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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06244/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utftto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el•re ha concluso chiedendo ta- Ge2.2€.11.2..(01-, C2- c;k: ; 99;b2,422 012-e 1,30 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza in data 18/04/2018 del G.i.p. del Tribunale di Palmi che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di porto e di detenzione di arma clandestina ex art. 23, commi 3 e 4,

I. n. 110 del 1975, aggravati dall'essere stati gli stessi commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (a), in essi assorbiti la detenzione e il porto in luogo pubblico di arma comune sempre aggravati come sopra (b), e del delitto di ricettazione dell'arma, di provenienza illecita in quanto clandestina (c), e, pertanto, lo condannava, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ha rideterminato la pena, eliminando un errore di calcolo, nella misura di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, confermando nel resto. 1.1 La Corte territoriale, confrontandosi col primo e col secondo motivo di appello, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta difensiva di assoluzione dell'imputato dal reato di porto dell'arma ovvero di assorbimento del reato di detenzione in quello di porto.

Ha, infine, ritenuto che non ricorresse la continuazione invocata dalla difesa tra i reati contestati ed il delitto associativo del processo c.d.

Artemisia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 546, 192 cod. proc. pen. e 23, comma 4, legge n. 110 del 1975.

Ci si duole che la sentenza impugnata, pur rilevando che l'arma era occultata dietro lo stereo e l'interruttore del climatizzatore, e che, quindi, non era nell'immediata disponibilità dell'imputato, abbia, poi, ritenuto il porto in luogo pubblico, pur potendosi equiparare il veicolo alla privata dimora e ritenere, quindi, configurabile nella specie la sola detenzione.

2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 10-12-14

I. n. 497 del 1974 e 23, commi 3 e 4, della

I. n. 110 del 1975, e vizio di motivazione.La difesa si duole che i Giudici di appello abbiano rigettato la richiesta di assorbimento del reato di detenzione in quello di porto, nonostante l'assoluta contestualità delle due condotte e il mancato assolvimento da parte della Accusa dell'onere di dimostrare una pregressa attività di detenzione distinta dal porto.

E ciò, facendo richiamo all'assenza di allegazione difensiva, su cui fa leva una pronuncia di legittimità, e, quindi, procedendo di fatto ad una non consentita inversione dell'onere probatorio.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui si procede e quello di cui al processo n. 5503/07 RGNR c.d.

Artemisia.

Lamenta la difesa che la Corte di appello ha escluso la continuazione sulla base della sola distanza temporale tra i fatti, senza considerare la coincidenza di detta distanza con la detenzione patita proprio per la partecipazione associativa.

Rileva il difensore che in ambedue i procedimenti le condotte in contestazione presentano delle connotazioni esecutive assolutamente sovrapponibili, atteso che in entrambi sono contestate violazioni della legge sulle armi, avendo in generale l'imputato operato come detentore di armi nell'esecuzione di un ampio disegno criminoso che prevedeva anche l'utilizzo di esse, riguardando la contestazione associativa una consorteria mafiosa armata, tesa a contrapporsi alle altre presenti sul territorio per il predominio dello stesso, tanto da registrarsi diversi delitti quali omicidi, danneggiamenti ed estorsioni mediante l'uso di armi.

Osserva come l'estensore della sentenza riversata in atti, relativa al delitto associativo, si dolesse della assenza di una specifica contestazione in tema di armi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a differenza della consorte.

Conclude che i singoli 2pisodi criminosi, tendenti verso un unico fine prestabilito, ovvero quello di utilizzare da parte dell'imputato in prima persona le armi in suo possesso costituiscono la proiezione di un unico atteggiamento antidoveroso iniziale rimanendovi assorbiti.

Per tutti i motivi sopra riportati il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti consequenziali.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione.

Invero, la Corte di appello di Palermo, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che le modalità di occultamento dell'arma, rinvenuta all'interno del cruscotto ed esattamente dietro lo stereo e l'interruttore del climatizzatore, non inibissero l'immediata ed agevole disponibilità della stessa da parte del conducente dell'autovettura; e che, pertanto, la detenzione nel cruscotto di un autoveicolo percorrente una pubblica via di una pistola come quella oggetto di imputazione (revolver cal. 32 con matricola abrasa), integrasse, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta di porto illegale di arma clandestina.

Il motivo di ricorso, quindi, oltre ad essere reiterativo e aspecifico, è manifestamente infondato.

La pretesa difensiva - volta, sostanzialmente, ad annoverare l'automobile nel concetto di privata dimora - si scontra col consolidato orientamento di questa Corte (sviluppatosi, in particolare, in materia di intercettazioni), secondo cui l'autovettura non è qualificabile Come luogo di privata dimora ex art. 614 cod. pen. (Sez. 5, n. 45512 del 22/04/2014, Torna, Rv.260760; Sez. 5, n. 28251 del 06/03/2009, Pagano, Rv. 244196; Sez. 5, n. 4926 del 23/10/2008, Caliandro, Rv. 243153) in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, salvo che esso - rientrando tra le libertà individuali la facoltà di scegliere lo spazio più congeniale alla propria personalità in cui dimorare - sin dall'origine sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione ( si veda su tale punto Sez. 1, n. 3363 del 18/10/2000, Galli, Rv. 218042).

