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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33662/2022

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3324/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma in [OSCURATO:PERSONA] N. 57, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso –intimata– avverso la sentenza della Commi ssione tributaria regionale della Lombardia n. 89/06/2013, depositata il 13/06/2013; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, previa declaratoria di parziale estinzione; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ricorsi successivamente riuniti innanzi alla C.T.P. di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]., consolidata, e [OSCURATO:SOCIETA]., consolidante, impugnarono: (a) l’avviso di accertamento n.

R1F086L01044/2009, notificato anche a [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]), con il quale veniva accertato un maggior reddito della consolidata a fini Ires per l’anno 2004; (b) l’avviso di accertamento n.

R1P096L01045/2009, con il quale veniva conseguentemente accertata la maggiore imposta per il medesimo anno 2004; (c) l’avviso di accertamento n.

T9B08BB01773/2010, con il quale veniva accertato un maggior reddito della consolidata a fini Ires per l’anno 2005.

Tali atti impositivi traevano origine dall’aver la società Milanosolededotto, per i cinque esercizi compresi fra il 2004 e il 2008, la quota di svalutazione della partecipazione acquisita nella società [OSCURATO:SOCIETA]., pari ad € 91.000,00 per ogni esercizio, in violazione degli artt. 61 e 66 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente all’epoca, e successivamente dell’art. 83 del medesimo decreto) e dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. con modif. dalla l. 22 novembre 2002, n. 265.

La C.T.P. annullò gli avvisi, rilevandone lanullità per tardività della notifica, omessa instaurazione del contraddittorio e difetto di motivazione ed errata applicazione dell’art. 61, comma terzo, del d.P.R. n. 917/1986.

2. Tale sentenza fu oggetto di appello principale da parte dell’Agenzia delle entrate e di appello incidentale delle società contribuenti.

La C.T.R. della Lombardia respinse l’appello principale, dichiarando non luogo a provvedere su quello incidentale.

Dopo aver osservato che gli atti impositivi riguardavano l’utilizzo delle quote di svalutazione per gli anni 2004 e 2005, i giudici d’appello ritennero che tale dato, pur consentendo il consolidamento del diritto alla deduzione in quote ripartite per gli anni successivi, determinasse l’obbligo dell’Amministrazione di notificare gli avvisi entro il termine perentorio stabilito per l’anno di imposta di riferimento, nel caso di specie già perento al momento della notificazione; né, a tale riguardo, poteva invocarsi il disposto di cui all’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, relativo al diverso caso di utilizzo di una quota errata della perdita risultante dalla precedente svalutazione.

Ciò posto in ordine all’appello principale, la C.T.R. ritenne poi che i motivi di contestazione della decisione articolati dalle società contribuenti andassero considerati come «mere controdeduzioni», poiché esse erano risultate totalmente vittoriose in primo grado.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso affidato ad unico motivo, notificato alla sola consolidante Bastogis.p.a.

Quest’ultima ha resistito con controricorso, depositando memoria in prossimità dell’udienza, con successiva produzione documentale.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 75 e 109 del d.P.R. n. 917/1986.

La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la perdita per svalutazione della partecipazione non sarebbe più passibile di ripresa in mancanza di una tempestiva contestazione da parte dell’Ufficio con riferimento al momento di iniziale contabilizzazione della stessa.

Assume, in proposito, che in base al principio di autonomia dei periodi di imposta deve ritenersi consentito all’Amministrazione di contestare i criteri utilizzati dal contribuente nel redigere il bilancio, per i loro riflessi fiscali negli esercizi futuri, senza che ciò debba necessariamente avvenire nel periodo in cui è avvenuta la contabilizzazione.

Nel caso di specie, la riproposizione per cinque anni di una deduzione di quota di svalutazione della partecipazione rendeva necessaria, per l’appunto, la valutazione di circostanze riferite a ciascun singolo atto di imposta.

2. Preliminarmente, occorre dare atto del fattoche, con nota depositata il 5 giugno 2019, la controricorrente ha avanzato istanza di definizione agevolata della controversia relativamente ai primi due atti impositivi – concernenti l’annualità 2004 - ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Il 15 aprile 2022 l’Agenzia delle entrate ha depositato una nota con la quale attestava la regolarità dei versamenti, prestando assenso alla conseguente estinzione parziale della controversia; contestualmente, ha formulato istanza di trattazione della controversia per la parte inerente all’annualità 2005.

