CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 32928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA 1- sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 30/01/2023, il Tribunale di Padova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione alle imputazioni di tentato furto aggravato e furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione di Legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q..M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il