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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2017

Cassazione n. 19262/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4811/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo, elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (ZNCRCR 63M11F205K), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3113/2017 depositata il5.7.2017. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 24.5.2010 la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e concordato preventivo ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agendo quale cessionaria del ramo lavori della s.p.a.

Romagnoli, affidataria dei lavori di appalto per il completamento dei piani bassi del blocco 3 dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano per un importo di € 3.856.998,30, in forza di contratto del 4.11.2002, assegnatole quale capogruppo di una associazione temporanea di imprese, seconda classificata nella gara di appalto dopo l’intervenuta risoluzione del contratto con la prima classificata, ai sensi dell’art.10, comma 1-terdella legge n.109 del 1994. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare l’avvenuta ultimazione dei lavori a far data dal 1.5.2006 e il valore delle opere eseguite in € 4.380.847,15 e di condannare il Ministero al pagamento della somma di € 74.748,00, pari alla differenza fra il predetto valore e gli acconti ricevuti, con gli accessori; ha chiesto inoltre la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle somme corrispondenti alle riserve iscritte per mancata produzione (riserva n.1), incremento costi (riserva n.3), ritardi e andamento anomalo (riserva n.5) per un importo complessivo di € 4.746.504,71, oltre accessori, nonché al pagamento da quantificare per quanto esposto nella riserva 4 (revisione prezzi).

Il Ministero si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver agito come delegato della Fondazione IRCCS in forza di una convenzione con essa intercorsa, di cui ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa.

In data 10.12.2012 il Giudice ha concesso ordinanza ex art.186 ter per l’importo di € 62.302,04 oltre accessori.

Il Tribunale di Milano con sentenza n.13764/2015, esperita consulenza tecnica d’ufficio (di seguito: c.t.u.) ha accertato il difetto di legittimazione passiva di IRCCS; ha ritenuto rinunciata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero; ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario sulla riserva n.4; ha accertato la tardività delle riserve n.1 e n.3; ha ritenuto infondata la riserva n.5; ha condannato il Ministero a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 62.302,04, già oggetto di ordinanza anticipatoria, e quella di € 21.904,23, oltre accessori; ha rigettato tutte le altre domande di parte attrice; ha condannato il Ministero a rifondere un quarto delle spese di lite dell’attrice.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l’appellato Ministero, mentre IRCCS è stata coinvolta per mera integrità del contraddittorio.

La Corte di appello di Milano con sentenza del 5.7.2017 ha respinto il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado al Ministero.

La Corte di appello ha ritenuto che al contratto dovessero applicarsi il d.p.r. 554/1999 e il d.m.145/2000, espressamente richiamati nel contratto; quanto alla riserva n.1, alla stregua del principio della ragion più liquida, ha ritenuto che la riserva, quand’anche tempestivamente iscritta, fosse stata tardivamente esplicata; quanto alla riserva n.3, ha confermato la valutazione peritale sulla tardività della sua iscrizione nel luglio 2003, ritenendo che l’impresa fosse in grado di iscrivere la riserva dopo l’entrata in vigore delle disposizioni antiincendio e la richiesta del direttore dei lavori di procedere all’adeguamento; ha escluso rilievo alla proposta di accordo transattivo ai sensi dell’art.31-bis de lla legge n.109 del 1994; ha confermato la reiezione della riserva n.5 sulla base della ritenuta applicabilità dell’art. 25 del d.m. 145 del 2000. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 2.2.2018 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo tre motivi.

Gli intimati Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e IRCCS non si sono costituiti nel giudizio di legittimità.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo m otivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.232 del d.p.r. 554 del 1999 e delle regole di successione delle leggi nel tempo, sostiene la inapplicabilità alla fattispecie del d.p.r. 554/1999 e del d.m.145/2000 e lamenta violazione della lex specialis della gara.

La ricorrente rammenta che il contratto di appalto stipulato il 4.11.2002 derivava dallo scorrimento della graduatoria di una gara di appalto aggiudicat a ad altro soggetto, poi colpito da risoluzione in data 29.12.1999 e prima della entrata in vigore dei sopra indicati regolamento e capitolato generale, e ne trae la conseguenza che le norme relative alle riserve non sarebbero state di immediata applicazione; osserva altresì che l’Amministrazione aveva creato un legittimo affidamento con la circolare 1329/400/19 del 7.9.2000 che dichiarava applicabile la disciplina precedente.

5. L’art.232 del d.p.r. 21.12.1999 n. 554, « Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», dettava disposizioni e transitorie e, per quanto in questa sede rileva, distingueva tra:

1. le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante (comma 1) di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento;

2. le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto (comma 2) che si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore;

3. le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'indicazione di lavori e servizi (comma 3) che si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore;

4. le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3, ove non diversamente disposto, che non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.

Quand’anche le disposizioni relative alla formulazione e alla esplicazione delle riserve fossero ricondotte nella seconda categoria, il contratto stipulato fra il Ministero e la Romagnoli, dante causa della [OSCURATO:PERSONA] è stato stipulato il 4.11.2002, quindi dopo l’entrata in vigore delle contestate norme regolamentari, che si sarebbero applicate quindi al rapporto in forza della norma transitoria, anche a prescindere dal dirimente rilievo, sottolineato dalla Corte territoriale, che le parti avevano espressamente riconosciuto pattiziamente l’applicabilità delle citate norme.

6. Tuttavia appare decisivo il rilievo che la giurisprudenza di questa Corte ha ricondotto l’istituto delle riserve alla quarta categoria sopra indicata, osservando che in tema di appalti pubblici, l'art. 232 del d.P.R. n. 554 del 1999 ha previsto per i contratti in corso al momento della sua entrata in vigore una disciplina transitoria che, al comma 2, assoggetta al regime del tempus regit actum le norme relative al contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto ed anche alle loro modalità di esecuzione, da individuarsi in base alla classificazione prescelta dal regolamento stesso.

Tale disposizione non riguarda tuttavia le riserve riconducibili a un procedimento amministrativo di contabilità dei lavori, che sono regolate dal successivo comma 4, in base al quale le nuove norme si applicano alle situazioni non ancora esaurite sotto la disciplina previgente, determinando così l'assoggettamento alle disposizioni del menzionato d.P.R. di tutte le riserve iscritte in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Nella specie, è stato ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato le disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999, sebbene il contratto di appalto fosse stato stipulato prima della sua entrata in vigore, tenuto conto che le riserve relative ai lavori eseguiti erano state invece iscritte dopo tale data. (Sez. 1, n. 7554 del 273.2020; Sez. 1, n. 15029 del 21.7.2016; Sez.1, n.23783 del 17.9.2008).

Secondo tale orientamento le riserve, infatti, non rientrano né nell'una, né nell'altra categoria di rapporti sostanziali, né in altre disposizioni regolamentari che disciplinano «il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto», ma riguardano il procedimento amministrativo di «Contabilità dei lavori», disciplinato dal successivo titolo XI° della normativa nel quale sono inserite.

Sicché il relativo procedimento (iscrizione e valutazione) non può comprendersi né nella prima, né nella seconda delle categorie individuate dall'art. 232, ma nella quarta (a carattere residuale) soggetta alla regola intermedia che, al pari di analoghe normative disciplinanti i procedimenti amministrativi in altri settori pubblici, considera decisivi l'esaurimento (o meno) dell'atto nonché della situazione procedimentale per cui se gli stessi si sono compiuti ed i loro effetti si sono definiti durante il regime previgente, non possono trovare applicazione le nuove e diverse norme del regolamento.

7. Dunque, anche lasciando in disparte la data di stipulazione del contratto e l’espresso richiamo delle fonti normative nel testo convenzionale, le disposizioni in tema di riserve dovevano trovare applicazione con riferimento alla data della loro iscrizione.

Perde quindi ogni mordente la tesi della ricorrente che cerca di conferire rilievo all’originario bando della gara in cui la Romagnoli era subentrata come seconda classificata dopo la risoluzione del contratto di appalto con la prima aggiudicataria.

La diversa interpretazione ministeriale non può avere l’effetto di orientare verso una diversa applicazione della legge e del regolamento; né si può far questione di un legittimo affidamento ingenerato nell’appaltatore a fronte dell’inequivoco tenore delle disposizioni contrattuali del caso concreto.

8. Il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono quindi essere affrontati congiuntamente.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.24 del d.m. 145/2000 perché la Corte milanese, nel respingere la riserva n.3, aveva confuso i temi della legittimità della sospensione con quella della sua durata o la sua risarcibilità.

Nella specie – ricorda la ricorrente – la sospensione, pur legittimamente disposta, ma solo nel momento genetico, per la realizzazione di una variante, si era protratta per due anni prima della debita approvazione dagli organi competenti, tempo che non poteva andare a detrimento dell’appaltatrice.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per difetto di motivazione quanto alla riserva n.3, laddove la Corte di appello pretende che in un momento, peraltro indeterminato, l’appaltatore potesse prevedere non solo il crollo della produzione ma anche la sua entità.

9. La riserva n.3 riguardava l’andamento anomalo dell’appalto dovuto alla rivisitazione progettuale in conseguenza dell’introduzione del d.m. 19.9.2002 in tema di prevenzione incendi. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, facendo propria l’opinione del C.t.u., ha ritenuto che l’impresa, alla luce della sua professionalità ed esperienza, non poteva non essersi resa conto già nel 2002 della necessità di adeguamento dell’edificio e del progetto alle nuove disposizioni antiincendio e comunque che il direttore dei lavori con ordine di servizio del 30.1.2003 aveva chiesto di porre sotto esame il progetto per i necessari e consequenziali adeguamenti strutturali e distributivi.

Secondo il Tribunale, già nel 2003 l’impresa aveva dovuto percepire il possibile danno da turbamento e sconvolgimento del programma contrattuale di lavoro e del conseguente prolungamento delle attività di cantiere.

La riserva invece era stata iscritta dall’impresa solo il 14.7.2003, quindici giorni dopo aver sottoscritto con riserva generica il SAL n.4 e la sua esplicazione era avvenuta nove mesi dopo il 26.4.2004.

Con il terzo motivo di appello, sintetizzato a pag.3, ultimo capoverso della sentenza impugnata, e non riferito più analiticamente dalla stessa ricorrente in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la sospensione determinata dalla necessità degli adeguamenti progettuali aveva iniziato a dare effetti negativi a giugno 2003, determinabili solo ad aprile 2004.

Secondo la Corte di appello, le motivazioni esposte dal Tribunale erano corrette e non puntualmente contestate, sì da concludere che «non vi sono ragioni per ritenere che l’impresa, per professionalità ed esperienza, non fosse in grado di iscrivere e precisare entità della riserva prima di quando fece.» È quindi evidente che i giudici del merito, con conforme statuizione, hanno ritenuto che la riserva n.3 fosse stata tardivamente iscritta e tardivamente esplicata.

Ai sensi dell’art.348- ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ. avverso tale conforme statuizione, afferente alle medesime questioni di fatto, non è dato ricorso per cassazione per vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n.5, cod.proc.civ.; di conseguenza le censure della ricorrente sono state proposte per violazione di legge.

10. Secondo la Corte di appello , la riserva n.3 è stata iscritta il 14.7.2003, senza quantificazione, e il danno preteso è stato quantificato il 26.4.2004 entro 15 giorni dalla firma del verbale di ripresa dei lavori.

Secondo il ricorrente, la riserva era stata iscritta il 30.6.2003 all’atto della firma del registro di contabilità ed esplicata il 14.7.2003, indicando nel dettaglio i fatti posti a suo fondamento e riservandosi la precisa quantificazione, poi eseguita il26.4.2004.

Si parla poi in sentenza di sospensione dei lavori senza indicare quale provvedimento l’avrebbe determinata, mentre la ricorrente si riferisce a una sospensione parziale del novembre 2002 (menzionata a pag.14, ultimo capoverso, a pagina 16, ultimo capoverso, ed ancora a pagina 17 secondo capoverso), inizialmente legittima, che è cosa diversa dal provvedimento del Direttore dei lavori del 30.1.2003 con il quale il progetto è stato messo sotto esame.

Vi è quindi incertezza sugli atti a cui il ricorso si riferisce e sui quali si fonda, sia sulla loro datazione precisa, sia sul loro oggettivo contenuto.

Di più, gli atti in questione non sono trascritti o adeguatamente sintetizzati nel ricorso, né indicati specificamente o opportunamente localizzati nel fascicolo, ex art.366, comma 1, n.6 cod.proc.civ.,né allegati in produzione ex art.369, comma 1, n.4, cod.proc.civ.

L’unico attopossibilmente rilevante allegato in produzione sub 2) è un decreto del Provveditore del 20.11.2002.

Non è quindi possibile verificare esattamente il contenuto delle deduzioni svolte dalla ricorrente il 30.6.2003, il 14.7.2003 e il 26.4.2004 e tantomeno le disposizioni emesse dal Direttore dei lavori il 30.1.2003.

Ciò vizia insanabilmente il secondo e il terzo motivo di ricorso.

La più recente giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Sez.

U, n. 8950 del 18.3.2022; Sez. 1, n. 12481 del 19.4.2022).

A tale onere di deduzione e allegazione, pur alleggerito nella prospettiva disegnata dalla giurisprudenza rammentata, la ricorrente si è sottratta e non è possibile quindi verificare le doglianze della [OSCURATO:PERSONA], laddove sostiene di non aver potuto muovere le proprie recriminazioni nei confronti del provvedimento di sospensione parziale, di per sé legittimo (che in ricorso non si indica quando precisamente sia stato disposto e soprattutto con che concreto contenuto), e di averle prospettate solo quando vi era stata una flessione significativa della produzione, prima non riscontrata.

E tuttavia, secondo la stessa ricorrente , la prima flessione si sarebbe registrata solo a giugno del 2003 , ma per convalidare tale assunto [OSCURATO:PERSONA] si riferisce a un passaggio della consulenza tecnica che indica i valori di produzione al giugno 2003 e al novembre 2004, senza nulla dire sui valori di produzione nel periodo realmente in contestazione, ossia novembre 2002- giugno 2003, nel quale, secondo la tesi da essa argomentata , non vi sarebbe stato motivo di allarme nella fisiologica attesa della variante al progetto da parte dellastazione appaltante.

11. È quindi pur vero il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, i nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa;rispetto ad essi il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale.

L'accertamento del giudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime ed al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. (Sez. 1, n. 2599 del 12.4.1986).

12. Non possiede autonoma rilevanza neppure la censura di vizio assoluto o mera apparenza di motivazione formulata con il terzo motivo.

In disparte il fatto, comunque dirimente, che la motivazione addottadalla Corte di appello esiste e non è puramente apparente perché richiama il decisum di primo grado che mostra di condividere e vale quindi a collocare al gennaio del 2003 la data in cui la ricorrente, a suo parere, avrebbe dovuto iscrivere la riserva: anche il terzo motivo sconta comunque negativamentela genericità delle deduzioni e delle censure circa date e contenuto degli atti che le dovrebbero fondare.

13. A pagina 17 - 18 del ricorso, in chiusura del secondo motivo, la ricorrente assume che glistessi motivi di ricorso potrebbero essere estesi alla decisione della Corte di appello relativa alla riserva n.5, afferente ai ritardi successivi alla data di ultimazione prevista al 10.7.2005 per 293 giorni per un ammontare di € 1.442.298,36.

La riservan.5 è stata ritenuta infondata sia dal Tribunale, sia dalla Corte (che ha solo errato materialmente nel citare l’art.25 in luogo dell’art.24 del d.m.145/2000), perché le attività in questione, oltre che estremamente marginali, avevano i connotati tecnici per ricadere nelle previsioni di cui alla norma citata, con esclusione del diritto dell’appaltatore a indennizzi per tale ragione.

Annota la ricorrente che anche in questo caso la Corte avrebbe errato nell’attribuire alla originaria legittimità della genes i di sospensioni e varianti l’attitudine a coprire l’intero iter procedimentale.

Tuttavia anche in questo caso la ricorrente non trascrive, sintetizza, localizza e produce la propria riserva n.5.

Merita solo di essere aggiunto che il comma 4 dell’art.24 del d.m. 145 del 2000 prevede che «Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.» Il successivo comma 5 prevede altresì che «Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.».

È stata quindi fatta applicazione della norma che esclude indennizzi all’appaltatore in caso di sospensioni legittime ovvero in caso di sospensioni legittime prolungate oltre una certa misura in difetto di richiesta di scioglimento da parte dell’impresa opposta dalla stazione appaltante.

La ricorrente non si confronta con questa statuizione, implicitamente fondata con il richiamo normativo sulla mancata richiesta di scioglimento dal contratto.

In ogni caso la genericità del motivo non consente di valutare il fondamento della doglianza. 14.Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4811/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo, elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (ZNCRCR 63M11F205K), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3113/2017 depositata il5.7.2017. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 24.5.2010 la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e concordato preventivo ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agendo quale cessionaria del ramo lavori della s.p.a. Romagnoli, affidataria dei lavori di appalto per il completamento dei piani bassi del blocco 3 dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano per un importo di € 3.856.998,30, in forza di contratto del 4.11.2002, assegnatole quale capogruppo di una associazione temporanea di imprese, seconda classificata nella gara di appalto dopo l’intervenuta risoluzione del contratto con la prima classificata, ai sensi dell’art.10, comma 1-terdella legge n.109 del 1994. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare l’avvenuta ultimazione dei lavori a far data dal 1.5.2006 e il valore delle opere eseguite in € 4.380.847,15 e di condannare il Ministero al pagamento della somma di € 74.748,00, pari alla differenza fra il predetto valore e gli acconti ricevuti, con gli accessori; ha chiesto inoltre la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle somme corrispondenti alle riserve iscritte per mancata produzione (riserva n.1), incremento costi (riserva n.3), ritardi e andamento anomalo (riserva n.5) per un importo complessivo di € 4.746.504,71, oltre accessori, nonché al pagamento da quantificare per quanto esposto nella riserva 4 (revisione prezzi). Il Ministero si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver agito come delegato della Fondazione IRCCS in forza di una convenzione con essa intercorsa, di cui ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa. In data 10.12.2012 il Giudice ha concesso ordinanza ex art.186 ter per l’importo di € 62.302,04 oltre accessori. Il Tribunale di Milano con sentenza n.13764/2015, esperita consulenza tecnica d’ufficio (di seguito: c.t.u.) ha accertato il difetto di legittimazione passiva di IRCCS; ha ritenuto rinunciata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero; ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario sulla riserva n.4; ha accertato la tardività delle riserve n.1 e n.3; ha ritenuto infondata la riserva n.5; ha condannato il Ministero a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 62.302,04, già oggetto di ordinanza anticipatoria, e quella di € 21.904,23, oltre accessori; ha rigettato tutte le altre domande di parte attrice; ha condannato il Ministero a rifondere un quarto delle spese di lite dell’attrice. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l’appellato Ministero, mentre IRCCS è stata coinvolta per mera integrità del contraddittorio. La Corte di appello di Milano con sentenza del 5.7.2017 ha respinto il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado al Ministero. La Corte di appello ha ritenuto che al contratto dovessero applicarsi il d.p.r. 554/1999 e il d.m.145/2000, espressamente richiamati nel contratto; quanto alla riserva n.1, alla stregua del principio della ragion più liquida, ha ritenuto che la riserva, quand’anche tempestivamente iscritta, fosse stata tardivamente esplicata; quanto alla riserva n.3, ha confermato la valutazione peritale sulla tardività della sua iscrizione nel luglio 2003, ritenendo che l’impresa fosse in grado di iscrivere la riserva dopo l’entrata in vigore delle disposizioni antiincendio e la richiesta del direttore dei lavori di procedere all’adeguamento; ha escluso rilievo alla proposta di accordo transattivo ai sensi dell’art.31-bis de lla legge n.109 del 1994; ha confermato la reiezione della riserva n.5 sulla base della ritenuta applicabilità dell’art. 25 del d.m. 145 del 2000. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 2.2.2018 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo tre motivi. Gli intimati Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e IRCCS non si sono costituiti nel giudizio di legittimità. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo m otivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.232 del d.p.r. 554 del 1999 e delle regole di successione delle leggi nel tempo, sostiene la inapplicabilità alla fattispecie del d.p.r. 554/1999 e del d.m.145/2000 e lamenta violazione della lex specialis della gara. La ricorrente rammenta che il contratto di appalto stipulato il 4.11.2002 derivava dallo scorrimento della graduatoria di una gara di appalto aggiudicat a ad altro soggetto, poi colpito da risoluzione in data 29.12.1999 e prima della entrata in vigore dei sopra indicati regolamento e capitolato generale, e ne trae la conseguenza che le norme relative alle riserve non sarebbero state di immediata applicazione; osserva altresì che l’Amministrazione aveva creato un legittimo affidamento con la circolare 1329/400/19 del 7.9.2000 che dichiarava applicabile la disciplina precedente. 5. L’art.232 del d.p.r. 21.12.1999 n. 554, « Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», dettava disposizioni e transitorie e, per quanto in questa sede rileva, distingueva tra: 1. le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante (comma 1) di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento; 2. le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto (comma 2) che si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore; 3. le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'indicazione di lavori e servizi (comma 3) che si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore; 4. le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3, ove non diversamente disposto, che non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente. Quand’anche le disposizioni relative alla formulazione e alla esplicazione delle riserve fossero ricondotte nella seconda categoria, il contratto stipulato fra il Ministero e la Romagnoli, dante causa della [OSCURATO:PERSONA] è stato stipulato il 4.11.2002, quindi dopo l’entrata in vigore delle contestate norme regolamentari, che si sarebbero applicate quindi al rapporto in forza della norma transitoria, anche a prescindere dal dirimente rilievo, sottolineato dalla Corte territoriale, che le parti avevano espressamente riconosciuto pattiziamente l’applicabilità delle citate norme. 6. Tuttavia appare decisivo il rilievo che la giurisprudenza di questa Corte ha ricondotto l’istituto delle riserve alla quarta categoria sopra indicata, osservando che in tema di appalti pubblici, l'art. 232 del d.P.R. n. 554 del 1999 ha previsto per i contratti in corso al momento della sua entrata in vigore una disciplina transitoria che, al comma 2, assoggetta al regime del tempus regit actum le norme relative al contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto ed anche alle loro modalità di esecuzione, da individuarsi in base alla classificazione prescelta dal regolamento stesso. Tale disposizione non riguarda tuttavia le riserve riconducibili a un procedimento amministrativo di contabilità dei lavori, che sono regolate dal successivo comma 4, in base al quale le nuove norme si applicano alle situazioni non ancora esaurite sotto la disciplina previgente, determinando così l'assoggettamento alle disposizioni del menzionato d.P.R. di tutte le riserve iscritte in epoca successiva alla sua entrata in vigore. Nella specie, è stato ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato le disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999, sebbene il contratto di appalto fosse stato stipulato prima della sua entrata in vigore, tenuto conto che le riserve relative ai lavori eseguiti erano state invece iscritte dopo tale data. (Sez. 1, n. 7554 del 273.2020; Sez. 1, n. 15029 del 21.7.2016; Sez.1, n.23783 del 17.9.2008). Secondo tale orientamento le riserve, infatti, non rientrano né nell'una, né nell'altra categoria di rapporti sostanziali, né in altre disposizioni regolamentari che disciplinano «il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto», ma riguardano il procedimento amministrativo di «Contabilità dei lavori», disciplinato dal successivo titolo XI° della normativa nel quale sono inserite. Sicché il relativo procedimento (iscrizione e valutazione) non può comprendersi né nella prima, né nella seconda delle categorie individuate dall'art. 232, ma nella quarta (a carattere residuale) soggetta alla regola intermedia che, al pari di analoghe normative disciplinanti i procedimenti amministrativi in altri settori pubblici, considera decisivi l'esaurimento (o meno) dell'atto nonché della situazione procedimentale per cui se gli stessi si sono compiuti ed i loro effetti si sono definiti durante il regime previgente, non possono trovare applicazione le nuove e diverse norme del regolamento. 7. Dunque, anche lasciando in disparte la data di stipulazione del contratto e l’espresso richiamo delle fonti normative nel testo convenzionale, le disposizioni in tema di riserve dovevano trovare applicazione con riferimento alla data della loro iscrizione. Perde quindi ogni mordente la tesi della ricorrente che cerca di conferire rilievo all’originario bando della gara in cui la Romagnoli era subentrata come seconda classificata dopo la risoluzione del contratto di appalto con la prima aggiudicataria. La diversa interpretazione ministeriale non può avere l’effetto di orientare verso una diversa applicazione della legge e del regolamento; né si può far questione di un legittimo affidamento ingenerato nell’appaltatore a fronte dell’inequivoco tenore delle disposizioni contrattuali del caso concreto. 8. Il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono quindi essere affrontati congiuntamente. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.24 del d.m. 145/2000 perché la Corte milanese, nel respingere la riserva n.3, aveva confuso i temi della legittimità della sospensione con quella della sua durata o la sua risarcibilità. Nella specie – ricorda la ricorrente – la sospensione, pur legittimamente disposta, ma solo nel momento genetico, per la realizzazione di una variante, si era protratta per due anni prima della debita approvazione dagli organi competenti, tempo che non poteva andare a detrimento dell’appaltatrice. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per difetto di motivazione quanto alla riserva n.3, laddove la Corte di appello pretende che in un momento, peraltro indeterminato, l’appaltatore potesse prevedere non solo il crollo della produzione ma anche la sua entità. 9. La riserva n.3 riguardava l’andamento anomalo dell’appalto dovuto alla rivisitazione progettuale in conseguenza dell’introduzione del d.m. 19.9.2002 in tema di prevenzione incendi. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, facendo propria l’opinione del C.t.u., ha ritenuto che l’impresa, alla luce della sua professionalità ed esperienza, non poteva non essersi resa conto già nel 2002 della necessità di adeguamento dell’edificio e del progetto alle nuove disposizioni antiincendio e comunque che il direttore dei lavori con ordine di servizio del 30.1.2003 aveva chiesto di porre sotto esame il progetto per i necessari e consequenziali adeguamenti strutturali e distributivi. Secondo il Tribunale, già nel 2003 l’impresa aveva dovuto percepire il possibile danno da turbamento e sconvolgimento del programma contrattuale di lavoro e del conseguente prolungamento delle attività di cantiere. La riserva invece era stata iscritta dall’impresa solo il 14.7.2003, quindici giorni dopo aver sottoscritto con riserva generica il SAL n.4 e la sua esplicazione era avvenuta nove mesi dopo il 26.4.2004. Con il terzo motivo di appello, sintetizzato a pag.3, ultimo capoverso della sentenza impugnata, e non riferito più analiticamente dalla stessa ricorrente in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la sospensione determinata dalla necessità degli adeguamenti progettuali aveva iniziato a dare effetti negativi a giugno 2003, determinabili solo ad aprile 2004. Secondo la Corte di appello, le motivazioni esposte dal Tribunale erano corrette e non puntualmente contestate, sì da concludere che «non vi sono ragioni per ritenere che l’impresa, per professionalità ed esperienza, non fosse in grado di iscrivere e precisare entità della riserva prima di quando fece.» È quindi evidente che i giudici del merito, con conforme statuizione, hanno ritenuto che la riserva n.3 fosse stata tardivamente iscritta e tardivamente esplicata. Ai sensi dell’art.348- ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ. avverso tale conforme statuizione, afferente alle medesime questioni di fatto, non è dato ricorso per cassazione per vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n.5, cod.proc.civ.; di conseguenza le censure della ricorrente sono state proposte per violazione di legge. 10. Secondo la Corte di appello , la riserva n.3 è stata iscritta il 14.7.2003, senza quantificazione, e il danno preteso è stato quantificato il 26.4.2004 entro 15 giorni dalla firma del verbale di ripresa dei lavori. Secondo il ricorrente, la riserva era stata iscritta il 30.6.2003 all’atto della firma del registro di contabilità ed esplicata il 14.7.2003, indicando nel dettaglio i fatti posti a suo fondamento e riservandosi la precisa quantificazione, poi eseguita il26.4.2004. Si parla poi in sentenza di sospensione dei lavori senza indicare quale provvedimento l’avrebbe determinata, mentre la ricorrente si riferisce a una sospensione parziale del novembre 2002 (menzionata a pag.14, ultimo capoverso, a pagina 16, ultimo capoverso, ed ancora a pagina 17 secondo capoverso), inizialmente legittima, che è cosa diversa dal provvedimento del Direttore dei lavori del 30.1.2003 con il quale il progetto è stato messo sotto esame. Vi è quindi incertezza sugli atti a cui il ricorso si riferisce e sui quali si fonda, sia sulla loro datazione precisa, sia sul loro oggettivo contenuto. Di più, gli atti in questione non sono trascritti o adeguatamente sintetizzati nel ricorso, né indicati specificamente o opportunamente localizzati nel fascicolo, ex art.366, comma 1, n.6 cod.proc.civ.,né allegati in produzione ex art.369, comma 1, n.4, cod.proc.civ. L’unico attopossibilmente rilevante allegato in produzione sub 2) è un decreto del Provveditore del 20.11.2002. Non è quindi possibile verificare esattamente il contenuto delle deduzioni svolte dalla ricorrente il 30.6.2003, il 14.7.2003 e il 26.4.2004 e tantomeno le disposizioni emesse dal Direttore dei lavori il 30.1.2003. Ciò vizia insanabilmente il secondo e il terzo motivo di ricorso. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Sez. U, n. 8950 del 18.3.2022; Sez. 1, n. 12481 del 19.4.2022). A tale onere di deduzione e allegazione, pur alleggerito nella prospettiva disegnata dalla giurisprudenza rammentata, la ricorrente si è sottratta e non è possibile quindi verificare le doglianze della [OSCURATO:PERSONA], laddove sostiene di non aver potuto muovere le proprie recriminazioni nei confronti del provvedimento di sospensione parziale, di per sé legittimo (che in ricorso non si indica quando precisamente sia stato disposto e soprattutto con che concreto contenuto), e di averle prospettate solo quando vi era stata una flessione significativa della produzione, prima non riscontrata. E tuttavia, secondo la stessa ricorrente , la prima flessione si sarebbe registrata solo a giugno del 2003 , ma per convalidare tale assunto [OSCURATO:PERSONA] si riferisce a un passaggio della consulenza tecnica che indica i valori di produzione al giugno 2003 e al novembre 2004, senza nulla dire sui valori di produzione nel periodo realmente in contestazione, ossia novembre 2002- giugno 2003, nel quale, secondo la tesi da essa argomentata , non vi sarebbe stato motivo di allarme nella fisiologica attesa della variante al progetto da parte dellastazione appaltante. 11. È quindi pur vero il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, i nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa;rispetto ad essi il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale. L'accertamento del giudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime ed al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. (Sez. 1, n. 2599 del 12.4.1986). 12. Non possiede autonoma rilevanza neppure la censura di vizio assoluto o mera apparenza di motivazione formulata con il terzo motivo. In disparte il fatto, comunque dirimente, che la motivazione addottadalla Corte di appello esiste e non è puramente apparente perché richiama il decisum di primo grado che mostra di condividere e vale quindi a collocare al gennaio del 2003 la data in cui la ricorrente, a suo parere, avrebbe dovuto iscrivere la riserva: anche il terzo motivo sconta comunque negativamentela genericità delle deduzioni e delle censure circa date e contenuto degli atti che le dovrebbero fondare. 13. A pagina 17 - 18 del ricorso, in chiusura del secondo motivo, la ricorrente assume che glistessi motivi di ricorso potrebbero essere estesi alla decisione della Corte di appello relativa alla riserva n.5, afferente ai ritardi successivi alla data di ultimazione prevista al 10.7.2005 per 293 giorni per un ammontare di € 1.442.298,36. La riservan.5 è stata ritenuta infondata sia dal Tribunale, sia dalla Corte (che ha solo errato materialmente nel citare l’art.25 in luogo dell’art.24 del d.m.145/2000), perché le attività in questione, oltre che estremamente marginali, avevano i connotati tecnici per ricadere nelle previsioni di cui alla norma citata, con esclusione del diritto dell’appaltatore a indennizzi per tale ragione. Annota la ricorrente che anche in questo caso la Corte avrebbe errato nell’attribuire alla originaria legittimità della genes i di sospensioni e varianti l’attitudine a coprire l’intero iter procedimentale. Tuttavia anche in questo caso la ricorrente non trascrive, sintetizza, localizza e produce la propria riserva n.5. Merita solo di essere aggiunto che il comma 4 dell’art.24 del d.m. 145 del 2000 prevede che «Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.» Il successivo comma 5 prevede altresì che «Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.». È stata quindi fatta applicazione della norma che esclude indennizzi all’appaltatore in caso di sospensioni legittime ovvero in caso di sospensioni legittime prolungate oltre una certa misura in difetto di richiesta di scioglimento da parte dell’impresa opposta dalla stazione appaltante. La ricorrente non si confronta con questa statuizione, implicitamente fondata con il richiamo normativo sulla mancata richiesta di scioglimento dal contratto. In ogni caso la genericità del motivo non consente di valutare il fondamento della doglianza. 14.Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
Sentenza Cassazione n. 19262/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris