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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28262/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CAMERUN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4sL7iti3le conclusioni del PG 4 4••-- &o CAL: e•A ,t) I 44n 4t, tsUfl~1 IPA C‘h'It ,yris V..0 14h1 t po1/4 m, Nra auk flalsk.10. k M; 1-.61t -

041. t...i eAta. tSeW & i bk.f. etl, L•01 M o.M. 5 .e.Ot e I -1,,,se)4 ci,..1.. v ceo» »e.

Phd3OV Vika, .

N [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, all'esito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi imputati del reato di cui all'art. 12, comma 3-bis, d.

Igs. 286/1998.

Assolti, il primo, dal Tribunale di Messina, dopo 369 giorni di custodia cautelare in carcere, "per non avere commesso il fatto"; il secondo, dal medesimo Tribunale, dopo 678 giorni di custodia cautelare in carcere, "perché il fatto non costituisce reato".

2. Entrambi i ricorrenti erano stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria sulla base delle dichiarazioni rese da alcune delle persone trasportate sul gommone con a bordo 91 persone, oggetto di salvataggio in acque internazionali, le quali indicavano il [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto rimasto ininterrottamente alla guida dall'inizio del viaggio fino all'arrivo dei soccorsi e l'[OSCURATO:PERSONA] come colui che lo affiancava usando la bussola e un telefono satellitare.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso per violazione dell'art.314, comma 1, cod. proc. pen. e per mancanza assoluta di motivazione.

I giudici della riparazione hanno omesso ogni accenno a qualsivoglia comportamento doloso o gravemente colposo del [OSCURATO:PERSONA], fondando il rigetto di indennizzo meramente sulla ritenuta sussistenza dei presupposti genetici per l'applicazione della misura.

4. Due i motivi di ricorso articolati dal difensore dell'[OSCURATO:PERSONA]:

4.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art.314, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l'istanza di riparazione, ritenendo mendace l'interrogatorio di garanzia dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva negato la commissione del fatto, così contraddicendo la parte essenziale della sentenza irrevocabile del Tribunale di Messina, ossia l'assoluzione "per non aver commesso il fatto", in violazione del giudicato penale sostanziale e ritenendo accertato un fatto escluso dalla sentenza di assoluzione irrevocabile.

Ciò, peraltro, attraverso l'illegittimo utilizzo di due verbali di sommarie informazioni dichiarati espressamente non acquisibili e inutilizzabili dal Tribunale, nonché tramite una illegittima rivalutazione e reinterpretazione dell'interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], già valorizzato in senso contrario dal Tribunale di Messina e al quale, nell'ordinanza impugnata, è stata data una lettura esclusa dal Tribunale nella sentenza di assoluzione.

4.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione circa la causalità o il sínergico concorso tra il comportamento dell'imputato e la carcerazione o la persistenza della stessa; violazione dell'art.314, comma 1, cod. proc. pen. 5.

Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA].

6. E' pervenuta memoria da parte del Ministero resistente.

7. Il difensore ha depositato motivi nuovi a sostegno dei motivi originari. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi impongono le seguenti considerazioni.

2. La prima, di ordine generale e comune ai due impugnanti, riguarda la utilizzabilità degli atti di indagine preliminare costituiti dalle dichiarazioni di due dei migranti trasportati sul gommone.

Sul punto, giova ricordare in diritto, che "Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela" (Sez. 4, n.40281 del 23/5/2019, Bonsignore), e ciò sulla base del consolidato principio secondo cui sono utilizzabili, ai fini riparatori, anche gli atti affetti da c.d. inutilizzabilità fisiologica (cfr. ex multis, Sez. 4., 15/9/2016, Piccolo).

Tanto premesso, nel caso in esame e con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, il Tribunale ha anzitutto considerato, ai fini riparatori, le condotte attribuite ai medesimi sulla base delle dichiarazioni dei due extracomunitari trasportati nel gommone in ordine al ruolo di conducente del gommone stesso, che trasportava novantuno extracomunitari, svolto dal [OSCURATO:PERSONA], e di navigatore, svolto dall'[OSCURATO:PERSONA].

Dunque, alla stregua del richiamato principio di diritto, si tratta di utilizzazione indubbiamente consentita ai fini riparatori.

3. Per quanto specificamente attiene alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorso non è fondato.

I giudici della riparazione hanno rimarcato che l'assoluzione era stata pronunciata in seguito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti trasportati sull'imbarcazione e rilasciate alla Polizia giudiziaria dopo lo sbarco ed in considerazione di quanto dichiarato dallo stesso imputato in sede di interrogatorio sul fatto di non aver mai utilizzato una bussola o un telefono satellitare e di essersi posizionato distante dal timoniere [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva scambiato solo qualche parola.

