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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 47089/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura custodiale, applicata dal del medesimo Tribunale il 15 ottobre 2020 per il reato di cui agli artt. 319-320 cod. pen., commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (agente della polizia penitenziaria), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detenuto destinatario di un telefono cellulare, che lo Scafidi avrebbe dovuto introdurre in carcere dietro compenso di 300 euro).

Con unico articolato motivo deduce la contraddittorietà e l'omessa motivazione in punto di gravità indiziaria.

La difesa aveva sostenuto la non univocità del quadro indiziario alla luce degli elementi nuovi emersi nel corso degli interrogatori dello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di aver agito con la riserva mentale di non introdurre il telefono in carcere e di essersi accordato con il detenuto solo al fine di ricevere denaro, che avrebbe restituito appena percepito lo stipendio, ma il Tribunale ha disatteso la rilevanza di tali dichiarazioni con motivazione illogica.

In particolare, il rilievo attribuito al rinvenimento di un telefono nell'armadietto dello Scafidi è erroneo, in quanto compatibile con la riserva mentale dello stesso e interpretabile in senso opposto in base alle dichiarazioni dello Scafidi; anche il rilievo attribuito al colloquio tra questi e il detenuto è fondato su un errore del Tribunale, risultando dal colloquio che era solo il detenuto a fare ipotesi sull'identità del delatore; analoga censura si formula per i colloqui tra la moglie dello Scafidi e la madre o tra la prima e due amiche sia perché non risultano indicate le conversazioni, sia perché la lettura delle stesse smentisce la tesi del Tribunale, avendo la moglie dello Scafidi confermato che il marito non aveva intendeva introdurre il cellulare in carcere, ma aveva solo preso i soldi.

2. Il procedimento è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, í cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili, in quanto diretti a contestare il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata in base ad una lettura alternativa dei dati probatori, che finisce per sollecitarne un diverso apprezzamento, precluso in questa sede, deputata solo al controllo della congruità, logicità e completezza della motivazione, riscontrabili nel caso di specie.

Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza impugnata si sottrae a censure, risultando sorretta da argomentazioni lineari e logiche, fondate su una coerente valutazione dei dati probatori esaminati.

Dopo aver dato atto che la questione della riserva mentale dello Scafidí era questione già esaminata in sede di riesame, il Tribunale ha ritenuto che tale prospettazione trovava smentita in precise circostanze oggettive, quali: 1) il rinvenimento nell'armadietto dello Scafidi di un cellulare e di una scheda sim, logicamente ritenuto indicativo dell'imminente consegna al detenuto; 2) il colloquio tra lo Scafidi e il [OSCURATO:PERSONA], mediante il cellulare del ricorrente, nel corso del quale oltre a formulare ipotesi sull'identità del delatore, si affrontava con linguaggio criptico, ma decifrabile, il tema della restituzione del denaro da parte dello Scafidi al [OSCURATO:PERSONA], coerentemente ritenuto indicativo dell'intento dello Scafidi di non denunciare il detenuto, ma di restituirgli il denaro ricevuto, una volta saltata la consegna del telefono a causa delle indagini avviate; 3) le conversazioni tra la moglie dello Scafidi e la madre e le amiche, in cui la donna ammetteva che il marito aveva fatto una "cazzata sul lavoro", che aveva già preso i soldi per portare in carcere dei telefonini, ma la consegna non era avvenuta a causa di una delazione e, pertanto, temeva ritorsioni da parte dei detenuti, ritenute un preciso riscontro della prospettazione accusatoria.

La valutazione coordinata dei suddetti elementi consente di ritenere immune da censure il ragionamento probatorio del Tribunale, non scalfito dall'interpretazione alternativa dei dati offerta nel ricorso.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, 30 novembre 2021 Il Presidente etensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura custodiale, applicata dal del medesimo Tribunale il 15 ottobre 2020 per il reato di cui agli artt. 319-320 cod. pen., commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (agente della polizia penitenziaria), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detenuto destinatario di un telefono cellulare, che lo Scafidi avrebbe dovuto introdurre in carcere dietro compenso di 300 euro). Con unico articolato motivo deduce la contraddittorietà e l'omessa motivazione in punto di gravità indiziaria. La difesa aveva sostenuto la non univocità del quadro indiziario alla luce degli elementi nuovi emersi nel corso degli interrogatori dello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di aver agito con la riserva mentale di non introdurre il telefono in carcere e di essersi accordato con il detenuto solo al fine di ricevere denaro, che avrebbe restituito appena percepito lo stipendio, ma il Tribunale ha disatteso la rilevanza di tali dichiarazioni con motivazione illogica. In particolare, il rilievo attribuito al rinvenimento di un telefono nell'armadietto dello Scafidi è erroneo, in quanto compatibile con la riserva mentale dello stesso e interpretabile in senso opposto in base alle dichiarazioni dello Scafidi; anche il rilievo attribuito al colloquio tra questi e il detenuto è fondato su un errore del Tribunale, risultando dal colloquio che era solo il detenuto a fare ipotesi sull'identità del delatore; analoga censura si formula per i colloqui tra la moglie dello Scafidi e la madre o tra la prima e due amiche sia perché non risultano indicate le conversazioni, sia perché la lettura delle stesse smentisce la tesi del Tribunale, avendo la moglie dello Scafidi confermato che il marito non aveva intendeva introdurre il cellulare in carcere, ma aveva solo preso i soldi. 2. Il procedimento è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, í cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili, in quanto diretti a contestare il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata in base ad una lettura alternativa dei dati probatori, che finisce per sollecitarne un diverso apprezzamento, precluso in questa sede, deputata solo al controllo della congruità, logicità e completezza della motivazione, riscontrabili nel caso di specie. Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza impugnata si sottrae a censure, risultando sorretta da argomentazioni lineari e logiche, fondate su una coerente valutazione dei dati probatori esaminati. Dopo aver dato atto che la questione della riserva mentale dello Scafidí era questione già esaminata in sede di riesame, il Tribunale ha ritenuto che tale prospettazione trovava smentita in precise circostanze oggettive, quali: 1) il rinvenimento nell'armadietto dello Scafidi di un cellulare e di una scheda sim, logicamente ritenuto indicativo dell'imminente consegna al detenuto; 2) il colloquio tra lo Scafidi e il [OSCURATO:PERSONA], mediante il cellulare del ricorrente, nel corso del quale oltre a formulare ipotesi sull'identità del delatore, si affrontava con linguaggio criptico, ma decifrabile, il tema della restituzione del denaro da parte dello Scafidi al [OSCURATO:PERSONA], coerentemente ritenuto indicativo dell'intento dello Scafidi di non denunciare il detenuto, ma di restituirgli il denaro ricevuto, una volta saltata la consegna del telefono a causa delle indagini avviate; 3) le conversazioni tra la moglie dello Scafidi e la madre e le amiche, in cui la donna ammetteva che il marito aveva fatto una "cazzata sul lavoro", che aveva già preso i soldi per portare in carcere dei telefonini, ma la consegna non era avvenuta a causa di una delazione e, pertanto, temeva ritorsioni da parte dei detenuti, ritenute un preciso riscontro della prospettazione accusatoria. La valutazione coordinata dei suddetti elementi consente di ritenere immune da censure il ragionamento probatorio del Tribunale, non scalfito dall'interpretazione alternativa dei dati offerta nel ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 30 novembre 2021 Il Presidente etensore
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