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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13066/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note scritte del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] e Misure di Prevenzione ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 13/11/2017 al 20/12/2018, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il procedimento a carico del ricorrente, nel quale la Corte di appello di Caltanissetta, con pronuncia del 4.04.2019, aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Gela del 13.09.2018 per il reato di illecita detenzione di un quantitativo pari a kg. 3,943 di marijuana, custodita in un immobile rurale, in concorso con il cugino [OSCURATO:PERSONA], si è concluso nei suoi confronti con sentenza di annullamento senza rinvio di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 17278 del 2020).

L'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, con un unico articolato motivo, in cui lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione impugnata con riferimento agli artt. 314 e 315 c.p.p..

Secondo quanto si assume nel ricorso, il provvedimento di rigetto sarebbe erroneo.

La Corte di merito non avrebbe chiarito la gravità del comportamento serbato dal ricorrente e la sua incidenza causale rispetto all'avvenuto arresto.

Inoltre, non si sarebbe attenuta ai principi stabiliti in sede di legittimità, ipotizzando una condotta colposa dai contorni incerti.

Nessuno degli elementi valorizzati nella ordinanza, anche considerati complessivamente, consentirebbe di ricavare certezza processuale in ordine alla esistenza di un atteggiamento di colposa inerzia o tolleranza suscettibile di essere considerato ostativo ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.

La Corte ha rigettato la richiesta sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'imputato che, sebbene rinvenuto in possesso di sostanza stupefacente (n. 9 semi di marijuana e di un fiore della medesima specie) della stessa tipologia di quella rinvenuta nel fabbricato rurale adiacente alla propria abitazione, nel corso dell'interrogatorio di convalida non era stato in grado di dire chi avesse potuto collocarvi la sostanza stupefacente, dichiarazioni ritenute non credibili alla luce delle date condizioni.

La colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione deve sostanziarsi in comportamenti specifici e non in dati congetturali.

Peraltro, la Corte di cassazione, nella pronuncia di annullamento, contrariamente a quanto affermato dai giudici della riparazione, ha rilevato che i giudici di merito non hanno dimostrato in modo pacifico la proprietà del casolare e che, sul punto, assume valore "significativo che l'accesso all'immobile è stato consentito non dall'imputato dalla convivente ma dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale al momento della perquisizione ha rivendicato la proprietà della casa rurale, salvo poi in dibattimento attribuirlo a suo padre [OSCURATO:PERSONA] (...)".

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Come ricostruito in modo puntuale dal giudice della riparazione, la vicenda processuale rivela che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nella illecita detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente.

Nella ordinanza è messo in rilievo che in data 13.11.2017 i Carabinieri di Mazzarino rinvenivano n. 9 semi di marijuana e un fiore della medesima specie nella disponibilità del ricorrente e, a seguito di perquisizione nella adiacente casa rurale, con ingresso separato, poi accertato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], cugino dell'odierno ricorrente, alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente pari a complessivi Kg. 4,311 di marijuana.

Ha ritenuto la Corte di merito che i comportamenti serbati dal ricorrente, nel contesto sopra delineato, si siano rivelati idonei a contribuire all'adozione della misura cautelare a suo carico, emergendo un efficace contributo sinergico rispetto alla decisione cautelare, sia in considerazione del rinvenimento nella sua disponibilità di semi ed infiorescenza di sostanza stupefacente del medesimo tipo di quella rinvenuta nel fabbricato adiacente alla sua abitazione, sia per il comportamento elusivo serbato in sede di interrogatorio (il ricorrente, nonostante la contiguità dell'immobile perquisito alla sua abitazione, affermava di non sapere nulla delle persone che vi accedevano e ne avevano la disponibilità).

3. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201).

La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione.

Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957).

Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

Uno dei profili di colpa extraprocessuale è individuato nella situazione della connivenza passiva, a proposito della quale si è precisato, all'esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, che essa può costituire colpa grave, ove ricorra almeno uno dei seguenti elementi: "1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, semprechè l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benchè il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente". (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate").

4. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che non ha contraddetto gli accertamenti contenuti nella sentenza di annullamento, ma ne ha valorizzato l'incidenza ex ante ai fini della adozione del provvedimento cautelare.

La Corte territoriale ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza in capo al ricorrente.

A questo proposito ha posto in rilievo che [OSCURATO:PERSONA] non ha saputo indicare i soggetti che avevano la disponibilità ed accedevano al casolare di campagna nel quale è stata rinvenuta la sostanza caduta in sequestro, pur se adiacente alla propria abitazione, tale da far parte "di un medesimo complesso edificatorio", e non ha saputo fornire giustificazione del non contestato possesso di semi ed infiorescenza di stupefacente dello stesso tipo.

E' stata poi adeguatamente messa in rilievo la relazione causale tra detti comportamenti e l'adozione del provvedimento restrittivo.

Né, fermo restando il diverso piano di valutazione del giudice della riparazione, quanto osservato nell'ordinanza impugnata risulta distonico con la sentenza di annullamento, nella quale, pur evidenziandosi la carenza di idonea piattaforma indiziaria circa la effettiva disponibilità dell'immobile da parte del ricorrente, in merito alle condizioni che ne hanno giustificato l'arresto - incidenti sul comportamento da questi serbato -, si evidenzia che detta "vicinanza tra il casolare e l'abitazione dell'imputato può avere alimentato forti "sospetti", al pari del ritrovamento a casa del ricorrente di nove semi e di un fiore di marijuana (la cui detenzione tuttavia non è contestata)", sospetti esclusi, poi, alla luce delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal coimputato, nei cui confronti si è proceduto separatamente.

5. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note scritte del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] e Misure di Prevenzione ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 13/11/2017 al 20/12/2018, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il procedimento a carico del ricorrente, nel quale la Corte di appello di Caltanissetta, con pronuncia del 4.04.2019, aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Gela del 13.09.2018 per il reato di illecita detenzione di un quantitativo pari a kg. 3,943 di marijuana, custodita in un immobile rurale, in concorso con il cugino [OSCURATO:PERSONA], si è concluso nei suoi confronti con sentenza di annullamento senza rinvio di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 17278 del 2020). L'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, con un unico articolato motivo, in cui lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione impugnata con riferimento agli artt. 314 e 315 c.p.p.. Secondo quanto si assume nel ricorso, il provvedimento di rigetto sarebbe erroneo. La Corte di merito non avrebbe chiarito la gravità del comportamento serbato dal ricorrente e la sua incidenza causale rispetto all'avvenuto arresto. Inoltre, non si sarebbe attenuta ai principi stabiliti in sede di legittimità, ipotizzando una condotta colposa dai contorni incerti. Nessuno degli elementi valorizzati nella ordinanza, anche considerati complessivamente, consentirebbe di ricavare certezza processuale in ordine alla esistenza di un atteggiamento di colposa inerzia o tolleranza suscettibile di essere considerato ostativo ai fini del riconoscimento dell'indennizzo. La Corte ha rigettato la richiesta sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'imputato che, sebbene rinvenuto in possesso di sostanza stupefacente (n. 9 semi di marijuana e di un fiore della medesima specie) della stessa tipologia di quella rinvenuta nel fabbricato rurale adiacente alla propria abitazione, nel corso dell'interrogatorio di convalida non era stato in grado di dire chi avesse potuto collocarvi la sostanza stupefacente, dichiarazioni ritenute non credibili alla luce delle date condizioni. La colpa grave idonea ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione deve sostanziarsi in comportamenti specifici e non in dati congetturali. Peraltro, la Corte di cassazione, nella pronuncia di annullamento, contrariamente a quanto affermato dai giudici della riparazione, ha rilevato che i giudici di merito non hanno dimostrato in modo pacifico la proprietà del casolare e che, sul punto, assume valore "significativo che l'accesso all'immobile è stato consentito non dall'imputato dalla convivente ma dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale al momento della perquisizione ha rivendicato la proprietà della casa rurale, salvo poi in dibattimento attribuirlo a suo padre [OSCURATO:PERSONA] (...)". 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Come ricostruito in modo puntuale dal giudice della riparazione, la vicenda processuale rivela che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nella illecita detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente. Nella ordinanza è messo in rilievo che in data 13.11.2017 i Carabinieri di Mazzarino rinvenivano n. 9 semi di marijuana e un fiore della medesima specie nella disponibilità del ricorrente e, a seguito di perquisizione nella adiacente casa rurale, con ingresso separato, poi accertato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], cugino dell'odierno ricorrente, alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente pari a complessivi Kg. 4,311 di marijuana. Ha ritenuto la Corte di merito che i comportamenti serbati dal ricorrente, nel contesto sopra delineato, si siano rivelati idonei a contribuire all'adozione della misura cautelare a suo carico, emergendo un efficace contributo sinergico rispetto alla decisione cautelare, sia in considerazione del rinvenimento nella sua disponibilità di semi ed infiorescenza di sostanza stupefacente del medesimo tipo di quella rinvenuta nel fabbricato adiacente alla sua abitazione, sia per il comportamento elusivo serbato in sede di interrogatorio (il ricorrente, nonostante la contiguità dell'immobile perquisito alla sua abitazione, affermava di non sapere nulla delle persone che vi accedevano e ne avevano la disponibilità). 3. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Uno dei profili di colpa extraprocessuale è individuato nella situazione della connivenza passiva, a proposito della quale si è precisato, all'esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, che essa può costituire colpa grave, ove ricorra almeno uno dei seguenti elementi: "1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, semprechè l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benchè il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente". (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 4. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che non ha contraddetto gli accertamenti contenuti nella sentenza di annullamento, ma ne ha valorizzato l'incidenza ex ante ai fini della adozione del provvedimento cautelare. La Corte territoriale ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza in capo al ricorrente. A questo proposito ha posto in rilievo che [OSCURATO:PERSONA] non ha saputo indicare i soggetti che avevano la disponibilità ed accedevano al casolare di campagna nel quale è stata rinvenuta la sostanza caduta in sequestro, pur se adiacente alla propria abitazione, tale da far parte "di un medesimo complesso edificatorio", e non ha saputo fornire giustificazione del non contestato possesso di semi ed infiorescenza di stupefacente dello stesso tipo. E' stata poi adeguatamente messa in rilievo la relazione causale tra detti comportamenti e l'adozione del provvedimento restrittivo. Né, fermo restando il diverso piano di valutazione del giudice della riparazione, quanto osservato nell'ordinanza impugnata risulta distonico con la sentenza di annullamento, nella quale, pur evidenziandosi la carenza di idonea piattaforma indiziaria circa la effettiva disponibilità dell'immobile da parte del ricorrente, in merito alle condizioni che ne hanno giustificato l'arresto - incidenti sul comportamento da questi serbato -, si evidenzia che detta "vicinanza tra il casolare e l'abitazione dell'imputato può avere alimentato forti "sospetti", al pari del ritrovamento a casa del ricorrente di nove semi e di un fiore di marijuana (la cui detenzione tuttavia non è contestata)", sospetti esclusi, poi, alla luce delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal coimputato, nei cui confronti si è proceduto separatamente. 5. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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