Il 2 novembre 2022, in prossimità dell’udienza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettuato deposito di documenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., producendo: (a) copia dell’avviso n.

T9B0EBB00401, con il quale, nel 2013, l’Agenzia delle entrate aveva accertato a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella consolidata [OSCURATO:SOCIETA].), un maggiore imponibile ai fini Ires solo a partire dal 2008, anno a partire dal quale si erano esaurite le perdite realizzate da tale società negli esercizi precedenti, compresa la quota di €91.140,00 contestata per l’anno 2005; (b) copia della nota di deposito della definizione agevolata della controversia relativa a tale ultimo avviso, effettuata dalla consolidata [OSCURATO:SOCIETA].

Sulla base di tali produzioni, notificate in pari data all’Agenzia delle entrate, la consolidante ha sostenuto che sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere relativamente alla controversia concernente l’avviso di accertamento di maggiore imponibile per l’anno 2005, poiché la definizione della lite da parte della consolidata riguardo all’atto impositivo del 2013, oggetto di produzione, spiegherebbe i suoi effetti anche sul primo avviso.

Poste tali premesse, va rilevato, per un verso, che la produzione dell’istanza di definizione agevolata del contenzioso relativo all’atto impositivo del 2013 non consente di ritenere perfezionato il relativo meccanismo estintivo del giudizio; nonché, e per altro verso, che il contenzioso in questa sede ha ad oggetto un diverso atto impositivo, concernente l’accertamento dell’imponibile, del quale occorre verificare il permanere dell’interesse dell’Amministrazione, ricorrente in questa sede.

È pertanto opportuno invitare l’Agenzia delle entrate a specificare se, alla luce dell’evoluzione del contenzioso con la società consolidata, permane il suo interesse al ricorso nei confronti della consolidante, in relazione all’atto impositivo n.

T9B08BB01773/2010, relativo all’anno di imposta 2005.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di sessanta giorni dal deposito della presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3324/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma in [OSCURATO:PERSONA] N. 57, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso –intimata– avverso la sentenza della Commi ssione tributaria regionale della Lombardia n. 89/06/2013, depositata il 13/06/2013; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, previa declaratoria di parziale estinzione; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorsi successivamente riuniti innanzi alla C.T.P. di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]., consolidata, e [OSCURATO:SOCIETA]., consolidante, impugnarono: (a) l’avviso di accertamento n. R1F086L01044/2009, notificato anche a [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]), con il quale veniva accertato un maggior reddito della consolidata a fini Ires per l’anno 2004; (b) l’avviso di accertamento n. R1P096L01045/2009, con il quale veniva conseguentemente accertata la maggiore imposta per il medesimo anno 2004; (c) l’avviso di accertamento n. T9B08BB01773/2010, con il quale veniva accertato un maggior reddito della consolidata a fini Ires per l’anno 2005. Tali atti impositivi traevano origine dall’aver la società Milanosolededotto, per i cinque esercizi compresi fra il 2004 e il 2008, la quota di svalutazione della partecipazione acquisita nella società [OSCURATO:SOCIETA]., pari ad € 91.000,00 per ogni esercizio, in violazione degli artt. 61 e 66 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente all’epoca, e successivamente dell’art. 83 del medesimo decreto) e dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. con modif. dalla l. 22 novembre 2002, n. 265. La C.T.P. annullò gli avvisi, rilevandone lanullità per tardività della notifica, omessa instaurazione del contraddittorio e difetto di motivazione ed errata applicazione dell’art. 61, comma terzo, del d.P.R. n. 917/1986. 2. Tale sentenza fu oggetto di appello principale da parte dell’Agenzia delle entrate e di appello incidentale delle società contribuenti. La C.T.R. della Lombardia respinse l’appello principale, dichiarando non luogo a provvedere su quello incidentale. Dopo aver osservato che gli atti impositivi riguardavano l’utilizzo delle quote di svalutazione per gli anni 2004 e 2005, i giudici d’appello ritennero che tale dato, pur consentendo il consolidamento del diritto alla deduzione in quote ripartite per gli anni successivi, determinasse l’obbligo dell’Amministrazione di notificare gli avvisi entro il termine perentorio stabilito per l’anno di imposta di riferimento, nel caso di specie già perento al momento della notificazione; né, a tale riguardo, poteva invocarsi il disposto di cui all’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, relativo al diverso caso di utilizzo di una quota errata della perdita risultante dalla precedente svalutazione. Ciò posto in ordine all’appello principale, la C.T.R. ritenne poi che i motivi di contestazione della decisione articolati dalle società contribuenti andassero considerati come «mere controdeduzioni», poiché esse erano risultate totalmente vittoriose in primo grado. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso affidato ad unico motivo, notificato alla sola consolidante Bastogis.p.a. Quest’ultima ha resistito con controricorso, depositando memoria in prossimità dell’udienza, con successiva produzione documentale. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 75 e 109 del d.P.R. n. 917/1986. La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la perdita per svalutazione della partecipazione non sarebbe più passibile di ripresa in mancanza di una tempestiva contestazione da parte dell’Ufficio con riferimento al momento di iniziale contabilizzazione della stessa. Assume, in proposito, che in base al principio di autonomia dei periodi di imposta deve ritenersi consentito all’Amministrazione di contestare i criteri utilizzati dal contribuente nel redigere il bilancio, per i loro riflessi fiscali negli esercizi futuri, senza che ciò debba necessariamente avvenire nel periodo in cui è avvenuta la contabilizzazione. Nel caso di specie, la riproposizione per cinque anni di una deduzione di quota di svalutazione della partecipazione rendeva necessaria, per l’appunto, la valutazione di circostanze riferite a ciascun singolo atto di imposta. 2. Preliminarmente, occorre dare atto del fattoche, con nota depositata il 5 giugno 2019, la controricorrente ha avanzato istanza di definizione agevolata della controversia relativamente ai primi due atti impositivi – concernenti l’annualità 2004 - ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. Il 15 aprile 2022 l’Agenzia delle entrate ha depositato una nota con la quale attestava la regolarità dei versamenti, prestando assenso alla conseguente estinzione parziale della controversia; contestualmente, ha formulato istanza di trattazione della controversia per la parte inerente all’annualità 2005. Il 2 novembre 2022, in prossimità dell’udienza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettuato deposito di documenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., producendo: (a) copia dell’avviso n. T9B0EBB00401, con il quale, nel 2013, l’Agenzia delle entrate aveva accertato a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella consolidata [OSCURATO:SOCIETA].), un maggiore imponibile ai fini Ires solo a partire dal 2008, anno a partire dal quale si erano esaurite le perdite realizzate da tale società negli esercizi precedenti, compresa la quota di €91.140,00 contestata per l’anno 2005; (b) copia della nota di deposito della definizione agevolata della controversia relativa a tale ultimo avviso, effettuata dalla consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. Sulla base di tali produzioni, notificate in pari data all’Agenzia delle entrate, la consolidante ha sostenuto che sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere relativamente alla controversia concernente l’avviso di accertamento di maggiore imponibile per l’anno 2005, poiché la definizione della lite da parte della consolidata riguardo all’atto impositivo del 2013, oggetto di produzione, spiegherebbe i suoi effetti anche sul primo avviso. Poste tali premesse, va rilevato, per un verso, che la produzione dell’istanza di definizione agevolata del contenzioso relativo all’atto impositivo del 2013 non consente di ritenere perfezionato il relativo meccanismo estintivo del giudizio; nonché, e per altro verso, che il contenzioso in questa sede ha ad oggetto un diverso atto impositivo, concernente l’accertamento dell’imponibile, del quale occorre verificare il permanere dell’interesse dell’Amministrazione, ricorrente in questa sede. È pertanto opportuno invitare l’Agenzia delle entrate a specificare se, alla luce dell’evoluzione del contenzioso con la società consolidata, permane il suo interesse al ricorso nei confronti della consolidante, in relazione all’atto impositivo n. T9B08BB01773/2010, relativo all’anno di imposta 2005. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di sessanta giorni dal deposito della presente
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