CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16766/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Prenestina, n. 45 - controricorrente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1315/2020, pubblicata in data 20 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso estratto di ruolo per sanzioni amministrative convenendo in giudizio l'[OSCURATO:SOCIETA]. e l'Agenzia delle entrate - Riscossione; dedusse a sostegno dell'opposizione, tra l'altro, la mancanza di notifica della cartella esattoriale e la prescrizione del credito. Costituitasi l'[OSCURATO:SOCIETA]. e rimasta contumace l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Giudice di pace di Roma, accogliendo l'opposizione, dichiarò prescritto il credito e compensate le spese del giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado, eccependo come unico motivo di gravame la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il Tribunale di Roma ha respinto il gravame per difetto d'interesse ex art. 100 cod. proc. civ., condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. In particolare, risultando l'appellante ammesso in primo grado al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine in data 11 aprile 2019, ha osservato che la compensazione delle spese di lite, disposta dal Giudice di pace, non aveva arrecato, né poteva arrecare alcun nocumento alla parte, dato che l'eventuale condanna delle controparti soccombenti in primo grado al pagamento delle spese di lite avrebbe potuto giovare esclusivamente all'Erario, necessario beneficiario del pagamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d'appello, con un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p.c. - art. 83 d.P.R. 115/2002 con riferimento alla accertata assenza di un interesse ad agire in capo all'originario appellante in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», il ricorrente sostiene che, pur essendo stato ammesso in primo grado, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine, aveva rinunciato nel corso del medesimo giudizio a detto beneficio, come implicitamente riconosciuto dal Giudice di primo grado. Infatti, la richiesta di distrazione delle spese, avanzata nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, comportando una implicita rinuncia, escludeva la facoltà del Giudice di disporre, d'ufficio, l'ammissione definitiva al beneficio; il Tribunale aveva, quindi, ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare la sentenza in punto di compensazione delle spese di lite sul presupposto errato che egli fosse da ritenersi ammesso (in via definitiva) al beneficio. In ogni caso, con l'interposizione del gravame aveva dimostrato di voler rinunciare al beneficio, avendo reiterato la domanda di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., con la conseguenza che doveva ritenersi titolare di un interesse ad ottenere una pronuncia di condanna in danno delle parti soccombenti in primo grado, i cui effetti non si riverberavano sull'Erario, ma sulla parte risultata vittoriosa. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Va anzitutto osservato che essa, laddove il ricorrente assume di avere rinunciato, già in primo grado, al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risulta formulata in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che il ricorrente fa riferimento ad un atto - la rinuncia - che deve risultare in modo certo ed univoco, limitandosi a richiamarla, senza averla debitamente riprodotta nel ricorso e senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione, onde renderne possibile l'esame (Cass., sez. 6-3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione anche dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte ed omettendo di precisare se sia stata prodotta in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. 3, 23/03/2010, n. 6937; Cass., sez. L, 12/06/2008, n. 15808; Cass., sez. 3, 25/05/2007, n. 12239; Cass., sez. 3, 6/11/2012, n. 19157), di talché la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., sez. U, 19/04/2016, n. 7701). E ciò in quanto il ricorrente non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intelligibile in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni nello stesso contenute (Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8932; Cass., sez. 3, 20/01/2006, n. 1108; Cass., sez. 3, 08/11/2005, n. 21659; Cass., sez. 3, 25/02/2004, n. 3803). 1.3. D'altro canto, anche se si potesse prescindere da tale rilievo, il motivo sarebbe, in ogni caso, infondato. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, in presenza di un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - pacificamente adottato, nel caso di specie, dal Consiglio dell'ordine con provvedimento dell'Il aprile 2019 - la inequivoca volontà di rinunciare non può essere desunta dalla dichiarazione di distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. A tale conclusione sono, di recente, pervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 26/03/2021, n. 8561), chiarendo che, essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita - formulando la richiesta di ammissione - esercita un diritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell'avvocato (in senso conforme, Cass., sez. 6-2, 31/07/2014, n. 17461). È da escludere, pertanto, che la parte assistita sia ammessa al beneficio per il tramite del suo difensore, come si desume dalla circostanza che ove vi sia revoca o rinuncia del difensore al mandato, il patrocinio a spese dello Stato permane e il nuovo difensore non è tenuto a presentare in nome proprio o del non abbiente alcuna ulteriore istanza di ammissione. In altri termini, il beneficiario del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è il difensore ma la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza. Diversamente l'istanza di distrazione, oggetto di previsione di carattere eccezionale in quanto derogatrice del principio generale dell'accollo delle spese tra le parti del processo, costituisce un diritto personale del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale. Il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può, dunque, rinunciare al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo: tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione (Cass., sez. 6-3, 11/12/2014, n. 26089; Cass., sez. 3, 30/05/2017, n. 13516). Quest'ultima neppure produce la revoca dell'ammissione, che è consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 (dovute a sopravvenute modifiche alla situazione reddituale, alla mala fede o alla colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio, ovvero all'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali), tra le quali non è compresa la richiesta di distrazione delle spese, trattandosi di norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. La richiesta di distrazione è, dunque, espressione di un diritto del solo difensore, al quale spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie all'espletamento dell'attività difensiva; essa non può, tuttavia, pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne, oltre a tacere del fatto che esclusivamente l'ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex art. 131 del d.P.R. n. 115/02 (in senso conforme, Cass., sez. 2, 27/04/2022, n. 13197; Cass., sez. 2, 12/10/2022, n. 29746).2. Alla stregua dei superiori principi, la tesi difensiva dell'odierno ricorrente secondo cui la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. equivale a rinuncia al beneficio è, dunque, priva di pregio ed è, comunque, irrilevante ai fini dell'interesse ad impugnare. La sentenza impugnata sfugge, pertanto, alle specifiche censure ad essa rivolte. Invero, il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 594; Cass., sez. 2, 27/01/2012, n. 1236; Cass., sez. 3, 11/02/2005, n. 2841). Su tale scorta è ben evidente, come rilevato dal Tribunale, che nessuna utilità poteva derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'appello, considerato che l'eventuale condanna delle controparti soccombenti in primo grado al pagamento delle spese di lite avrebbe potuto giovare esclusivamente all'Erario, in favore del quale va disposta la rifusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 (Cass., sez. 1, 31/03/2011, n. 7504; Cass., sez. 6-3, 12/06/2019, n. 15817; Cass., sez. 6-3, 19/02/2020, n. 4216). 3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quell