CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19326/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Napoli, in funzione di giudicedel riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’ art.611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioniscritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in sede di appello proposto ai sensidell’art. 322 bis cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 15/07/2025 con il quale ilGiudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiestaavanzata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], direstituzione della somma di euro 503.000,00 oggetto di sequestro preventivo dispostonell’ambito del procedimento penale n. 6504/21 RGNR instaurato presso la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Napoli per il delitto di truffa.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo con il qualesi deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionedell’ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta assenza di prova circa l’appartenenzaalla società [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 505.000,00, costituente quota parte dellaprovv is ta d i t re mi l ion i d i euro depos i ta ta su l con to cor ren te le t toneLV29MUL/1018A95310020 intestato alla [OSCURATO:PERSONA] acceso presso l’istitutobancario AS [OSCURATO:PERSONA] e sequestrato dalla autorità italiana.La difesa ricorrente - premesso che [OSCURATO:PERSONA] non è indagato nel procedimento penalenel cui ambito è stato disposto il sequestro della somma in questione essendo, invece,persona offesa o quantomeno danneggiato dal reato - assume che il Tribunale ha ritenutol’assenza di prova in ordine al transito della somma in questione dal conto lituano dellaSuartex al conto corrente c.d. serbatoio della [OSCURATO:PERSONA] e al successivotrasferimento di tale provvista da quest’ultimo al conto corrente lettone della Trustcomsi legge nel ricorso- perché fondate su un ragionamento assente e comunque in contrastocon gli elementi acquisiti nel corso della procedura e quelli ulteriori introdotti dalla difesa.La prova dei due passaggi che il collegio della cautela ritiene non dimostrati, è invece in(trascritto da pag. 4 a pag. 8 nel ricorso e allo stesso allegato) e nelle successive memoriecon produzioni documentali depositate il 24 settembre e il successivo 22 ottobre perl’udienza camerale (trascritte nelle pagine da 9 a 16 del ricorso e allo stesso allegate).Il Tribunale non si è pronunciato sui profili dedotti nell’atto di appello, in particolare nonha minimamente considerato gli elementi di prova messi a disposizione (la denuncia sportada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le informative di Polizia giudiziaria chericostruiscono perfettamente la provenienza della provvista trasferita presso la [OSCURATO:PERSONA] individuando precisamente il conto c.d. serbatoio aperto presso la [OSCURATO:PERSONA], laconversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’odierno ricorrente e MicheleSconamiglio ove quest’ultimo ricostruisce perfettamente lo spostamento dei fondi dellaSuartex, la comunicazione del curatore fallimentare lituano che individua la società Suartextra i creditori della [OSCURATO:PERSONA] e i documenti introdotti con le due memorie difensive che sonodi fondamentale importanza per comprendere il transito dei flussi di cui non vi è riferimentonell’ordinanza impugnata).Si è dunque al cospetto di unaassenza grafica di motivazione e comunque di unaordinanza connotata da considerazioni manifestamente illogiche laddove si sostiene lacarenza di elementi comprovanti l’appartenenza della somma di euro 503.000,00 in capoalla [OSCURATO:PERSONA] (che invece sono stati introdotti ma ignorati dal collegio della cautela).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprenderesia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicalida rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindiinidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, così da concretare lanullità di cui all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (SU, n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferrazziin proc. Bevilacqua, Rv. 226710; SU, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692,successivamente Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 5, n. 35532 del25/06/2010, Angelini, Rv 248129; Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).Tale canone ermeneutico trova applicazione anche per il ricorso avverso l’ordinanzaemessa in sede di appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. proposto dal terzo interessato allarestituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo, il quale non può far valere in sededi legittimità, proprio in ragione del limite imposto dall'art. 325, comma 1, codice di rito, vizilegge.3.Tanto premesso, manifestamente infondata è la censura con la quale si assumel’assenza grafica di motivazione in ordine alla appartenenza alla società [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 503.000,00, oggetto di sequestro preventivo che era stata dedotta in sede diappello proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. pen.La piana lettura dell’ordinanza impugnata consente di escludere in radice che lamotivazione sia mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezzanormativa o per assenza di enucleazione e delibazione del thema decidendum. Il collegio della cautela ha compiutamente illustrato le argomentazioni poste asostegno dell’interposto appello avverso il provvedimento del giudice per le indaginipreliminari che aveva rigettato l’stanza di restituzione, le ha valutate (anche in rapporto alladocumentazione difensiva prodotta, più volte richiamata) e disattese spiegando - con precisorichiamo alle risultanze investigative - le ragioni per le quali non vi era prova della effettivaappartenenza in capo alla [OSCURATO:PERSONA] del denaro oggetto di sequestro preventivo e del qualela società medesima chiedeva la restituzione.L’ordinanza impugnata ha pertanto compiuto una valutazione che è priva dei requisiti ditotale arbitrarietà o incompletezza.Le censure in punto di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sonoindeducibili in quanto la loro prospettazione è preclusa in sede di legittimità.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]