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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 novembre 2019

Cassazione n. 21957/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.37726/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei soci collettivisti, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso -controricorrente- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE PERUGIA n.33/2017depositato il 26/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Perugia, con decreto del 3.10.2019, ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominato Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Luca della Robbia s.n.c., dichiarata improcedibile per mancato raggiungimento delle maggioranze di legge, la somma di € 75.000,00 a titolo di compenso finale, tenuto conto dell’ammontare dell’attivo e del passivo (rispettivamente € 3.521.809,00 ed € 7.346.342,91) nonché “della complessità della procedura, delle attività compiute e dell’impegno profuso dal Commissario”.

Il tribunale ha ritenuto che l’art. 5 D.M. n. 30/2012 - secondo cui il compenso del commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo con liquidazione di beni è determinato sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione (oltre che sul passivo risultante dall’inventario), diversamente da quanto previsto nelle “altre procedure di concordato”, in cui il compenso è parametrato sull’attivo risultante dall’inventario - crei un’ingiustificata disp arità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere attività sostanzialmente analoghe, essendo identici i compiti di verifica e controllo rimessi al Commissario, prescindendo dalla tipologia di piano adottata da chi propone il concordato, soprattutto allorquando la procedura si arresti nella fase iniziale prima dell’omologa, e non sia stato quindi realizzato alcun attivo: in una tale eventualità il compenso del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere liquidato sul solo importo del passivo concordatario nonostante siano state portate a termine tutte le significative attività contemplate dagli artt. 171, 172, 173, 175, 178 legge fall.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice di primo grado ha ritenuto di disapplicare la disposizione di cui all’art. 5 comma 1° D.M. n. 30/2012, calcolando il compenso del [OSCURATO:PERSONA], pur nominato in una procedura meramente liquidatoria, sulla base dell’attivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 172 legge fall.

Luca della Robbia s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 111 Cost.per la cassazione del decreto, affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso illustrato da memoria.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Cost. e 39, 163, 165, 172 e 181 legge fall. in relazione al D.M. n. 30/2012 nonché l’omessa applicazione di tale decreto ministeriale.

La ricorrente rileva che il decreto ministeriale in oggetto non disciplina il caso in cui la procedura concordataria sia stata dichiarata improcedibile, ma regolamenta solo l’ipotesi in cui il commissario giudiziale abbia svolto attività ante e post omologa, stabilendo un corrispettivo complessivo ed unitario per tutte le attività poste in essere.

Ne consegue, a suo dire, che i parametri di tale decreto non possono trovare applicazione in caso di dichiarazione di improcedibilità del concordato, in cui l’attività del [OSCURATO:PERSONA] è temporalmente ridotta e qualitativamente circoscritta all’inventario ed alla predisposizione della relazione in vista dell’adunanza dei creditori.

Ad avviso della ricorrente, secondo l’art. 2 D.M. n. 30/2012, richiamato dall’art. 5 comma 5° cit., qualora vi sia cessazione della carica del commissario giudiziale prima della conclusione delle operazioni, il compenso dovrebbe essere liquidato “tenuto conto dell’opera prestata” utilizzando il criterio di proporzionalità sancito dall’art. 39 comma 3° legge fall.

In conclusione, atteso che i compensi di cui all’art. 5 del D.M. n. 30/12 si riferiscono all’intera procedura di concordato (liquidatorio e in continuità), in caso di improcedibilità l’unica interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 172 legge fall. che tenga conto della diversità della fattispecie rispetto a quella fisiologica disciplinata dal citato D.M . imporrebbe di proporzionare il compenso del commissario giudiziale all’opera effettivamente svolta, in ossequio ad un principio di proporzionalità e diversità trattamentale, ai sensi degli artt. 3 e 36 Cost..

2. Il motivo è inammissibile, perché fondato sul presupposto assiomatico, e del tutto indimostrato, che il tribunale abbia liquidato il compenso in misura pari a quella che sarebbe spettata al [OSCURATO:PERSONA] se la procedura fosse stata portata a termine, e che, in conseguenza, sia stato violato il disposto dall’art. 5 u.c.

