CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato di rapina aggravata, è formulato in termini non consentiti dalla legge in quanto le argomentazioni difensive, contestando la valutazione delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e prefigurandone un'alternativa lettura e un differente giudizio di rilevanza, risultano avulse dal sindacato di legittimità, oltre che aspecifiche, essendo meramente reiterative di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua e non illogica motivazione (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove sono stati indicati i plurimi elementi probatori valorizzati dai giudici di merito ai fini della individuazione dell'imputato come uno dei responsabili della rapina contestata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti e mancata determinazione della pena in misura pari al minimo edittale, risulta manifestamente infondato, poiché deve evidenziarsi che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, così come il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. ex multis: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825); rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i