CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 26826/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste fatte pervenire dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Aniello, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale in sede, del 15 marzo 2024, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998, alla pena di mesi otto di reclusione con espulsione e accompagnamento alla frontiera. La Corte territoriale ha riscontrato l’omesso deposito, unitamente all’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio, dichiarando l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, denunciando, conun unico motivo, l’errata applicazione dell’ art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La difesa assume che la sentenza n.6993 del 15 febbraio 2024 della Sez. 5 penale di questa Corte ha affermato che la norma novellata non si applica nei casi in cui l'appellante è domiciliato presso il difensore ex lege, decidendo su un caso di inammissibilità del gravame su appello della parte civile. La Suprema Corte, nel precedente citato, ha rilevato come una disposizione del genere contrasterebbe con l'art 6 CEDU secondo il quale l'applicazione da parte delle Corti nazionali di formalità ingiustificate o irragionevoli da osservare per proporre un ricorso,rischia di violare il diritto di accesso alla giustizia. Appare incongruo distinguere tra l'ipotesi dell'appello della parte civile e quella in cui la elezione di domicilio è avvenuta non ex lege ma su base volontaria, peraltro consacrata in un atto che viene quale il verbale di udienza. Il ricorrente fa riferimento peraltro alla circostanza che , alla data di redazione del ricorso, è stata approvata dal Senato la norma che prevede l'abrogazione dell'art.581, comma 1 - ter , cod. proc. pen. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale, R. Aniello, ha concluso con requisitoria scritta, fatta pervenire per l’udienza del 12 settembre 2024, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite fissata per il 24 ottobre 2024. Anche per l’odierna udienza (cui il processo è pervenuto dopo rinvio in attesa della decisione e deposito della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite) il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta negli stessi termini. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso èinfondato. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13808 del 24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2025, hanno deciso sul prospettato contrasto di giurisprudenza, di cui all’ordinanza di rimessione relativa a un caso in cui il difensore di fiducia, procuratore speciale dell'imputato, aveva proposto ricorso per cassazione con il quale lamentava, da parte della Corte territoriale, erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter,601 e 164 cod. proc. pen. Si era evidenziato che il giudizio di primo grado si era svolto in presenza (l'imputato era stato considerato "presente non comparso", a seguito della revoca dell’ordinanza che lo aveva dichiarato assente) e che, agli atti del primo grado di giudizio, risultava allegata l’elezione di domicilio, sulla cui base erano state effettuate le notifiche relative a tale grado. Atteso il perimetro applicativo tracciato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., considerato che il comma 1-tercit. si riferisce all’imputato processato in presenza o di cui si presume la presenza ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter,cod. proc. pen. (ovvero, secondo un orientamento maggioritario, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), si sono profilati i due diversi orientamenti esposti nell’ordinanza di rimessione e incrementati da decisioni depositate anche successivamente all’ordinanza stessa. Un primo orientamento ermeneuticosostiene che la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, in quanto espressione di un’attuale e consapevole volontà di impugnare, debba essere successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e vada depositata unitamente all'atto d'impugnazione. Tale opzione interpretativa (sostenuta, tra le altre, da Sez. 2, n. 10924 del 14/12/2023, dep. 2024, Ripa, n.m.; Sez. 6, n. 43320 del 26/9/2023, Rossi, n.m.; Sez. 4, n. 47417 del 28/9/2023, Hafsa, n.m.; Sez. 1, n. 8607 del 13/12/2023, dep. 2024, Kalo, n.m.; Sez. 5, n. 10170 del 10/01/2024, Ilardo, n.m.; Sez. 5, n. 46831 del 22/9/2023, Iacuzio, n.m) muove dalla differenza tra il regime di notificazione degli atti di citazione del primo grado di giudizio (ove il riferimento −ovviamente − è alla dichiarazione o elezione di domicilio compiuta nell'ambito del procedimento di primo grado) e quelli che afferiscono al giudizio impugnatorio prevedendosi, per questi ultimi, che la notificazione debba essere effettuata solo presso il domicilio dichiarato o eletto emergente da un nuovo atto, depositato unitamente all'impugnazione (ovvero indicato nel mandato specifico di cui al comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen.). Con un secondo orientamento, come evidenziato nell’ordinanza di rimessione, l'onere previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è assolto con l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta anche prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936-01; Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, Miraoui, Rv. 286269-01; Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, Rv. 286625-01; Sez. 2, n. 23275 del 10/06/2024, Recchia, Rv. 286361-01; Sez. 6, n. 34035 del 21/06/2024, Abeni, n.m.). Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione citata,hanno aderito al secondo orientamento, affermando che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. -abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni , come quella al vaglio, proposte sino al 24 agosto 2024 e che la previsione citata deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Quanto all’onere di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio, le Sezioni Unite hanno ritenuto che lo stesso sia soddisfatto da un richiamo espresso e specifico, nell’attod’impugnazione, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio ealla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Dunque, secondo la citata sentenza,la dichiarazione o elezione di domicilio "non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco"; con l'ulteriore precisazione che " spetta al difensore dell'imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell'atto di impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare ...il decreto di citazione", ove risultino plurime dichiarazioni o elezioni. 1.2. Alla stregua di tale decisione si osserva che , nel caso in valutazione , l’atto di appello è stato proposto prima del 24 agosto 2024, data di entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.Nonostante l'abrogazione, di tale disposizione occorre tener conto, trattandosi, nel caso di sp ecie, di impugnazion e propost a prima della entrata in vigore della leggecitata, secondo quanto stabilito da Sez . U,n. 13808 del 24/10/2024 cit. Inoltre, si rileva che l’esame del fascicolo, necessitato dalla natura dell’eccezione formulata (l'accesso è consentito al giudice di legittimità nel caso in cui la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092),ha evidenziato che, nell'atto di appello proposto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],non si dà atto d ella precedente elezione di domicilio , né della sua collocazione nel fascicolo processuale. Né tale elezione, ancorché rilasciata all’atto della nomina del difensore di fiducia, risulta allegataall’impugnazione. 2.Il ricorso va dunque rigettato con condanna del ricor rente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 maggio 2025 Il