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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 46353/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: PROCURA REPUBBLICA C/0 TRIBUNALE SIRACUSAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].MILITARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo 34_ .? 041ik, o( Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale militare di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2021, ha dichiarato il difetto di giurisdizione nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di diffamazione miliare di cui all'art. 227 c. p. m. p., in ragione del vincolo di connessione con un reato comune di maggiore gravità, il delitto di calunnia, per il quale procedeva l'Autorità giudiziaria ordinaria di Siracusa.

Successivamente, con provvedimento del 13 dicembre 2022, la Procura della Repubblica di Siracusa, ricevuti gli atti a seguito della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura militare della Repubblica di Napoli in considerazione del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in ordine all'addebito di calunnia.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli, reinvestito del procedimento, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, e ciò in forza del rilievo che, una volta attribuita la giurisdizione per tutti i reati, sia comuni che militari, per effetto della connessione di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. all'Autorità giudiziaria ordinaria, questa conserva la giurisdizione anche nel caso in cui il reato comune più grave sa stato definito e rimanga unicamente l'addebito per il meno grave reato militare.

Considerato in diritto

1. Il conflitto di giurisdizione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli non sussiste, per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il conflitto negativo, sia di competenza che di giurisdizione, si ha quando due giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione dello stesso fatto in riferimento ad una stessa persone; nel caso in esame, invece, l'Autorità giudiziaria ordinaria di Siracusa non si è pronunciata sulla sua giurisdizione in riferimento al reato militare connesso con quello, comune, per il quale ha disposto l'archiviazione del procedimento; e si è limitata, appunto, a decidere sul reato comune, estraneo all'ipotizzato conflitto.

3. In assenza di una pronuncia che abbia declinato la giurisdizione non si è determinata una situazione di stallo, per l'assenza di uno dei termini decisori che dovrebbero confliggere.

Il sollevato conflitto deve dunque essere dichiarato insussistente, con restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria che ne ha ordinato la trasmissione a questa Corte, e quindi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Napoli.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale militare di Napoli- .)*Rc,' etr.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: PROCURA REPUBBLICA C/0 TRIBUNALE SIRACUSAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].MILITARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo 34_ .? 041ik, o( Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale militare di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2021, ha dichiarato il difetto di giurisdizione nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di diffamazione miliare di cui all'art. 227 c. p. m. p., in ragione del vincolo di connessione con un reato comune di maggiore gravità, il delitto di calunnia, per il quale procedeva l'Autorità giudiziaria ordinaria di Siracusa. Successivamente, con provvedimento del 13 dicembre 2022, la Procura della Repubblica di Siracusa, ricevuti gli atti a seguito della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura militare della Repubblica di Napoli in considerazione del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in ordine all'addebito di calunnia. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli, reinvestito del procedimento, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, e ciò in forza del rilievo che, una volta attribuita la giurisdizione per tutti i reati, sia comuni che militari, per effetto della connessione di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. all'Autorità giudiziaria ordinaria, questa conserva la giurisdizione anche nel caso in cui il reato comune più grave sa stato definito e rimanga unicamente l'addebito per il meno grave reato militare. Considerato in diritto 1. Il conflitto di giurisdizione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli non sussiste, per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il conflitto negativo, sia di competenza che di giurisdizione, si ha quando due giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione dello stesso fatto in riferimento ad una stessa persone; nel caso in esame, invece, l'Autorità giudiziaria ordinaria di Siracusa non si è pronunciata sulla sua giurisdizione in riferimento al reato militare connesso con quello, comune, per il quale ha disposto l'archiviazione del procedimento; e si è limitata, appunto, a decidere sul reato comune, estraneo all'ipotizzato conflitto. 3. In assenza di una pronuncia che abbia declinato la giurisdizione non si è determinata una situazione di stallo, per l'assenza di uno dei termini decisori che dovrebbero confliggere. Il sollevato conflitto deve dunque essere dichiarato insussistente, con restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria che ne ha ordinato la trasmissione a questa Corte, e quindi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Napoli. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale militare di Napoli- .)*Rc,' etr. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 46353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris