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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2020

ECLI:EU:T:2020:470
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0264_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020 – nanoPET Pharma / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (viscover) (causa T‑264/19) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo viscover – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 19)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni controversi – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio – Origine del segno contestato e suo utilizzo a partire dalla sua creazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 32-39)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio figurativo viscover [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 64, 65, 72, 84, 94)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità basata sull’esistenza di un diritto nazionale anteriore – Onere della prova [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 2, c); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37] (v. punto 93)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, §§ 2 e 3) (v. punto 97) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 gennaio 2019 (procedimento R 1288/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la nanoPET Pharma e la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La nanoPET Pharma GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0264_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020 – nanoPET Pharma / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (viscover) (causa T‑264/19) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo viscover – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 19) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni controversi – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio – Origine del segno contestato e suo utilizzo a partire dalla sua creazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 32-39) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio figurativo viscover [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 64, 65, 72, 84, 94) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità basata sull’esistenza di un diritto nazionale anteriore – Onere della prova [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 2, c); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37] (v. punto 93) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, §§ 2 e 3) (v. punto 97) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 gennaio 2019 (procedimento R 1288/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la nanoPET Pharma e la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La nanoPET Pharma GmbH è condannata alle spese.
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