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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47962/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riguardo al trattamento sanzionatorio e, nello specifico, relativamente alla mancata riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e artt. 56, 110 e 629, comma 2, cod. pen.

Giova ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'insidiosità dell'azione posta in essere e al pericolo da essa derivante, nonché al livello di organizzazione e al contesto criminoso in cui le condotte delittuose sono maturate, oltre che alla diffusività dell'attività di spaccio emergente dagli atti (p.8).

Trattasi di elementi da cui la Corte di merito ha evinto, in modo congruo e logico, l'assenza di elementi oggettivi sintomatici di resipiscenza e la proclività a delinquere del prevenuto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riguardo al trattamento sanzionatorio e, nello specifico, relativamente alla mancata riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e artt. 56, 110 e 629, comma 2, cod. pen. Giova ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'insidiosità dell'azione posta in essere e al pericolo da essa derivante, nonché al livello di organizzazione e al contesto criminoso in cui le condotte delittuose sono maturate, oltre che alla diffusività dell'attività di spaccio emergente dagli atti (p.8). Trattasi di elementi da cui la Corte di merito ha evinto, in modo congruo e logico, l'assenza di elementi oggettivi sintomatici di resipiscenza e la proclività a delinquere del prevenuto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ot
Sentenza Cassazione n. 47962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris