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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26714/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33083-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 33083/2018 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 112/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 322/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Arco), ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.276 del 2002, in via solidale, per le omissioni contributive della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ND), appaltatrice della Arco, in riferimento ad alcuni lavoratori dipendenti della ND;

2. la Corte di merito, premesso che ND aveva operato in favore di Arco in virtù di contratti formalmente qualificati come subtrasporti, aveva accertato in fatto, alla luce delle emergenze istruttorie, che non si versava in fattispecie di occasionali prestazioni di trasferimento e, dunque, come preteso dalla società, di mera ripetizione di trasporti , ma per tempi e mod ali tà delle prestazioni rese, si trattava di appalti di servizi di trasporto;

3. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso affidato a tre motivi, avverso il quale l’INPS, anche quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonha svolto attività difensiva;

4. il Collegio ha autorizzato il deposito nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

5. il ricorso è inammissibile perché i tre motivi, variamente dedotti nei profili, p ur ripetitivi, della violazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo (primo motivo), violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. (secondo e terzo), pretendono dalla Corte di legittimità un inammissibile riesame del merito;

6. invero la C orte territoriale compiuto un accertamento in fatto, congruamente argomentato alla stregua del compendio probatorio acquisito (punti analiticamente indicati da n. 1 a n. 6 della sentenza), in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia all’esito del cristallizzato accertamento, in fatto, che il rapporto tra Arco e ND andava qualificato come appalti di servizio di trasporto e che non si esauriva in occasionali prestazioni di trasferimento di cose da un luogo all’altro bensì nella prestazione continuativa e ininterrotta di un servizio complesso, come risultante peraltro dalle clausole contrattuali negoziate tra le parti, servizio all’interno del quale il trasporto costitutiva uno dei componenti;

7. la valutazione delle risultanze delle prove , come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono poi apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 23 maggio 2014, n. 15511; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467);

8. o gni critica del convincimento che il giudice si sia formato, in esito all'esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, esorbita dal perimetro di sindacabilità in sede di legittimità, in quanto sollecita una rivalutazione dei fatti, preclusa a questa Corte (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 1 giugno 2021, n. 15276);

9. s petta, infatti, al giudice di merito in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, non potendo il giudice di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 13 gennaio 2020,n. 331);

10. per finire, anche la d oglianza di violazione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. ècensura mal posta perché l’esito del gravame, come ampiamente detto nei paragrafi che precedono, non è affatto dipeso dal malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere probatorio e dalle conseguenze del mancato assolvimento, questione che può porsi soltanto ove il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova (v., per tutte, Cass. n.2966/2021);

11. non si provvede sulle spese in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps, mentre ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33083-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 33083/2018 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 112/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 322/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Arco), ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.276 del 2002, in via solidale, per le omissioni contributive della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ND), appaltatrice della Arco, in riferimento ad alcuni lavoratori dipendenti della ND; 2. la Corte di merito, premesso che ND aveva operato in favore di Arco in virtù di contratti formalmente qualificati come subtrasporti, aveva accertato in fatto, alla luce delle emergenze istruttorie, che non si versava in fattispecie di occasionali prestazioni di trasferimento e, dunque, come preteso dalla società, di mera ripetizione di trasporti , ma per tempi e mod ali tà delle prestazioni rese, si trattava di appalti di servizi di trasporto; 3. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso affidato a tre motivi, avverso il quale l’INPS, anche quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonha svolto attività difensiva; 4. il Collegio ha autorizzato il deposito nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 5. il ricorso è inammissibile perché i tre motivi, variamente dedotti nei profili, p ur ripetitivi, della violazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo (primo motivo), violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. (secondo e terzo), pretendono dalla Corte di legittimità un inammissibile riesame del merito; 6. invero la C orte territoriale compiuto un accertamento in fatto, congruamente argomentato alla stregua del compendio probatorio acquisito (punti analiticamente indicati da n. 1 a n. 6 della sentenza), in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia all’esito del cristallizzato accertamento, in fatto, che il rapporto tra Arco e ND andava qualificato come appalti di servizio di trasporto e che non si esauriva in occasionali prestazioni di trasferimento di cose da un luogo all’altro bensì nella prestazione continuativa e ininterrotta di un servizio complesso, come risultante peraltro dalle clausole contrattuali negoziate tra le parti, servizio all’interno del quale il trasporto costitutiva uno dei componenti; 7. la valutazione delle risultanze delle prove , come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono poi apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 23 maggio 2014, n. 15511; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467); 8. o gni critica del convincimento che il giudice si sia formato, in esito all'esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, esorbita dal perimetro di sindacabilità in sede di legittimità, in quanto sollecita una rivalutazione dei fatti, preclusa a questa Corte (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 1 giugno 2021, n. 15276); 9. s petta, infatti, al giudice di merito in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, non potendo il giudice di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 13 gennaio 2020,n. 331); 10. per finire, anche la d oglianza di violazione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. ècensura mal posta perché l’esito del gravame, come ampiamente detto nei paragrafi che precedono, non è affatto dipeso dal malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere probatorio e dalle conseguenze del mancato assolvimento, questione che può porsi soltanto ove il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova (v., per tutte, Cass. n.2966/2021); 11. non si provvede sulle spese in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps, mentre ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i
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