L'argomentazione sviluppata, sia pure succintamente, nell'ordinanza impugnata riguardo alla non credibilità di tali dichiarazioni appare immune da vizi logici e giuridici.

Invero, sulla base delle dichiarazioni dei trasportati e delle conferma datane dal correo, la suddetta condotta di navigatore risultata svolta dall'[OSCURATO:PERSONA], è risultata di indubbia valenza indiziante, anche alla luce della negatoria da parte dell'imputato, che, pur negandola in sede di interrogatorio di garanzia, ha omesso di fornire gli elementi in suo possesso per consentirne una lettura diversa in termini di gravità indiziaria: ciò ha costituito, ai fini della sussistenza dei presupposti per la richiesta di indennizzo, un comportamento quanto meno gravemente colposo, incidente sulla applicazione e sul mantenimento della misura.

4. Per quanto attiene alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], questi ha invece ammesso sin dall'inizio di essere stato il conducente del gommone, ma ha "giustificato" tale condotta adducendo comportamenti pesantemente minatori subiti alla partenza, che lo avrebbero indotto a svolgere l'illecito incarico, comportamenti minatori alla partenza non risultanti invece dalle dichiarazione dei due anzidetti migranti, rese nel corso delle indagini preliminari.

Rileva questa Corte che, in realtà, difetta da parte del giudice della riparazione la sufficiente focalizzazione di una condotta extraprocessuale o processuale ostativa, posto che le dichiarazioni dei due migranti sono state valutate solo per verificare ex ante le condizioni di applicabilità della misura cautelare, senza specificare la idoneità di quelle dichiarazioni ad evidenziare l'esistenza di reali pressioni minatorie, anche correlati margini di un mendacio che abbia spiegato efficacia sinergica sulla applicazione della misura.

Del resto, la stessa Corte di appello adduce l'idoneità potenziale delle dichiarazioni dei due migranti a supportare una diversa pronuncia in termini di condanna qualora acquisite al dibattimento, valutazione subito dopo sminuita dalla seguente considerazione ampiamente dubitativa "anche se obiettivamente con ampi margini di incertezza".

Stante la insufficiente motivazione, l'ordinanza va annullata riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla medesima Corte di Messina per nuovo giudizio.

5. Le spese in favore del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo, seguono al rigetto del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla con rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio demandando anche la regolamentazione delle spese tra le parti relative a questo giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute in questo giudizio dal Ministero resistente che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CAMERUN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4sL7iti3le conclusioni del PG 4 4••-- &o CAL: e•A ,t) I 44n 4t, tsUfl~1 IPA C‘h'It ,yris V..0 14h1 t po1/4 m, Nra auk flalsk.10. k M; 1-.61t - 041. t...i eAta. tSeW & i bk.f. etl, L•01 M o.M. 5 .e.Ot e I -1,,,se)4 ci,..1.. v ceo» »e. Phd3OV Vika, . N [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, all'esito del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi imputati del reato di cui all'art. 12, comma 3-bis, d. Igs. 286/1998. Assolti, il primo, dal Tribunale di Messina, dopo 369 giorni di custodia cautelare in carcere, "per non avere commesso il fatto"; il secondo, dal medesimo Tribunale, dopo 678 giorni di custodia cautelare in carcere, "perché il fatto non costituisce reato". 2. Entrambi i ricorrenti erano stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria sulla base delle dichiarazioni rese da alcune delle persone trasportate sul gommone con a bordo 91 persone, oggetto di salvataggio in acque internazionali, le quali indicavano il [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto rimasto ininterrottamente alla guida dall'inizio del viaggio fino all'arrivo dei soccorsi e l'[OSCURATO:PERSONA] come colui che lo affiancava usando la bussola e un telefono satellitare. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso per violazione dell'art.314, comma 1, cod. proc. pen. e per mancanza assoluta di motivazione. I giudici della riparazione hanno omesso ogni accenno a qualsivoglia comportamento doloso o gravemente colposo del [OSCURATO:PERSONA], fondando il rigetto di indennizzo meramente sulla ritenuta sussistenza dei presupposti genetici per l'applicazione della misura. 4. Due i motivi di ricorso articolati dal difensore dell'[OSCURATO:PERSONA]: 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art.314, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l'istanza di riparazione, ritenendo mendace l'interrogatorio di garanzia dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva negato la commissione del fatto, così contraddicendo la parte essenziale della sentenza irrevocabile del Tribunale di Messina, ossia l'assoluzione "per non aver commesso il fatto", in violazione del giudicato penale sostanziale e ritenendo accertato un fatto escluso dalla sentenza di assoluzione irrevocabile. Ciò, peraltro, attraverso l'illegittimo utilizzo di due verbali di sommarie informazioni dichiarati espressamente non acquisibili e inutilizzabili dal Tribunale, nonché tramite una illegittima rivalutazione e reinterpretazione dell'interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], già valorizzato in senso contrario dal Tribunale di Messina e al quale, nell'ordinanza impugnata, è stata data una lettura esclusa dal Tribunale nella sentenza di assoluzione. 4.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione circa la causalità o il sínergico concorso tra il comportamento dell'imputato e la carcerazione o la persistenza della stessa; violazione dell'art.314, comma 1, cod. proc. pen. 5. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]. 6. E' pervenuta memoria da parte del Ministero resistente. 7. Il difensore ha depositato motivi nuovi a sostegno dei motivi originari. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi impongono le seguenti considerazioni. 2. La prima, di ordine generale e comune ai due impugnanti, riguarda la utilizzabilità degli atti di indagine preliminare costituiti dalle dichiarazioni di due dei migranti trasportati sul gommone. Sul punto, giova ricordare in diritto, che "Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela" (Sez. 4, n.40281 del 23/5/2019, Bonsignore), e ciò sulla base del consolidato principio secondo cui sono utilizzabili, ai fini riparatori, anche gli atti affetti da c.d. inutilizzabilità fisiologica (cfr. ex multis, Sez. 4., 15/9/2016, Piccolo). Tanto premesso, nel caso in esame e con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, il Tribunale ha anzitutto considerato, ai fini riparatori, le condotte attribuite ai medesimi sulla base delle dichiarazioni dei due extracomunitari trasportati nel gommone in ordine al ruolo di conducente del gommone stesso, che trasportava novantuno extracomunitari, svolto dal [OSCURATO:PERSONA], e di navigatore, svolto dall'[OSCURATO:PERSONA]. Dunque, alla stregua del richiamato principio di diritto, si tratta di utilizzazione indubbiamente consentita ai fini riparatori. 3. Per quanto specificamente attiene alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorso non è fondato. I giudici della riparazione hanno rimarcato che l'assoluzione era stata pronunciata in seguito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti trasportati sull'imbarcazione e rilasciate alla Polizia giudiziaria dopo lo sbarco ed in considerazione di quanto dichiarato dallo stesso imputato in sede di interrogatorio sul fatto di non aver mai utilizzato una bussola o un telefono satellitare e di essersi posizionato distante dal timoniere [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva scambiato solo qualche parola. L'argomentazione sviluppata, sia pure succintamente, nell'ordinanza impugnata riguardo alla non credibilità di tali dichiarazioni appare immune da vizi logici e giuridici. Invero, sulla base delle dichiarazioni dei trasportati e delle conferma datane dal correo, la suddetta condotta di navigatore risultata svolta dall'[OSCURATO:PERSONA], è risultata di indubbia valenza indiziante, anche alla luce della negatoria da parte dell'imputato, che, pur negandola in sede di interrogatorio di garanzia, ha omesso di fornire gli elementi in suo possesso per consentirne una lettura diversa in termini di gravità indiziaria: ciò ha costituito, ai fini della sussistenza dei presupposti per la richiesta di indennizzo, un comportamento quanto meno gravemente colposo, incidente sulla applicazione e sul mantenimento della misura. 4. Per quanto attiene alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], questi ha invece ammesso sin dall'inizio di essere stato il conducente del gommone, ma ha "giustificato" tale condotta adducendo comportamenti pesantemente minatori subiti alla partenza, che lo avrebbero indotto a svolgere l'illecito incarico, comportamenti minatori alla partenza non risultanti invece dalle dichiarazione dei due anzidetti migranti, rese nel corso delle indagini preliminari. Rileva questa Corte che, in realtà, difetta da parte del giudice della riparazione la sufficiente focalizzazione di una condotta extraprocessuale o processuale ostativa, posto che le dichiarazioni dei due migranti sono state valutate solo per verificare ex ante le condizioni di applicabilità della misura cautelare, senza specificare la idoneità di quelle dichiarazioni ad evidenziare l'esistenza di reali pressioni minatorie, anche correlati margini di un mendacio che abbia spiegato efficacia sinergica sulla applicazione della misura. Del resto, la stessa Corte di appello adduce l'idoneità potenziale delle dichiarazioni dei due migranti a supportare una diversa pronuncia in termini di condanna qualora acquisite al dibattimento, valutazione subito dopo sminuita dalla seguente considerazione ampiamente dubitativa "anche se obiettivamente con ampi margini di incertezza". Stante la insufficiente motivazione, l'ordinanza va annullata riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla medesima Corte di Messina per nuovo giudizio. 5. Le spese in favore del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo, seguono al rigetto del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla con rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio demandando anche la regolamentazione delle spese tra le parti relative a questo giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute in questo giudizio dal Ministero resistente che liquida i
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