CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40380/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava in senso più favorevole al reo solo sotto il profilo dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 13.2.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 4) e n. 6), in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4), c. p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, in quanto la decisione della corte territoriale appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr., Cass., Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). Come evidenziato, infatti, dalla corte territoriale, l'autore del reato dimostrò una particolare abilità e scaltrezza nel portare a compimento l'azione predatoria, infilando la mano nella borsa della persona offesa (una turista giapponese) e impossessandosi dei beni che vi erano riposti, mentre quest'ultima era intenta a salire sul vagone di un treno. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 4), c.p., l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé. Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, 5.). Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di dimostrare specificamente, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), laddove, al contrario, egli si è limitato ad affermare apoditticamente la particolare tenuità del bene sottratto, un telefono mobile del tipo I-Phone, del valore stimato di 350 dollari americani. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co