Neppure può dubitarsi, nel caso di specie, in ragione delle specifiche modalità di custodia dell'arma che, comunque, non ne ostacolavano la pronta disponibilità, della sussistenza del delitto contestato, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (si vedano: Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015, dep. 2016, Pagano, Rv. 266171, secondo cui in tema di porto d'arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato: fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato nel caso di trasporto di una pistola nel cofano motore dell'autovettura, all'interno del vano batteria; Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205, secondo cui è configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso, ricorrendo, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione: principio affermato con riferimento ad oggetti atti ad offendere, in particolare uno stiletto ed una mazza ferrata, trovati all'interno dell'abitacolo di un'automobile).

1.2. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, non tenendo, invero, conto della consolidata e recente giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668: in motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto; in senso conforme Sez. 6, n. 46778 del 9/07/2015, Coscione, Rv.265489).

1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non consentito e aspecifico.

Invero, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222).Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, nell'escludere la continuazione invocata dalla difesa tra i reati contestati e il delitto associativo di cui al c.d. processo Artemisia, dà preminenza alla circostanza, che tra tutte spicca maggiormente per la sua univocità, del notevole lasso temporale (pari a circa dieci anni) tra le condotte oggi contestate (giugno 2017) e l'epoca (anni 2007-2008) in cui ha operato, secondo quanto accertato nel summenzionato processo, l'associazione per delinquere di cui faceva parte l'odierno imputato; lasso temporale tra le condotte criminose, che secondo la Corte «non consente in alcun modo di ritenere che le stesse siano avvinte dal medesimo disegno criminoso e in particolare che nel momento in cui veniva ideato il sodalizio criminoso fosse già programmata almeno nelle sue linee essenziali la detenzione ed il porto dell'arma sequestrata al [OSCURATO:PERSONA]».

A tale motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, anzi conforme al dato normativo che si assume violato e all'interpretazione che di esso viene offerta dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413, secondo cui in tema di continuazione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti), il ricorrente si oppone nei termini di cui sopra, limitandosi a prospettare una mera tesi alternativa senza evidenziare alcuna frattura nel ragionamento logico- argomentativo (si veda, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601: in tema di giudizio di cassazione è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utftto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el•re ha concluso chiedendo ta- Ge2.2€.11.2..(01-, C2- c;k: ; 99;b2,422 012-e 1,30 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza in data 18/04/2018 del G.i.p. del Tribunale di Palmi che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di porto e di detenzione di arma clandestina ex art. 23, commi 3 e 4, I. n. 110 del 1975, aggravati dall'essere stati gli stessi commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (a), in essi assorbiti la detenzione e il porto in luogo pubblico di arma comune sempre aggravati come sopra (b), e del delitto di ricettazione dell'arma, di provenienza illecita in quanto clandestina (c), e, pertanto, lo condannava, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ha rideterminato la pena, eliminando un errore di calcolo, nella misura di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, confermando nel resto. 1.1 La Corte territoriale, confrontandosi col primo e col secondo motivo di appello, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta difensiva di assoluzione dell'imputato dal reato di porto dell'arma ovvero di assorbimento del reato di detenzione in quello di porto. Ha, infine, ritenuto che non ricorresse la continuazione invocata dalla difesa tra i reati contestati ed il delitto associativo del processo c.d. Artemisia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 546, 192 cod. proc. pen. e 23, comma 4, legge n. 110 del 1975. Ci si duole che la sentenza impugnata, pur rilevando che l'arma era occultata dietro lo stereo e l'interruttore del climatizzatore, e che, quindi, non era nell'immediata disponibilità dell'imputato, abbia, poi, ritenuto il porto in luogo pubblico, pur potendosi equiparare il veicolo alla privata dimora e ritenere, quindi, configurabile nella specie la sola detenzione. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 10-12-14 I. n. 497 del 1974 e 23, commi 3 e 4, della I. n. 110 del 1975, e vizio di motivazione.La difesa si duole che i Giudici di appello abbiano rigettato la richiesta di assorbimento del reato di detenzione in quello di porto, nonostante l'assoluta contestualità delle due condotte e il mancato assolvimento da parte della Accusa dell'onere di dimostrare una pregressa attività di detenzione distinta dal porto. E ciò, facendo richiamo all'assenza di allegazione difensiva, su cui fa leva una pronuncia di legittimità, e, quindi, procedendo di fatto ad una non consentita inversione dell'onere probatorio. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui si procede e quello di cui al processo n. 5503/07 RGNR c.d. Artemisia. Lamenta la difesa che la Corte di appello ha escluso la continuazione sulla base della sola distanza temporale tra i fatti, senza considerare la coincidenza di detta distanza con la detenzione patita proprio per la partecipazione associativa. Rileva il difensore che in ambedue i procedimenti le condotte in contestazione presentano delle connotazioni esecutive assolutamente sovrapponibili, atteso che in entrambi sono contestate violazioni della legge sulle armi, avendo in generale l'imputato operato come detentore di armi nell'esecuzione di un ampio disegno criminoso che prevedeva anche l'utilizzo di esse, riguardando la contestazione associativa una consorteria mafiosa armata, tesa a contrapporsi alle altre presenti sul territorio per il predominio dello stesso, tanto da registrarsi diversi delitti quali omicidi, danneggiamenti ed estorsioni mediante l'uso di armi. Osserva come l'estensore della sentenza riversata in atti, relativa al delitto associativo, si dolesse della assenza di una specifica contestazione in tema di armi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a differenza della consorte. Conclude che i singoli 2pisodi criminosi, tendenti verso un unico fine prestabilito, ovvero quello di utilizzare da parte dell'imputato in prima persona le armi in suo possesso costituiscono la proiezione di un unico atteggiamento antidoveroso iniziale rimanendovi assorbiti. Per tutti i motivi sopra riportati il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti consequenziali. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Invero, la Corte di appello di Palermo, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che le modalità di occultamento dell'arma, rinvenuta all'interno del cruscotto ed esattamente dietro lo stereo e l'interruttore del climatizzatore, non inibissero l'immediata ed agevole disponibilità della stessa da parte del conducente dell'autovettura; e che, pertanto, la detenzione nel cruscotto di un autoveicolo percorrente una pubblica via di una pistola come quella oggetto di imputazione (revolver cal. 32 con matricola abrasa), integrasse, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta di porto illegale di arma clandestina. Il motivo di ricorso, quindi, oltre ad essere reiterativo e aspecifico, è manifestamente infondato. La pretesa difensiva - volta, sostanzialmente, ad annoverare l'automobile nel concetto di privata dimora - si scontra col consolidato orientamento di questa Corte (sviluppatosi, in particolare, in materia di intercettazioni), secondo cui l'autovettura non è qualificabile Come luogo di privata dimora ex art. 614 cod. pen. (Sez. 5, n. 45512 del 22/04/2014, Torna, Rv.260760; Sez. 5, n. 28251 del 06/03/2009, Pagano, Rv. 244196; Sez. 5, n. 4926 del 23/10/2008, Caliandro, Rv. 243153) in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, salvo che esso - rientrando tra le libertà individuali la facoltà di scegliere lo spazio più congeniale alla propria personalità in cui dimorare - sin dall'origine sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione ( si veda su tale punto Sez. 1, n. 3363 del 18/10/2000, Galli, Rv. 218042). Neppure può dubitarsi, nel caso di specie, in ragione delle specifiche modalità di custodia dell'arma che, comunque, non ne ostacolavano la pronta disponibilità, della sussistenza del delitto contestato, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (si vedano: Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015, dep. 2016, Pagano, Rv. 266171, secondo cui in tema di porto d'arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato: fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato nel caso di trasporto di una pistola nel cofano motore dell'autovettura, all'interno del vano batteria; Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205, secondo cui è configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso, ricorrendo, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione: principio affermato con riferimento ad oggetti atti ad offendere, in particolare uno stiletto ed una mazza ferrata, trovati all'interno dell'abitacolo di un'automobile). 1.2. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, non tenendo, invero, conto della consolidata e recente giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668: in motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto; in senso conforme Sez. 6, n. 46778 del 9/07/2015, Coscione, Rv.265489). 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non consentito e aspecifico. Invero, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222).Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, nell'escludere la continuazione invocata dalla difesa tra i reati contestati e il delitto associativo di cui al c.d. processo Artemisia, dà preminenza alla circostanza, che tra tutte spicca maggiormente per la sua univocità, del notevole lasso temporale (pari a circa dieci anni) tra le condotte oggi contestate (giugno 2017) e l'epoca (anni 2007-2008) in cui ha operato, secondo quanto accertato nel summenzionato processo, l'associazione per delinquere di cui faceva parte l'odierno imputato; lasso temporale tra le condotte criminose, che secondo la Corte «non consente in alcun modo di ritenere che le stesse siano avvinte dal medesimo disegno criminoso e in particolare che nel momento in cui veniva ideato il sodalizio criminoso fosse già programmata almeno nelle sue linee essenziali la detenzione ed il porto dell'arma sequestrata al [OSCURATO:PERSONA]». A tale motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, anzi conforme al dato normativo che si assume violato e all'interpretazione che di esso viene offerta dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413, secondo cui in tema di continuazione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti), il ricorrente si oppone nei termini di cui sopra, limitandosi a prospettare una mera tesi alternativa senza evidenziare alcuna frattura nel ragionamento logico- argomentativo (si veda, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601: in tema di giudizio di cassazione è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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