D.M. n. 30/12, che, per il caso in cui il commissario giudiziale cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, prevede che detto compenso sia determinato –secondo i parametri fissati dai commi 1 e 2 -conformemente ai cr iteri previsti dall’art. 2 comma 1, ovvero “ tenuto conto dell’opera prestata e in applicazione dei criteri di cui all’art. 39 comma 3 l.fall”.

In contrario, va rilevato che non solo il tribunale ha fatto riferimento “all’opera prestata” dal C.G., ma che, considerato l’ammontare dell’attivo inventariato e del passivo accertato, il compenso del dott.

Tessenda risulta di gran lunga inferiore a quello che gli sarebbe spettato, secondo le percentuali indicate dall’art. 1 del D.M., se il concordato fosse stato omologato ed eseguito.

La ricorrente, d’altro canto, non muove alcuna censura alla decisione del tribunale di calcolare il compenso, previa disapplicazione dell’art. 5 comma 1 cit., sull’attivo inventariato anziché su quello “realizzato”: tanto esonera il Collegio dall’occuparsi della specifica questione concernente la conformità o meno all’art. 3 Cost. della predetta disposizione (con conseguente sua eventuale disapplicazione) laddove ancora irragionevolmente il compenso sull’attivo a due distinti parametri a seconda che il concordato preveda, o meno, la liquidazione di beni.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 legge fall.

La ricorrente lamenta che il tribunale non abbia defalcato dal compenso liquidato al [OSCURATO:PERSONA] gli importi riconosciuti, per lo stesso titolo, agli ausiliari su sua richiesta nominati dal [OSCURATO:PERSONA] (i due c.t.u. chiamati a stimare l’uno il valore degli immobili e l’altro quello dell’azienda della proponente).

4. Il motivo è infondato, perché confonde l’opera prestata “dal delegato” o “dal coadiutore”, ovvero da soggetti chiamati a sostituire (o a collaborare con) l’organo della procedura nel compimento di funzioni sue proprie, e che questi nomina personalmente, con l’opera prestata dai professionisti incaricati dal G.D. della stima dei beni (o di altre specifiche indagini), che, quali ausiliari del giudice, vanno separatamente remunerati.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 legge fall. e 111 comma 6° Cost..

Osserva che, tenuto anche conto che, nel caso di specie, sono state svolte solo parzialmente le attività che fisiologicamente competono al commissario giudiziale, il tribunale ha liquidato a quest’ultimo un compenso superiore rispetto alla soglia minima fissata dal D.M. 30/2012 con una motivazione apodittica, stereotipata e di stile (“tenuto conto della complessità della procedura, delle attività compiute e dell’impegno profuso) che non consente di comprendere sulla base di quale ragionamento logico - giuridico sia stato adottato in concreto il provvedimento.

4. Il motivo è fondato.

Questa Corte (vedi Cass. n. 26894/2020), ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, il decreto con il quale viene operata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati (vedi anche Cass. n. 6202/2010 che, in una fattispecie analoga a quella di cui è causa, ha dichiarato nullo il decreto di liquidazione del curatore fallimentare che conteneva solo un riferimento alla consistenza dell'attivo e del passivo).

Il decreto di liquidazione del professionista deve dunque giustificare le scelte discrezionali sul quantum e non può limitarsi ad una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità ad una serie indeterminata di casi, senza alcun riferimento ai criteri in concreto adottati.

E’ proprio quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di Perugia (a prescindere dalla disapplicazione dell’art. 5 comma 1° D.M. 30/2012), ha liquidato il compenso del commissario giudiziale, limitandosi a dare atto della presentazione dell’istanza e della consistenza dell’attivo e del passivo, ed adottando espressioni stereotipate, applicabili ad una serie indeterminata di casi, quali “tenuto conto della complessità della procedura, delle attività compiute e dell’impegno profuso dal Commissario”, che integrano, in realtà, una motivazione apparente.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo e infondato il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.37726/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei soci collettivisti, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso -controricorrente- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE PERUGIA n.33/2017depositato il 26/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Perugia, con decreto del 3.10.2019, ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominato Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Luca della Robbia s.n.c., dichiarata improcedibile per mancato raggiungimento delle maggioranze di legge, la somma di € 75.000,00 a titolo di compenso finale, tenuto conto dell’ammontare dell’attivo e del passivo (rispettivamente € 3.521.809,00 ed € 7.346.342,91) nonché “della complessità della procedura, delle attività compiute e dell’impegno profuso dal Commissario”. Il tribunale ha ritenuto che l’art. 5 D.M. n. 30/2012 - secondo cui il compenso del commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo con liquidazione di beni è determinato sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione (oltre che sul passivo risultante dall’inventario), diversamente da quanto previsto nelle “altre procedure di concordato”, in cui il compenso è parametrato sull’attivo risultante dall’inventario - crei un’ingiustificata disp arità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere attività sostanzialmente analoghe, essendo identici i compiti di verifica e controllo rimessi al Commissario, prescindendo dalla tipologia di piano adottata da chi propone il concordato, soprattutto allorquando la procedura si arresti nella fase iniziale prima dell’omologa, e non sia stato quindi realizzato alcun attivo: in una tale eventualità il compenso del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere liquidato sul solo importo del passivo concordatario nonostante siano state portate a termine tutte le significative attività contemplate dagli artt. 171, 172, 173, 175, 178 legge fall. Alla luce di tali considerazioni, il giudice di primo grado ha ritenuto di disapplicare la disposizione di cui all’art. 5 comma 1° D.M. n. 30/2012, calcolando il compenso del [OSCURATO:PERSONA], pur nominato in una procedura meramente liquidatoria, sulla base dell’attivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 172 legge fall. Luca della Robbia s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 111 Cost.per la cassazione del decreto, affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso illustrato da memoria. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Cost. e 39, 163, 165, 172 e 181 legge fall. in relazione al D.M. n. 30/2012 nonché l’omessa applicazione di tale decreto ministeriale. La ricorrente rileva che il decreto ministeriale in oggetto non disciplina il caso in cui la procedura concordataria sia stata dichiarata improcedibile, ma regolamenta solo l’ipotesi in cui il commissario giudiziale abbia svolto attività ante e post omologa, stabilendo un corrispettivo complessivo ed unitario per tutte le attività poste in essere. Ne consegue, a suo dire, che i parametri di tale decreto non possono trovare applicazione in caso di dichiarazione di improcedibilità del concordato, in cui l’attività del [OSCURATO:PERSONA] è temporalmente ridotta e qualitativamente circoscritta all’inventario ed alla predisposizione della relazione in vista dell’adunanza dei creditori. Ad avviso della ricorrente, secondo l’art. 2 D.M. n. 30/2012, richiamato dall’art. 5 comma 5° cit., qualora vi sia cessazione della carica del commissario giudiziale prima della conclusione delle operazioni, il compenso dovrebbe essere liquidato “tenuto conto dell’opera prestata” utilizzando il criterio di proporzionalità sancito dall’art. 39 comma 3° legge fall. In conclusione, atteso che i compensi di cui all’art. 5 del D.M. n. 30/12 si riferiscono all’intera procedura di concordato (liquidatorio e in continuità), in caso di improcedibilità l’unica interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 172 legge fall. che tenga conto della diversità della fattispecie rispetto a quella fisiologica disciplinata dal citato D.M . imporrebbe di proporzionare il compenso del commissario giudiziale all’opera effettivamente svolta, in ossequio ad un principio di proporzionalità e diversità trattamentale, ai sensi degli artt. 3 e 36 Cost.. 2. Il motivo è inammissibile, perché fondato sul presupposto assiomatico, e del tutto indimostrato, che il tribunale abbia liquidato il compenso in misura pari a quella che sarebbe spettata al [OSCURATO:PERSONA] se la procedura fosse stata portata a termine, e che, in conseguenza, sia stato violato il disposto dall’art. 5 u.c. D.M. n. 30/12, che, per il caso in cui il commissario giudiziale cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, prevede che detto compenso sia determinato –secondo i parametri fissati dai commi 1 e 2 -conformemente ai cr iteri previsti dall’art. 2 comma 1, ovvero “ tenuto conto dell’opera prestata e in applicazione dei criteri di cui all’art. 39 comma 3 l.fall”. In contrario, va rilevato che non solo il tribunale ha fatto riferimento “all’opera prestata” dal C.G., ma che, considerato l’ammontare dell’attivo inventariato e del passivo accertato, il compenso del dott. Tessenda risulta di gran lunga inferiore a quello che gli sarebbe spettato, secondo le percentuali indicate dall’art. 1 del D.M., se il concordato fosse stato omologato ed eseguito. La ricorrente, d’altro canto, non muove alcuna censura alla decisione del tribunale di calcolare il compenso, previa disapplicazione dell’art. 5 comma 1 cit., sull’attivo inventariato anziché su quello “realizzato”: tanto esonera il Collegio dall’occuparsi della specifica questione concernente la conformità o meno all’art. 3 Cost. della predetta disposizione (con conseguente sua eventuale disapplicazione) laddove ancora irragionevolmente il compenso sull’attivo a due distinti parametri a seconda che il concordato preveda, o meno, la liquidazione di beni. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 legge fall. La ricorrente lamenta che il tribunale non abbia defalcato dal compenso liquidato al [OSCURATO:PERSONA] gli importi riconosciuti, per lo stesso titolo, agli ausiliari su sua richiesta nominati dal [OSCURATO:PERSONA] (i due c.t.u. chiamati a stimare l’uno il valore degli immobili e l’altro quello dell’azienda della proponente). 4. Il motivo è infondato, perché confonde l’opera prestata “dal delegato” o “dal coadiutore”, ovvero da soggetti chiamati a sostituire (o a collaborare con) l’organo della procedura nel compimento di funzioni sue proprie, e che questi nomina personalmente, con l’opera prestata dai professionisti incaricati dal G.D. della stima dei beni (o di altre specifiche indagini), che, quali ausiliari del giudice, vanno separatamente remunerati. 3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 legge fall. e 111 comma 6° Cost.. Osserva che, tenuto anche conto che, nel caso di specie, sono state svolte solo parzialmente le attività che fisiologicamente competono al commissario giudiziale, il tribunale ha liquidato a quest’ultimo un compenso superiore rispetto alla soglia minima fissata dal D.M. 30/2012 con una motivazione apodittica, stereotipata e di stile (“tenuto conto della complessità della procedura, delle attività compiute e dell’impegno profuso) che non consente di comprendere sulla base di quale ragionamento logico - giuridico sia stato adottato in concreto il provvedimento. 4. Il motivo è fondato. Questa Corte (vedi Cass. n. 26894/2020), ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, il decreto con il quale viene operata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati (vedi anche Cass. n. 6202/2010 che, in una fattispecie analoga a quella di cui è causa, ha dichiarato nullo il decreto di liquidazione del curatore fallimentare che conteneva solo un riferimento alla consistenza dell'attivo e del passivo). Il decreto di liquidazione del professionista deve dunque giustificare le scelte discrezionali sul quantum e non può limitarsi ad una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità ad una serie indeterminata di casi, senza alcun riferimento ai criteri in concreto adottati. E’ proprio quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di Perugia (a prescindere dalla disapplicazione dell’art. 5 comma 1° D.M. 30/2012), ha liquidato il compenso del commissario giudiziale, limitandosi a dare atto della presentazione dell’istanza e della consistenza dell’attivo e del passivo, ed adottando espressioni stereotipate, applicabili ad una serie indeterminata di casi, quali “tenuto conto della complessità della procedura, delle attività compiute e dell’impegno profuso dal Commissario”, che integrano, in realtà, una motivazione apparente. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo e infondato il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per n
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