CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 34543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato continuato di cui all'art. 390 cod. pen. L'imputata avrebbe favorito la latitanza,a11;estero del marito, [OSCURATO:PERSONA]. 2. È stato proposto ricorso per cassazione dall'imputata e sono stati articolati quattro motivi, che possono essere descritti congiuntamente, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. 1Il tema attiene innanzitutto all'art. 384 cod. pen. I comportamenti attribuiti alla ricorrente sarebbero riconducibili alla normale gestione del rapporto coniugale (invio di modeste quantità di denaro per consentire al marito di far fronte alle primarie esigenze di vita, viaggi per raggiungere il coniuge e minimo supporto all'attività lavorativa dello stesso). Dunque, non atti specificamente volti ad eludere l'esecuzione della pena. Si aggiunge che i viaggi sarebbero stati tutti documentati, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pubblicato sul proprio profilo Facebook le foto che la ritraevano con il marito - con ciò dimostrando l'assenza di una volontà diversa rispetto a quella di condividere un rapporto coniugale - e che l'attività " di assistenza" dell'imputata si collocherebbe in una prima fase della latitanza quando il coniuge non prestava ancora attività lavorativa di ristorazione in Svizzera. L'art. 384 cod. pen., pur non facendo riferimento al reato di cui all'art. 390 cod. pen., sarebbe espressione di un principio generale e, quindi, dovrebbe trovare applicazione anche nella specie. Né vi sarebbe prova del dolo di elusione. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputata con cui si riprendono gli argomenti oggetto dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. La Corte di cassazione ha in più occasioni precisato che la condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un'attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l'esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato e che l'aiuto prestato dal terzo integra gli estremi del reato in questione solo quando è in rapporto di causalità con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena. Sulla base di tali principi, si è esclusa la responsabilità di chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l'intento (cfr., da ultimo Sez. 6, n. 7098 del 09/01/2025, Morabito, Rv. 287662 - 01; Sez. 6, n. 11487 del 20/10/1988, Castagliuolo, Rv. 179802 - 01; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003, Pipitone, Rv 223978 - 01). 2Sulla base di tali principi, si è esclusa la responsabilità di chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l'intento (cfr., Sez. 6, n. 37980 dell'i/06/2016, Marigliano, Rv. 268150 - 01). In tal caso, infatti, i comportamenti adottati per umana solidarietà, che non importino alcuna attività di copertura del latitante, non integrano il reato in questione per difetto del suo elemento oggettivo. Diversamente, nel caso in cui la condotta si traduce in un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarre taluno all'esecuzione della pena, dall'adempimento di doveri di solidarietà umana, nascenti da rapporti di parentela e di coniugio o da altri legami socialmente rilevanti, non può derivare esclusione della punibilità. 3. Nel caso in esame, il giudice d'appello non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Dalla sentenza impugnata emerge che la condotta illecita attribuita all'imputata „e consiste nel( avere inviato denaro al marito, nell'averlo in alcune occasioni raggiunto all'estero, come emerso dal profilo Facebook della stessa ricorrente, e nell'avere avuto, in un determinato momento, contatti con un fornitore per sostenere l'attività di commercio di prodotti alimentari intrapresa dal coniuge. Si tratta di condotte delle quali, alcune e, in particolare, quelle relative ai viaggi ovvero all'invio di modeste somme di denaro, non sono chiaramente riconducibili a comportamenti propriamente "di copertura" del latitante rispetto all'attività di ricerca degli organi di polizia; non si tratta, cioè, di attività che si pone univocamente in rapporto di causalità con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena quanto, piuttosto, di comportamenti che possono trovare giustificazione lecita perché espressione del rapporti personali di coniugio e di solidarietà familiare. Ciò che non obiettivamente chiaro è, da una parte, perché i viaggi del coniuge all'estero per incontrare il marito sarebbero stati nella specie di per sé strumentali ad eludere le ricerche e a favorire la latitanza, tenuto conto, peraltro, che detti viaggi sono stati documentati pubblicamente dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, quale sarebbe la frequenza e l'entità delle somme versate sulla carta prepagata nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]; sul punto specifico la sentenza impugnata è silente e quella di primo grado si limita a fare riferimento a versamenti compiuti, non solo dalla ricorrente, che sarebbero oscillanti tra i cinquanta e i cinquecento euro in un periodo intercorso tra il 27 ottobre 2018 e il 3 agosto 2019. Non diversamente, quanto ai contatti con il fornitore, non è stato spiegato né quale sarebbe stato nel tempo la consistenza di detto rapporto, quale l'incidenza con lo stato 3di latitanza, quale la durata, quale la entità delle forniture e la loro incidenza sullo stato di latitante. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà una nuova valutazione in ordine al giudizio di responsabilità. P. Q. P.Q.M