CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22980/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 febbraio 1961; avverso la sentenza del 20 ottobre 2020, della Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Nuoro, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di fatto della Fillade s.r.I., poi dichiarata fallita, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della detta società, avrebbe distratto due cespiti immobiliari dal patrimonio aziendale: un terreno agricolo adibito a cava, sito nel Comune di Sindia (ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fatto gestita dallo stesso Deligia) e lo stabilimento industriale ubicato nella zona industriale di Siniscola (affittato alla [OSCURATO:PERSONA] ad un canone assolutamente incongruo). 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo motivo, il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di norme processuali, l'immutazione del fatto oggetto del capo d'imputazione, perché a fronte dell'originaria condotta distrattiva contestata (da intendersi quale assoluta sottrazione del bene dal compendio societario), sarebbe stata valutata una mera incongruità del prezzo di alienazione e quindi una condotta di (erronea) valutazione; 2.2.con il secondo motivo si contesta, invece, sotto il profilo della manifesta illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, l'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto della società fallita. La decisione della corte d'appello sarebbe contraddittoria ed illogica perché da un canto .avrebbe riconosciuto l'esistenza di due gruppi contrapposti ("Marongiu" e "Mascia, Deligia, Murru") e l'appartenenza dell'imputato ad uno di essi, e,dall'altro avrebbe sostenuto che il Deligia amministrasse per conto del Marongiu, suo antagonista. Egli, viceversa, era un semplice direttore tecnico, interessato alla corretta gestione della società, perché posseduta, per la maggioranza delle quote, da sua moglie, [OSCURATO:PERSONA]; 2.3. con il terzo motivo, in ultimo, riferito all'originaria contestazione di bancarotta documentale, si contesta, sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, da un canto, la stessa possibilità di una sottrazione delle scritture contabili della società, delle quali il Deligia non avrebbe mai avuto il possesso; dall'altro, sotto il profilo soggettivo, l'esistenza di un intento fraudolento, in ipotesi incompatibile con il simmetrico interesse ad una corretta gestione aziendale, funzionale alla tutela degli interessi del coniuge, proprietaria delle quote di maggioranza. 3. Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie, il 3 maggio 2022 (con la quale si aggiungono altre considerazioni in relazione al ritenuto ruolo svolto dall'imputato e all'incidenza eziologica della sua condotta rispetto al dissesto in concreto verificatosi) e 1'11 maggio successivo, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la corte di appello, nel confermare la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale avrebbe condannato l'imputato per un fatto diverso rispetto a quello contestato. All'imputato, infatti, secondo la prospettazione difensiva sarebbe stato contestata la distrazione di un bene aziendale (in particolare il terreno adibito a cava), mentre i giudici di merito lo avrebbero condannato per aver venduto il bene ad un prezzo asseritamente incongruo, quindi non una sottrazione, ma un ipotetico errore di valutazione. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il fatto per il quale è stato condannato è perfettamente coincidente con quello oggetto della contestazione. All'imputato, infatti, è stato contestato, per la parte oggetto della presente censura, di aver distratto un terreno adibito a cava, di proprietà della società fallita, cedendolo alla [OSCURATO:SOCIETA]. (che a sua volta lo cedeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fatto gestita dallo stesso Deligia). I giudici di merito hanno accertato come tale cessione sia avvenuta ad un prezzo assolutamente incongruo rispetto al valore del bene e che, comunque, il prezzo non sarebbe stato concretamente incassato, non essendoci traccia del pagamento. Tanto è in sé una condotta distrattiva, perché è diretta ad impedire che tale bene (nei limiti del prezzo non riscosso o comunque per la differenza di valore del bene stesso) venga utilizzato per il soddisfacimento dei creditori, coerentemente con la destinazione impressa a tale bene dall'art. 2740 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 17965 del 22/01/2013, Rv. 255501). 2. Analogamente infondato è il secondo motivo, relativo al ruolo di amministratore di fatto attribuito al Deligia. Appare opportuno premettere che, sotto il profilo della processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, rv. 234254). Ciò considerato, i giudici di merito, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, hanno individuato una pluralità di indici, esplicitati dalle fonti probatorie, di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dal ricorrente: l'incapacità dell'amministratore di diritto di fornire notizie relative alla società fallita; la simmetrica conoscenza da parte del Deligia (al quale si sarebbero poi rivolti sia il curatore, che la polizia giudiziaria); la sua presenza costante in azienda (tanto che, una volta licenziato, si sarebbe deciso di cambiare le serrature); il fatto che avrebbe accompagnato il Cuncudu, amministratore di diritto, presso la [OSCURATO:PERSONA], a reclamare le scritture contabili della società; l'esistenza di un suo interesse personale proprio nel contratto di cessione della cava (in quanto socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], beneficiario ultimo della complessiva operazione economica). Si tratta di circostanze che possono essere spiegate solo in ragione del ruolo gestorio di fatto assunto dall'imputato ed incompatibili con le semplici funzioni tecniche formalmente svolte dal Deligia e che trovano oggettivo riscontro proprio nel preminente interesse economico espresso nelle operazioni distrattive contestate (la cessione del terreno e l'affitto dello stabilimento industriale), nelle quali, per come si è detto, il diretto beneficiario è proprio la [OSCURATO:PERSONA] (riconducibile allo stesso Deligia), ultima cessionaria del terreno ed affittuaria dello stabilimento industriale. A fronte di ciò, i rilievi difensivi non solo risultano infondati, ma appaiono in larga misura inammissibili, in quanto attraverso di essi il ricorrente prospetta, in definitiva, censure che si risolvono in una mera rilettura, peraltro parziale e frammentaria degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse, in quanto tali, in sede di giudizio di cassazione preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). 3. L'ultimo motivo di ricorso è relativo a capo d'imputazione dichiarato prescritto ed è quindi inammissibile per difetto d'interesse, non avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione. 4. In conclusione, tutti i motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili. Ciononostante, è necessario rilevare, d'ufficio, l'illegalità delle pene accessorie concretamente irrogate ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, I. fall. (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 276320), la cui durata non è stata parametrata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. Si impone, quindi, il rinvio, per un nuovo esame sul punto, alla Corte d'appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Cagliari. Dichiara il ricorso inammissibile per il resto. Così deciso il 20 maggio 2022 Il C nsigliere e sore Il Presidente e o Enric