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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16019/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato if 04 (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte 'd'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per più episodi di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza - è inammissibile poiché il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato, in quanto faceva riferimento alla ragione che aveva indotto l'imputato a partecipare al delitto e non al ruolo svolto dallo stesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il lesidenteFEDERICO [OSCURATO:PERSONA] 0 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato if 04 (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte 'd'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per più episodi di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza - è inammissibile poiché il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato, in quanto faceva riferimento alla ragione che aveva indotto l'imputato a partecipare al delitto e non al ruolo svolto dallo stesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il lesidenteFEDERICO [OSCURATO:PERSONA] 0 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris