CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32449/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03R9U4T [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t N. 13457/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata fornisce adeguata risposta al motivo formulato in sede d'appello, con il quale veniva richiesta la concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., profilo puntualmente vagliato dalla Corte d'appello, e la riduzione della pena in ragione del presunto stato di astinenza della ricorrente, profilo altrettanto valutato e ritenuto irrilevante dal giudice di merito con motivazione logica e coerente; Ritenuto che, in ogni caso, il giudice di primo grado aveva già puntualmente esposto i criteri adottati ai fini della determinazione della pena e che il motivo d'appello sul punto non si confrontava con tale motivazione, così da rendere dubbia la stessa ammissibilità del gravame di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso