CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 31314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento parziale del provvedimento impugnato, limitatamente alla retroattività della revoca della misura, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per un nuovo esame lette le conclusioni del difensoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dell'Il novembre 2025. Ha condiviso quanto sostenuto dal Magistrato di sorveglianza con il decreto del 13 febbraio 2026 con il quale la misura alternativa era stata sospesa in conseguenza dell'arresto del condannato in base ad ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 27 gennaio 2026. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere, il Tribunale di sorveglianza, fatto discendere la revoca automaticamente dal provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere. Il giudice avrebbe, invece, dovuto verificare se gli indizi posti a fondamento della misura cautelare fossero tali da giustificare la valutazione di immeritevolezza della misura alternativa in relazione alla quale il condannato ha sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle prescrizioni imposte. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esatta individuazione della decorrenza della revoca rispetto alla quale la motivazione del provvedimento impugnato si è limitata a fare un laconico riferimento alle "ragioni della revoca" per giustificare la decorrenza ex tunc. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla retroattività della revoca. I difensori del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente al profilo di seguito esposto. 2. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, ord. pen. — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non 2già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). Il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o meno incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706). Giova, inoltre, richiamare, i principi per cui «l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095 - 01) e «il sopraggiungere di una nuova misura cautelare nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare impone al giudice di esprimere una valutazione sulla meritevolezza della stessa misura alternativa, soprattutto se i fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare sono antecedenti a quelli per cui è stata irrogata la pena in esecuzione» (Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308 - 01). 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto ai principi sin qui richiamati. In sede di valutazione della immeritevolezza della prosecuzione della misura alternativa il Tribunale ha motivato in termini ineccepibili, tenuto conto della 3gravità del titolo di reato per il quale è avvenuta l'esecuzione della misura cautelare successivamente all'ammissione del ricorrente alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Sul punto, il Tribunale di sorveglianza ha condiviso quanto precedentemente esposto dal Magistrato di sorveglianza, con particolare riferimento alla natura del reato per il quale è stata applicata la misura cautelare più grave della custodia cautelare in carcere. Evidentemente si ipotizza, a carico del ricorrente, la partecipazione ad un gruppo criminale dedito alla commercializzazione di sostanza stupefacente, sicché il mantenimento della condizione di libertà propria della misura alternativa rischierebbe di porre sostanzialmente nel nulla le esigenze cautelari a presidio delle quali è stata disposta l'applicazione della misura custodiale. I giudici di merito, lungi dal fare applicazione delVeccepito "automatismo sanzionatorio" hanno, invece, valutato in termini adeguati e completi la natura del reato per il quale è stata applicata la misura cautelare, segnalandone l'estrema gravità. Alcun dubbio, peraltro, può sorgere sul fatto che, anche in relazione a reati asseritamente commessi prima dell'ammissione alla misura alternativa ma scoperti successivamente, possa essere disposta la revoca della stessa. 3. In relazione al secondo motivo, si osserva che, per giustificare la revoca ex tunc, ovvero dall'inizio dell'esecuzione della misura, il Tribunale di sorveglianza ha fatto riferimento alle "ragioni giustificative della revoca" con motivazione che sostanzialmente integra una mera ripetizione di quella posta a fondamento della decisione di revoca. Tuttavia, è stata omessa ogni valutazione riferita all'adesione del ricorrente al programma relativo alla misura alternativa. Va considerato che "in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico" (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474 - 01; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01). Si tratta di principio che costituisce applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 in base alla quale è compito del Tribunale di sorveglianza stabilire caso per caso, la durata della residua pena detentiva da 4scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca". Nel caso di specie, come segnalato, il mero riferimento alle ragioni giustificative della revoca non soddisfa tale onere motivazionale, giacché non fa emergere la verifica, da parte del Tribunale, dei comportamenti complessivamente tenuti dal ricorrente nel periodo di sottoposizione alla misura. 4. Da quanto esposto, discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.MgyNz (MARIO giup3jl8 Li. 1Dou. ( 5