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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 35691/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2149/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PUBBLICO MINISTERO TRIBUNALE LECCE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n. 4779/2013 depositata il 05/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla narrativa del ricorso si apprende che il 7.12.2011 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a mezzo del proprio difensore la sospensione, ex art. 624 c.p.c., della procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 537/09, pendente a suo carico innanzi al Tribunale di Lecce.

Avverso il provvedimento di rigetto il Degli Angeli proponeva reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., che era respinto dal collegio con provvedimento del 18-20.6.2012, sul presupposto che l’istanza riguardasse una richiesta di riduzione del pignoramento, il cui diniego, invece, era suscettibile solo di opposizione agli atti esecutivi.

Ritenendo che tale ultima pronuncia fosse frutto d’un travisamento del fatto processuale, il Degli Angeli ne chiedeva la correzione, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., che però era dichiarata inammissibile con ordinanza del 17-19.7.2012.

Sempre dalla narrativa del ricorso (v. pag. 4) si ricava che con delibera n. 1536/12 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce aveva ammesso in via anticipata il Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato.

Ammissione che, tuttavia, il Tribunale gli revocava ai sensi dell’art. 136, secondo comma, D.P.R. n. 115/02 “per colpa grave”, con provvedimento del 19-30.7.2013, reso nel procedimento promosso dal difensore, ai sensi dell’art. 82 stesso D.P.R., per ottenere la liquidazione del compenso per l’attività svolta.

Contro tale revoca il Degli Angeli proponeva reclamo a norma dell’art. 170 D.P.R. n. 115/02, a sua volta respinto dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 5.12.2016, dovendosi ritenere «che la scelta temeraria di proporre un’inammissibile domanda di correzione dell’errore materiale dovesse essere stigmatizzata e ricondotta ad ipotesi di mala fede o colpa grave, poiché volta al diverso fine di ottenere la (manifestamente impossibile) revisione di un provvedimento sfavorevole».

La cassazione di quest’ultimo provvedimento è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato al Ministero della Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena –Gestione crediti [OSCURATO:SOCIETA] parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo per il decesso del difensore del ricorrente, al fine di consentire a quest’ultimo di munirsi di un altro avvocato (in base alla giurisprudenza di questa Corte: cfr. per tutte S.U. n. 477/06).

Comunicato il rinvio a nuovo ruolo alla parte personalmente e fissata nuova adunanza camerale, debitamente comunicata ai sensi dell’art. 366, secondo comma, c.p.c., non risulta alcuna nuova costituzione per il ricorrente, il quale, anzi, ha reiterato, per le medesime ragioni, l’istanza di rinvio a nuovo ruolo, trasmettendola a mezzo PEC alle ore 1,20 dello stesso 6 ottobre 2022, giorno della camera di consiglio.

Il P.G. non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Preliminarmente il Collegio: a ) respinge l’istanza di ulteriore rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, sempre motivata dalla necessità di reperire altro difensore iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, avendo la parte ricorrente già goduto a tal fine del pregresso e apposito differimento; b ) sebbene ciò non incida minimamente, per le ragioni che seguono, sulla decisione del ricorso, deve rilevarsi l’inammissibilità del deposito, allegato a tale istanza, dell’ordinanza n. 1719/17 di questa Corte Suprema (che parrebbe pronunciata in relazione ai medesimi fatti, ma avente ad oggetto il ricorso contro un diverso provvedimento reiettivo dell’opposizione di cui all’art. 170 D.P.R. n. 115/02), sia perché ascrivibile alla parte personalmente, che non può svolgere attività difensiva senza il ministero di un avvocato cassazionista, sia perché effettuato in violazione tanto del primo quanto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c.

2. - Sempre in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva della Banca MPS, verosimilmente parte del processo di esecuzione per il quale l’odierno ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma non per questo portatrice di un interesse al procedimento d’opposizione alla revoca del beneficio.

3. -Tre i motivi di ricorso.

Il primo deduce la violazione di legge per la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata, che invece di rilevare l’errore del collegio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha riaffermato l’inammissibilità del rimedio correttivo azionato dal ricorrente.

La censura prosegue lamentando anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver il Tribunale posto a base della decisione la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Potenza, prodotta nel procedimento a quo, che pure aveva dato atto che la pregressa istanza di sospensione dell’esecuzione era stata travisata ed intesa dal Collegio del reclamo quale richiesta di riduzione del pignoramento.

Il secondo mezzo espone la «violazione del principio costituzionale/dell’ordinamento giuridico di ragionevolezza che deve caratterizzare la attività e la decisione del giudice».

La statuizione del giudice del “reclamo” (rectius, opposizione) ex art. 170 D.P.R. n. 115/02, si sostiene, è assolutamente irragionevole perché proprio dall’errata declaratoria d’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. era derivata l’ istanza di correzione che, giudicata inammissibile, era stata posta a base della colpa grave rilevante per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’errore in cui quest’ultimo giudice era incorso «era manifesto ed era stato creato da quel collegio che in maniera disonesta aveva anche in quella sede revocato al Degli Angeli il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, sempre (paradossale) per sua colpa grave».

Col terzo motivo di ricorso è allegata la «violazione di legge in ordine all’obbligo giuridico del giudice di dare giustizia al cittadino» e la «mancata applicazione dell’art. 15 del D.Lg. n. 150/11».

Il giudice a quo, sostiene parte ricorrente, avrebbe dovuto chiedere, ai sensi del quinto comma dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/11, gli atti e i documenti necessari per la decisione, ed avvertire l’obbligo giuridico e il dovere morale di elidere gli effetti ingiusti di una precedente decisione errata.

4. - La narrativa del ricorso, il quale è rivolto contro l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6972/16 emessa il 3.12.2016, e pubblicata il 5.12.2013, a seguito di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/02 avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato, cui il Degli Angeli era stato ammesso con delibera del 25.7.2012 n. 1536 del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce (v. pag. 2 del ricorso per cassazione), tace un dato fondamentale, che si desume, invece, dalla stessa documentazione allegata sub doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente.

Il provvedimento 18.6.2012, depositato il 20.6.2012, “conosciuto” dalla difesa del Degli Angeli il 21.6.2012 (così si legge nell’indice dei documenti), col quale il Tribunale di Lecce, provvedendo sul reclamo proposto ai sensi del binomio normativo degli artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies c.p.c. avrebbe – secondo parte ricorrente – travisato il senso dell’istanza di sospensione dell’esecuzione presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non si limitò a dichiarare inammissibile il reclamo, ma revocò, altresì, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. cit. l’ammissione del Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato, per la “manifesta inammissibilità del reclamo”.

Dunque, l’odierno ricorrente era stato già precedentemente ammesso al patrocinio nell’ambito dell’esecuzione immobiliare promossa a suo carico. 4.1. - Orbene, ai sensi dell’art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso D.P.R.), “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.

La piana esegesi di tale norma conduce ad affermare che l’ammissione riguarda non solo il “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere ancillare che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di iterare, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome riammissioni.

Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell’art. 136, terzo comma, stesso D.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica delle condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di questa Corte, che vi riconnette effetto immediato (cfr. n. 29144/17).

Infatti, l’efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per l’attività difensiva pregressa, mentre l’effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la condotta abusiva in sede diimpugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate (v. n. 29144/17 cit.).

Del resto, se la revoca dell’ammissione implicasse la necessità, sia pure solo per opporvisi, di un’apposita (ri)ammissione, la seconda parte del primo comma dell’art. 75 D.P.R. cit. sarebbe vanamente prevista, né tanto meno si spiegherebbe la sua ampia portata normativa.

Detto approdo ermeneutico trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte Suprema –sebbene siano in parte diverse le regole di ammissione in detto ambito –secondo la quale “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.

Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione(corsivo nostro)” (Cass. penale, Sez. 4, Sentenzan. 29990 del 27/06/2007 cc.dep. 24/07/2007).

Ed ancora: “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.

Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (corsivo nostro). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)” (Cass. penale, Sez. 3, Sentenzan. 22757 del 04/04/2018 cc.dep. 22/05/2018).

Così, in motivazione, Cass.

S.U. penali n. 25931/08 (in parte qua non massimata): «come correttamente puntualizzato dalla sentenza Clementi, le “eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)” devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l’interesse del patrocinato ed integranti l’ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l’inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza ed all'interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato».

I suddetti precedenti, dunque, applicano l’art. 75 cit. (espressamente richiamato e interpretato nelle rispettive motivazioni) in situazioni (diniego di ammissione) in cui non era stato ancora emesso alcun provvedimento positivo di ammissione al patrocinio.

A fortiori, pertanto, nella previsione dell’art. 75, primo comma, D.P.R. cit. rientra anche e soprattutto il procedimento di opposizione alla revoca, ed è il caso che qui ne occupa.

4.1.1. - Nel quale il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce ha nuovamente ammesso il Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato, proprio per consentirgli di resistere alla revoca della precedente ammissione (v. doc. 10 fasc. di parte ricorrente).

Tale secondo provvedimento (che non diversamente dal primo ha natura amministrativa) deve ritenersi tamquam non esset , in quanto atto meramente confermativo, la cui revoca ad opera dell’ordinanza impugnata è, del pari, improduttiva di effetti e, quindi, neppure opponibile ai sensi dell’art. 170 D.P.R. cit., unico provvedimento opponibile essendo il decreto 18-20.6.2012 emesso in esito al reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c.

Ne deriva che l’opposizione di cui all’art. 170 cit., decisa con l’ordinanza impugnata, non poteva essere proposta.

4.3. - Pertanto, decidendo sul ricorso, tale provvedimento va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché lapresente causa di opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non poteva essere proposta.

5. - Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva né in questo giudizio di legittimità né nella fase di merito.

1. - Preliminarmente il Collegio: a ) respinge l’istanza di ulteriore rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, sempre motivata dalla necessità di reperire altro difensore iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, avendo la parte ricorrente già goduto a tal fine del pregresso e apposito differimento; b ) sebbene ciò non incida minimamente, per le ragioni che seguono, sulla decisione del ricorso, deve rilevarsi l’inammissibilità del deposito, allegato a tale istanza, dell’ordinanza n. 1719/17 di questa Corte Suprema (che parrebbe pronunciata in relazione ai medesimi fatti, ma avente ad oggetto il ricorso contro un diverso provvedimento reiettivo dell’opposizione di cui all’art. 170 D.P.R. n. 115/02), sia perché ascrivibile alla parte personalmente, che non può svolgere attività difensiva senza il ministero di un avvocato cassazionista, sia perché effettuato in violazione tanto del primo quanto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c.

2. - Sempre in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva della Banca MPS, verosimilmente parte del processo di esecuzione per il quale l’odierno ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma non per questo portatrice di un interesse al procedimento d’opposizione alla revoca del beneficio.

3. -Tre i motivi di ricorso.

Il primo deduce la violazione di legge per la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata, che invece di rilevare l’errore del collegio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha riaffermato l’inammissibilità del rimedio correttivo azionato dal ricorrente.

La censura prosegue lamentando anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver il Tribunale posto a base della decisione la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Potenza, prodotta nel procedimento a quo, che pure aveva dato atto che la pregressa istanza di sospensione dell’esecuzione era stata travisata ed intesa dal Collegio del reclamo quale richiesta di riduzione del pignoramento.

Il secondo mezzo espone la «violazione del principio costituzionale/dell’ordinamento giuridico di ragionevolezza che deve caratterizzare la attività e la decisione del giudice».

La statuizione del giudice del “reclamo” (rectius, opposizione) ex art. 170 D.P.R. n. 115/02, si sostiene, è assolutamente irragionevole perché proprio dall’errata declaratoria d’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. era derivata l’istanza di correzione che, giudicata inammissibile, era stata posta a base della colpa grave rilevante per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’errore in cui quest’ultimo giudice era incorso «era manifesto ed era stato creato da quel collegio che in maniera disonesta aveva anche in quella sede revocato al Degli Angeli il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, sempre (paradossale) per sua colpa grave».

Col terzo motivo di ricorso è allegata la «violazione di legge in ordine all’obbligo giuridico del giudice di dare giustizia al cittadino» e la «mancata applicazione dell’art. 15 del D.Lg. n. 150/11».

Il giudice a quo, sostiene parte ricorrente, avrebbe dovuto chiedere, ai sensi del quinto comma dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/11, gli atti e i documenti necessari per la decisione, ed avvertire l’obbligo giuridico e il dovere morale di elidere gli effetti ingiusti di una precedente decisione errata.

4. - La narrativa del ricorso, il quale è rivolto contro l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6972/16 emessa il 3.12.2016, e pubblicata il 5.12.2013, a seguito di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/02 avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato, cui il Degli Angeli era stato ammesso con delibera del 25.7.2012 n. 1536 del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce (v. pag. 2 del ricorso per cassazione), tace un dato fondamentale, che si desume, invece, dalla stessa documentazione allegata sub doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente.

Il provvedimento 18.6.2012, depositato il 20.6.2012, “conosciuto” dalla difesa del Degli Angeli il 21.6.2012 (così si legge nell’indice dei documenti), col quale il Tribunale di Lecce, provvedendo sul reclamo proposto ai sensi del binomio normativo degli artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies c.p.c. avrebbe – secondo parte ricorrente – travisato i l senso dell’istanza di sospensione dell’esecuzione presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non si limitò a dichiarare inammissibile il reclamo, ma revocò, altresì, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. cit. l’ammissione del Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato, per la“manifesta inammissibilità del reclamo”.

Dunque, l’odierno ricorrente era stato già precedentemente ammesso al patrocinio nell’ambito dell’esecuzione immobiliare promossa a suo carico. 4.1. - Orbene, ai sensi dell’art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso D.P.R.), “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.

La piana esegesi di tale norma conduce ad affermare che l’ammissione riguarda non solo il “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere ancillare che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di iterare, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome riammissioni.

Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell’art. 136, terzo comma, stesso D.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica delle condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di questa Corte, che vi riconnette effetto immediato (cfr. n. 29144/17).

Infatti, l’efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per l’attività difensiva pregressa, mentre l’effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la condotta abusiva in sede diimpugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate (v. n. 29144/17 cit.).

Del resto, se la revoca dell’ammissione implicasse la necessità, sia pure solo per opporvisi, di un’apposita (ri)ammissione, la seconda parte del primo comma dell’art. 75 D.P.R. cit. sarebbe vanamente prevista, né tanto meno si spiegherebbe la sua ampia portata normativa.

Detto approdo ermeneutico trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte Suprema –sebbene siano in parte diverse le regole di ammissione in detto ambito –secondo la quale “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.

Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione(corsivo nostro)” (Cass. penale, Sez. 4, Sentenzan. 29990 del 27/06/2007 cc.dep. 24/07/2007).

Ed ancora: “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.

Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (corsivo nostro). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)” (Cass. penale, Sez. 3, Sentenzan. 22757 del 04/04/2018 cc.dep. 22/05/2018).

Così, in motivazione, Cass.

S.U. penali n. 25931/08 (in parte qua non massimata): «come correttamente puntualizzato dalla sentenza Clementi, le “eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)” devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l’interesse del patrocinato ed integranti l’ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l’inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza ed all'interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato».

I suddetti precedenti, dunque, applicano l’art. 75 cit. (espressamente richiamato e interpretato nelle rispettive motivazioni) in situazioni (diniego di ammissione) in cui non era stato ancora emesso alcun provvedimento positivo di ammissione al patrocinio.

A fortiori, pertanto, nella previsione dell’art. 75, primo comma, D.P.R. cit. rientra anche e soprattutto il procedimento di opposizione alla revoca, ed è il caso che qui ne occupa.

4.1.1. - Nel quale il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce ha nuovamente ammesso il Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato, proprio per consentirgli di resistere alla revoca della precedente ammissione (v. doc. 10 fasc. di parte ricorrente).

Tale secondo provvedimento (che non diversamente dal primo ha natura amministrativa) deve ritenersi tamquam non esset , in quanto atto meramente confermativo, la cui revoca ad opera dell’ordinanza impugnata è, del pari, improduttiva di effetti e, quindi, neppure opponibile ai sensi dell’art. 170 D.P.R. cit., unico provvedimento opponibile essendo il decreto 18-20.6.2012 emesso in esito al reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c.

Ne deriva che l’opposizione di cui all’art. 170 cit., decisa con l’ordinanza impugnata, non poteva essere proposta.

4.3. - Pertanto, decidendo sul ricorso, tale provvedimento va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la presente causa di opposizione alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2149/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PUBBLICO MINISTERO TRIBUNALE LECCE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n. 4779/2013 depositata il 05/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla narrativa del ricorso si apprende che il 7.12.2011 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a mezzo del proprio difensore la sospensione, ex art. 624 c.p.c., della procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 537/09, pendente a suo carico innanzi al Tribunale di Lecce. Avverso il provvedimento di rigetto il Degli Angeli proponeva reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., che era respinto dal collegio con provvedimento del 18-20.6.2012, sul presupposto che l’istanza riguardasse una richiesta di riduzione del pignoramento, il cui diniego, invece, era suscettibile solo di opposizione agli atti esecutivi. Ritenendo che tale ultima pronuncia fosse frutto d’un travisamento del fatto processuale, il Degli Angeli ne chiedeva la correzione, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., che però era dichiarata inammissibile con ordinanza del 17-19.7.2012. Sempre dalla narrativa del ricorso (v. pag. 4) si ricava che con delibera n. 1536/12 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce aveva ammesso in via anticipata il Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato. Ammissione che, tuttavia, il Tribunale gli revocava ai sensi dell’art. 136, secondo comma, D.P.R. n. 115/02 “per colpa grave”, con provvedimento del 19-30.7.2013, reso nel procedimento promosso dal difensore, ai sensi dell’art. 82 stesso D.P.R., per ottenere la liquidazione del compenso per l’attività svolta. Contro tale revoca il Degli Angeli proponeva reclamo a norma dell’art. 170 D.P.R. n. 115/02, a sua volta respinto dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 5.12.2016, dovendosi ritenere «che la scelta temeraria di proporre un’inammissibile domanda di correzione dell’errore materiale dovesse essere stigmatizzata e ricondotta ad ipotesi di mala fede o colpa grave, poiché volta al diverso fine di ottenere la (manifestamente impossibile) revisione di un provvedimento sfavorevole». La cassazione di quest’ultimo provvedimento è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato al Ministero della Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena –Gestione crediti [OSCURATO:SOCIETA] parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo per il decesso del difensore del ricorrente, al fine di consentire a quest’ultimo di munirsi di un altro avvocato (in base alla giurisprudenza di questa Corte: cfr. per tutte S.U. n. 477/06). Comunicato il rinvio a nuovo ruolo alla parte personalmente e fissata nuova adunanza camerale, debitamente comunicata ai sensi dell’art. 366, secondo comma, c.p.c., non risulta alcuna nuova costituzione per il ricorrente, il quale, anzi, ha reiterato, per le medesime ragioni, l’istanza di rinvio a nuovo ruolo, trasmettendola a mezzo PEC alle ore 1,20 dello stesso 6 ottobre 2022, giorno della camera di consiglio. Il P.G. non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Preliminarmente il Collegio: a ) respinge l’istanza di ulteriore rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, sempre motivata dalla necessità di reperire altro difensore iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, avendo la parte ricorrente già goduto a tal fine del pregresso e apposito differimento; b ) sebbene ciò non incida minimamente, per le ragioni che seguono, sulla decisione del ricorso, deve rilevarsi l’inammissibilità del deposito, allegato a tale istanza, dell’ordinanza n. 1719/17 di questa Corte Suprema (che parrebbe pronunciata in relazione ai medesimi fatti, ma avente ad oggetto il ricorso contro un diverso provvedimento reiettivo dell’opposizione di cui all’art. 170 D.P.R. n. 115/02), sia perché ascrivibile alla parte personalmente, che non può svolgere attività difensiva senza il ministero di un avvocato cassazionista, sia perché effettuato in violazione tanto del primo quanto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c. 2. - Sempre in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva della Banca MPS, verosimilmente parte del processo di esecuzione per il quale l’odierno ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma non per questo portatrice di un interesse al procedimento d’opposizione alla revoca del beneficio. 3. -Tre i motivi di ricorso. Il primo deduce la violazione di legge per la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata, che invece di rilevare l’errore del collegio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha riaffermato l’inammissibilità del rimedio correttivo azionato dal ricorrente. La censura prosegue lamentando anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver il Tribunale posto a base della decisione la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Potenza, prodotta nel procedimento a quo, che pure aveva dato atto che la pregressa istanza di sospensione dell’esecuzione era stata travisata ed intesa dal Collegio del reclamo quale richiesta di riduzione del pignoramento. Il secondo mezzo espone la «violazione del principio costituzionale/dell’ordinamento giuridico di ragionevolezza che deve caratterizzare la attività e la decisione del giudice». La statuizione del giudice del “reclamo” (rectius, opposizione) ex art. 170 D.P.R. n. 115/02, si sostiene, è assolutamente irragionevole perché proprio dall’errata declaratoria d’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. era derivata l’ istanza di correzione che, giudicata inammissibile, era stata posta a base della colpa grave rilevante per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’errore in cui quest’ultimo giudice era incorso «era manifesto ed era stato creato da quel collegio che in maniera disonesta aveva anche in quella sede revocato al Degli Angeli il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, sempre (paradossale) per sua colpa grave». Col terzo motivo di ricorso è allegata la «violazione di legge in ordine all’obbligo giuridico del giudice di dare giustizia al cittadino» e la «mancata applicazione dell’art. 15 del D.Lg. n. 150/11». Il giudice a quo, sostiene parte ricorrente, avrebbe dovuto chiedere, ai sensi del quinto comma dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/11, gli atti e i documenti necessari per la decisione, ed avvertire l’obbligo giuridico e il dovere morale di elidere gli effetti ingiusti di una precedente decisione errata. 4. - La narrativa del ricorso, il quale è rivolto contro l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6972/16 emessa il 3.12.2016, e pubblicata il 5.12.2013, a seguito di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/02 avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato, cui il Degli Angeli era stato ammesso con delibera del 25.7.2012 n. 1536 del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce (v. pag. 2 del ricorso per cassazione), tace un dato fondamentale, che si desume, invece, dalla stessa documentazione allegata sub doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente. Il provvedimento 18.6.2012, depositato il 20.6.2012, “conosciuto” dalla difesa del Degli Angeli il 21.6.2012 (così si legge nell’indice dei documenti), col quale il Tribunale di Lecce, provvedendo sul reclamo proposto ai sensi del binomio normativo degli artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies c.p.c. avrebbe – secondo parte ricorrente – travisato il senso dell’istanza di sospensione dell’esecuzione presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non si limitò a dichiarare inammissibile il reclamo, ma revocò, altresì, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. cit. l’ammissione del Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato, per la “manifesta inammissibilità del reclamo”. Dunque, l’odierno ricorrente era stato già precedentemente ammesso al patrocinio nell’ambito dell’esecuzione immobiliare promossa a suo carico. 4.1. - Orbene, ai sensi dell’art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso D.P.R.), “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. La piana esegesi di tale norma conduce ad affermare che l’ammissione riguarda non solo il “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere ancillare che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di iterare, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome riammissioni. Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell’art. 136, terzo comma, stesso D.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica delle condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di questa Corte, che vi riconnette effetto immediato (cfr. n. 29144/17). Infatti, l’efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per l’attività difensiva pregressa, mentre l’effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la condotta abusiva in sede diimpugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate (v. n. 29144/17 cit.). Del resto, se la revoca dell’ammissione implicasse la necessità, sia pure solo per opporvisi, di un’apposita (ri)ammissione, la seconda parte del primo comma dell’art. 75 D.P.R. cit. sarebbe vanamente prevista, né tanto meno si spiegherebbe la sua ampia portata normativa. Detto approdo ermeneutico trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte Suprema –sebbene siano in parte diverse le regole di ammissione in detto ambito –secondo la quale “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione(corsivo nostro)” (Cass. penale, Sez. 4, Sentenzan. 29990 del 27/06/2007 cc.dep. 24/07/2007). Ed ancora: “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (corsivo nostro). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)” (Cass. penale, Sez. 3, Sentenzan. 22757 del 04/04/2018 cc.dep. 22/05/2018). Così, in motivazione, Cass. S.U. penali n. 25931/08 (in parte qua non massimata): «come correttamente puntualizzato dalla sentenza Clementi, le “eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)” devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l’interesse del patrocinato ed integranti l’ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l’inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza ed all'interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato». I suddetti precedenti, dunque, applicano l’art. 75 cit. (espressamente richiamato e interpretato nelle rispettive motivazioni) in situazioni (diniego di ammissione) in cui non era stato ancora emesso alcun provvedimento positivo di ammissione al patrocinio. A fortiori, pertanto, nella previsione dell’art. 75, primo comma, D.P.R. cit. rientra anche e soprattutto il procedimento di opposizione alla revoca, ed è il caso che qui ne occupa. 4.1.1. - Nel quale il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce ha nuovamente ammesso il Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato, proprio per consentirgli di resistere alla revoca della precedente ammissione (v. doc. 10 fasc. di parte ricorrente). Tale secondo provvedimento (che non diversamente dal primo ha natura amministrativa) deve ritenersi tamquam non esset , in quanto atto meramente confermativo, la cui revoca ad opera dell’ordinanza impugnata è, del pari, improduttiva di effetti e, quindi, neppure opponibile ai sensi dell’art. 170 D.P.R. cit., unico provvedimento opponibile essendo il decreto 18-20.6.2012 emesso in esito al reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. Ne deriva che l’opposizione di cui all’art. 170 cit., decisa con l’ordinanza impugnata, non poteva essere proposta. 4.3. - Pertanto, decidendo sul ricorso, tale provvedimento va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché lapresente causa di opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non poteva essere proposta. 5. - Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva né in questo giudizio di legittimità né nella fase di merito. 1. - Preliminarmente il Collegio: a ) respinge l’istanza di ulteriore rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, sempre motivata dalla necessità di reperire altro difensore iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, avendo la parte ricorrente già goduto a tal fine del pregresso e apposito differimento; b ) sebbene ciò non incida minimamente, per le ragioni che seguono, sulla decisione del ricorso, deve rilevarsi l’inammissibilità del deposito, allegato a tale istanza, dell’ordinanza n. 1719/17 di questa Corte Suprema (che parrebbe pronunciata in relazione ai medesimi fatti, ma avente ad oggetto il ricorso contro un diverso provvedimento reiettivo dell’opposizione di cui all’art. 170 D.P.R. n. 115/02), sia perché ascrivibile alla parte personalmente, che non può svolgere attività difensiva senza il ministero di un avvocato cassazionista, sia perché effettuato in violazione tanto del primo quanto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c. 2. - Sempre in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva della Banca MPS, verosimilmente parte del processo di esecuzione per il quale l’odierno ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma non per questo portatrice di un interesse al procedimento d’opposizione alla revoca del beneficio. 3. -Tre i motivi di ricorso. Il primo deduce la violazione di legge per la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata, che invece di rilevare l’errore del collegio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha riaffermato l’inammissibilità del rimedio correttivo azionato dal ricorrente. La censura prosegue lamentando anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver il Tribunale posto a base della decisione la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Potenza, prodotta nel procedimento a quo, che pure aveva dato atto che la pregressa istanza di sospensione dell’esecuzione era stata travisata ed intesa dal Collegio del reclamo quale richiesta di riduzione del pignoramento. Il secondo mezzo espone la «violazione del principio costituzionale/dell’ordinamento giuridico di ragionevolezza che deve caratterizzare la attività e la decisione del giudice». La statuizione del giudice del “reclamo” (rectius, opposizione) ex art. 170 D.P.R. n. 115/02, si sostiene, è assolutamente irragionevole perché proprio dall’errata declaratoria d’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. era derivata l’istanza di correzione che, giudicata inammissibile, era stata posta a base della colpa grave rilevante per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’errore in cui quest’ultimo giudice era incorso «era manifesto ed era stato creato da quel collegio che in maniera disonesta aveva anche in quella sede revocato al Degli Angeli il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, sempre (paradossale) per sua colpa grave». Col terzo motivo di ricorso è allegata la «violazione di legge in ordine all’obbligo giuridico del giudice di dare giustizia al cittadino» e la «mancata applicazione dell’art. 15 del D.Lg. n. 150/11». Il giudice a quo, sostiene parte ricorrente, avrebbe dovuto chiedere, ai sensi del quinto comma dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/11, gli atti e i documenti necessari per la decisione, ed avvertire l’obbligo giuridico e il dovere morale di elidere gli effetti ingiusti di una precedente decisione errata. 4. - La narrativa del ricorso, il quale è rivolto contro l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6972/16 emessa il 3.12.2016, e pubblicata il 5.12.2013, a seguito di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/02 avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato, cui il Degli Angeli era stato ammesso con delibera del 25.7.2012 n. 1536 del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce (v. pag. 2 del ricorso per cassazione), tace un dato fondamentale, che si desume, invece, dalla stessa documentazione allegata sub doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente. Il provvedimento 18.6.2012, depositato il 20.6.2012, “conosciuto” dalla difesa del Degli Angeli il 21.6.2012 (così si legge nell’indice dei documenti), col quale il Tribunale di Lecce, provvedendo sul reclamo proposto ai sensi del binomio normativo degli artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies c.p.c. avrebbe – secondo parte ricorrente – travisato i l senso dell’istanza di sospensione dell’esecuzione presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non si limitò a dichiarare inammissibile il reclamo, ma revocò, altresì, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. cit. l’ammissione del Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato, per la“manifesta inammissibilità del reclamo”. Dunque, l’odierno ricorrente era stato già precedentemente ammesso al patrocinio nell’ambito dell’esecuzione immobiliare promossa a suo carico. 4.1. - Orbene, ai sensi dell’art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso D.P.R.), “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. La piana esegesi di tale norma conduce ad affermare che l’ammissione riguarda non solo il “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere ancillare che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di iterare, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome riammissioni. Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell’art. 136, terzo comma, stesso D.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica delle condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di questa Corte, che vi riconnette effetto immediato (cfr. n. 29144/17). Infatti, l’efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per l’attività difensiva pregressa, mentre l’effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la condotta abusiva in sede diimpugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate (v. n. 29144/17 cit.). Del resto, se la revoca dell’ammissione implicasse la necessità, sia pure solo per opporvisi, di un’apposita (ri)ammissione, la seconda parte del primo comma dell’art. 75 D.P.R. cit. sarebbe vanamente prevista, né tanto meno si spiegherebbe la sua ampia portata normativa. Detto approdo ermeneutico trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte Suprema –sebbene siano in parte diverse le regole di ammissione in detto ambito –secondo la quale “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione(corsivo nostro)” (Cass. penale, Sez. 4, Sentenzan. 29990 del 27/06/2007 cc.dep. 24/07/2007). Ed ancora: “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (corsivo nostro). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)” (Cass. penale, Sez. 3, Sentenzan. 22757 del 04/04/2018 cc.dep. 22/05/2018). Così, in motivazione, Cass. S.U. penali n. 25931/08 (in parte qua non massimata): «come correttamente puntualizzato dalla sentenza Clementi, le “eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)” devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l’interesse del patrocinato ed integranti l’ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l’inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza ed all'interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato». I suddetti precedenti, dunque, applicano l’art. 75 cit. (espressamente richiamato e interpretato nelle rispettive motivazioni) in situazioni (diniego di ammissione) in cui non era stato ancora emesso alcun provvedimento positivo di ammissione al patrocinio. A fortiori, pertanto, nella previsione dell’art. 75, primo comma, D.P.R. cit. rientra anche e soprattutto il procedimento di opposizione alla revoca, ed è il caso che qui ne occupa. 4.1.1. - Nel quale il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce ha nuovamente ammesso il Degli Angeli al patrocinio a spese dello Stato, proprio per consentirgli di resistere alla revoca della precedente ammissione (v. doc. 10 fasc. di parte ricorrente). Tale secondo provvedimento (che non diversamente dal primo ha natura amministrativa) deve ritenersi tamquam non esset , in quanto atto meramente confermativo, la cui revoca ad opera dell’ordinanza impugnata è, del pari, improduttiva di effetti e, quindi, neppure opponibile ai sensi dell’art. 170 D.P.R. cit., unico provvedimento opponibile essendo il decreto 18-20.6.2012 emesso in esito al reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. Ne deriva che l’opposizione di cui all’art. 170 cit., decisa con l’ordinanza impugnata, non poteva essere proposta. 4.3. - Pertanto, decidendo sul ricorso, tale provvedimento va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la presente causa di opposizione alla
Sentenza Cassazione n. 35691/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris