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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 21730/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 27 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con l'unico motivo di ricorso .si lamenta il vizio di omessa motivazione con riguardo alla richiesta di "mitigazione del trattamento sanzionatorio" (p. 2 ricorso); considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (nella specie, le circostanze del fatto, indicative del carattere organizzato dell'attività, svolta all'interno di una piazza di spaccio; l'elevato grado di purezza della cocaina ceduta: pp. 3 e 4 sentenza impugnata), fermo restando che l'onere argqmentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); posto che la pena base è stata determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale" (ed ulteriormente ridotta con la concessione delle attenuanti generiche), questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 - 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 27 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con l'unico motivo di ricorso .si lamenta il vizio di omessa motivazione con riguardo alla richiesta di "mitigazione del trattamento sanzionatorio" (p. 2 ricorso); considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (nella specie, le circostanze del fatto, indicative del carattere organizzato dell'attività, svolta all'interno di una piazza di spaccio; l'elevato grado di purezza della cocaina ceduta: pp. 3 e 4 sentenza impugnata), fermo restando che l'onere argqmentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); posto che la pena base è stata determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale" (ed ulteriormente ridotta con la concessione delle attenuanti generiche), questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 - 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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