CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16725-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] RIPEPI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante, domiciliata “ex lege”in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]CARBONE; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 732 /2 1 del la C orte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.16725/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 732/21, del 22 dicembre 2021, della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che – accogliendo parzialmente il gravame , dal medesimo esperito in via di principalità avverso la sentenza n. 2056 /1 3 , del 30 dicembre 2013, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respingendo, invece, quello incidentale condizionato della società [OSCURATO:PERSONA] – ha liquidato in € 2.582,28 l’indennizzo dovutogli dalla predetta società per il furto della sua autovettura; - che, in punto di fatto, l’odiern o ricorrente riferisce di aver adito l’autorità giudiziaria per vedere condannata [OSCURATO:PERSONA] a pagargli l’indennizzo relativo al furto di un veicolo di sua proprietà, avvenuto il 30 dicembre 2001; -che respinta la domanda dal primo giudice, quello di appello –pur avendo riconosciuto la legittimazione ad agire del Tripodo, nonché ritenuto provato, come peraltro già il primo giudice, il fatto (furto dell’autovettura) generatore del diritto all’indennizzo assicurativo – liquidava una somma ritenuta dall’appellante non corrispondente al valore commerciale del bene (pari, a suo dire, a € 47.000,00); - che l a sentenza impugnata perveniva a tale esito dando rilievo al valore che il veicolopresentava – per essere stato “ illo tempore” non solo usato ma anche incidentato– al momento del primo degli acquisti, effettuato da tale [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva tratto origine l’interacatena che poi portò, dapprima il fratello dell’odierno ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], peraltro cognato del Costantino), e, di seguito, costui, ad acquisire la proprietà del bene; - che, secondo il ricorrente, invece, il veicolo sarebbe stato riparato già anteriormente al primo di tali trasferimenti; - che avverso la sentenza della Corte reggina h a proposto ricorso per cassazione il Tripodo, sulla base –come detto –di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) , cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1908 e 2697 cod. civ., oltre a “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”; -che esso censura la sentenza impugnata “per avere la Corte di Appello determinato l’indennizzo non applicando il valore commerciale del bene e senza valutazione delle risultanze probatorie attestanti l’avvenuto ricondizionamento del veicolo”, come risultante dalle deposizioni dei testi escussi, oltre che dai documenti (anche di natura fotografica) in atti, tra i quali valore “dirimente” avrebbe il verbale di contravvenzione al codice della strada del 21 dicembre 2001, che dimostrerebbe come a tale data il veicolo fosse stato rimesso su strada; - che il secondo motivo denuncia – sempre ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) , cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1908 e 2697 cod. civ., oltre a “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”; -che esso censura la sentenza impugnata “per non avere la Corte di Appello determinato il danno in relazione all’effettivo valore di acquisto del bene”, come risultante dal “certificato cronologico del P.R.A.”, ma avendo dato “incomprensibilmente” rilievo non a quello dell’ultima transazione;- che ha resistito all’impugnazione, con controricorso , la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va dichiarato inammissibile , in entrambi i motivi in cui si articola; - che l’inammissibilità del primo motivo va, innanzitutto, affermata in relazione alle censure formulate ai sensi degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.; - che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. – norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” –“può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01), ma non per censurare l’apprezzamento delle risultanze probatorie; - che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è ipotizzabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02, nonché Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilità logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), evenienza che neppure si prospettata nel caso di specie; – che, del pari, inammissibile è la censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ., giacché essa, “censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, che è quanto forma oggetto di doglianza da parte del ricorrente, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), e dei quali si è già detto; - che inammissibile è pure la cens ura di violazione dell’art.1908 cod. civ., visto che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso”, sicché è estranea allasua denuncia “ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01); - che ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l ’ ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent.26 febbraio 2021, n. 5442) evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie; -che inammissibile è anche la censura di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, ovvero l’avvenuto ricondizionamento del veicolo, perché di esso è stata esclusa ricorrenza, e non già omesso l’esame, dal momento che la Corte territoriale lo ha ritenuto non provato , con apprezzamento che non può essere rinnovato in questa sede, come invece tende, in modo inammissibile, a sollecitare siffatta censura; - che per le st esse ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, che – seppur in relazione ad un ’ ulteriore circostanza (ovvero, la determinazione del danno con riferimento all’effettivo valore di acquisto del bene) – propone censure di identico contenuto r ispetto a quelle già sopra illustrate , tese anch’esse alla stessa,non consentita, finalità di “rivisitazione” del giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale; -che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inamm i ssibile ; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; -che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa