Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11627/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18466-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 5 Pec.

Studioprof.legale@legalmaiLit - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - contro ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3345/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: LI! Tribunale di Verona, adito dal [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Condominio) per sentir pronunciare la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] al Parco (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per vizi costruttivi manifestatisi nel piano interrato e denunciati con raccomandata del 6/4/1999, nel contraddittorio con la società convenuta, l'architettd . (krfellini, chiamato in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] e il geometr iroli, direttore dei lavori chiamato in causa da [OSCURATO:PERSONA], dispose una CTU e acquisì prove testimoniali.

All'esito, il Tribunale rigettò la domanda per decadenza del 9 Condominio dalla denuncia ex art. 1669 c.c. essendo la stessa intervenuta in data 6/4/99, oltre l'anno dalla scoperta dei vizi, avvenuta già nel 1997, e condannò l'attore a pagare le spese nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], a sua volta condannato alle spese in favore del geometra Biroli.

2. A seguito di appello del Condominio, che chiedeva di riformare la sentenza riconoscendo la tempestività della denuncia dei vizi e la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] ai danni, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Biroli, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 5/12/2018, ha accolto l'appello e, per l'effetto, condannato la società [OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore del Condominio, la somma di C 28.500,00 oltre accessori, e a rifondere le spese del doppio grado in favore del Condominio e dell'architetto [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto, in base alla CTU acquisita in giudizio e agli elementi di prova, che la consapevolezza della gravità delle infiltrazioni, pur originatesi in tempo anteriore, fosse maturata solo alla fine del 1998, quando le stesse si erano manifestate a prescindere da eventi atmosferici sfavorevoli, mentre il collegamento causale con l'esecuzione dei lavori di costruzione non a regola d'arte aveva potuto essere apprezzati solo all'esito della perizia dell'architetto Braggio in data 13/12/1999.

Conseguentemente, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte che fa decorrere il termine annuale per la denuncia dei vizi dal momento in cui il committente ha conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Cass., 2, n. 24486 del 17/10/2017), e che posterga il suddetto termine alla conclusione degli accertamenti tecnici per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale con i lavori effettuati (Cass., 2 n. 10448 del 24/42018), ha accolto l'appello.

3. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base,di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

La ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo-"violazione e falsa applicazione degli artt.1669, 2697 e 2735 c.c": immotivata svalutazione del contenuto della lettera confessoria del 28/9/1999 inviata dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla lettera del Condominio del 6/4/1999 quale primo atto idoneo ad integrare la denuncia di cui all'art. 1669 10 co. c.c." - la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia svalutato gli elementi in base ai quali il giudice del primo grado aveva ritenuto maturata la decadenza dalla denuncia dei vizi ed abbia, in particolare, svalutato la lettera del condomino Vaccari, pervenuta nel 1999, nella quale si dava atto dell'avvenuta denuncia delle infiltrazioni da oltre tre anni.

La Corte avrebbe violato l'art. 1669 c.c. e si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che consente al singolo condomino l'azione ex art. 1668 c.c. nei confronti dell'appaltatore, con ciò implicitamente consentendo al solo condomino di interrompere il termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c.; in secondo luogo la sentenza si baserebbe su un'arbitraria distinzione tra consapevolezza dei vizi e consapevolezza della loro gravità. 1.1 Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente propone una ricostruzione alternativa delle emergenze probatorie, censurando l'accertamento, rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, con argomentazioni fattuali.

La prospettata violazione dell'art. 1669 c.c. ruota intorno alla pretesa svalutazione della lettera di un condomino che aveva riferito, secondo la ricorrente con valore confessorio, la presenza di infiltrazioni da oltre tre anni.

La censura, oltre ad avere valore fattuale,rgiTriva di correlazione con la ratio decidendi in quanto, come riferito nell'esposizione in fatto, la sentenza non ha negato ma anzi ha riconosciuto espressamente che le infiltrazioni si fossero manifestate prima della data della loro consapevole denuncia da parte del Condominio committente, sì da privare di ogni decisività anche il richiamo del potere del singolo condomino di effettuare la ,e7e4%/yr denuncia,12Th7ha ritenuto di accertare - quale momento utile per la decorrenza del termine - quello in cui gli effetti dannosi si erano stabilizzati, in applicazione della richiamata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, secondo la quale "In tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, comma 1, c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva individuato, quale "dies a quo" ai fini del decorso del detto termine annuale, quello di deposito, nell'ambito di un giudizio di merito già pendente, della relazione del consulente tecnico d'ufficio)" (Cass., 2, n. 24486 del 2017).

Questa Corte ha altresì affermato:"Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale" (Cass., 2, n. 10048 del 24//4/2018).

Dunque il primo motivo ponend si i [OSCURATO:PERSONA] i II • IP ridi-rizzo giurisprudenziale/ è inammissibile. 2.Con il secondo motivo -"nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 112, 343 e 346 c.p.c., erroneità della sentenza 7 nella parte in cui condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, da un lato, ha dato conto che la domanda di manleva svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non era stata riproposta in appello, sicché doveva intendersi rinunciata (alla luce di Cass., S.U. n. 7700 del 19/4/2016), dall'altro, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], le spese del doppio grado. 2.1 Il motivo è infondato.

Non risultando infatti alcuna dichiarazione di estinzione nei confronti della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], non poteva configurarsi alcuna rinuncia che fosse apprezzabile da parte della Corte territoriale ai fini delle spese.

Risulta infatti che l'archtto [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato a chiedere la rifusione delle spese e che la Corte d'Appello, riformando nel merito la decisione di primo grado, abbia conseguenzialmente posto le spese a carico della parte soccombente.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella già versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2700, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18466-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 5 Pec. Studioprof.legale@legalmaiLit - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - contro ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3345/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: LI! Tribunale di Verona, adito dal [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Condominio) per sentir pronunciare la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] al Parco (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per vizi costruttivi manifestatisi nel piano interrato e denunciati con raccomandata del 6/4/1999, nel contraddittorio con la società convenuta, l'architettd . (krfellini, chiamato in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] e il geometr iroli, direttore dei lavori chiamato in causa da [OSCURATO:PERSONA], dispose una CTU e acquisì prove testimoniali. All'esito, il Tribunale rigettò la domanda per decadenza del 9 Condominio dalla denuncia ex art. 1669 c.c. essendo la stessa intervenuta in data 6/4/99, oltre l'anno dalla scoperta dei vizi, avvenuta già nel 1997, e condannò l'attore a pagare le spese nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], a sua volta condannato alle spese in favore del geometra Biroli. 2. A seguito di appello del Condominio, che chiedeva di riformare la sentenza riconoscendo la tempestività della denuncia dei vizi e la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] ai danni, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Biroli, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 5/12/2018, ha accolto l'appello e, per l'effetto, condannato la società [OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore del Condominio, la somma di C 28.500,00 oltre accessori, e a rifondere le spese del doppio grado in favore del Condominio e dell'architetto [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto, in base alla CTU acquisita in giudizio e agli elementi di prova, che la consapevolezza della gravità delle infiltrazioni, pur originatesi in tempo anteriore, fosse maturata solo alla fine del 1998, quando le stesse si erano manifestate a prescindere da eventi atmosferici sfavorevoli, mentre il collegamento causale con l'esecuzione dei lavori di costruzione non a regola d'arte aveva potuto essere apprezzati solo all'esito della perizia dell'architetto Braggio in data 13/12/1999. Conseguentemente, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte che fa decorrere il termine annuale per la denuncia dei vizi dal momento in cui il committente ha conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Cass., 2, n. 24486 del 17/10/2017), e che posterga il suddetto termine alla conclusione degli accertamenti tecnici per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale con i lavori effettuati (Cass., 2 n. 10448 del 24/42018), ha accolto l'appello. 3. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base,di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo-"violazione e falsa applicazione degli artt.1669, 2697 e 2735 c.c": immotivata svalutazione del contenuto della lettera confessoria del 28/9/1999 inviata dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla lettera del Condominio del 6/4/1999 quale primo atto idoneo ad integrare la denuncia di cui all'art. 1669 10 co. c.c." - la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia svalutato gli elementi in base ai quali il giudice del primo grado aveva ritenuto maturata la decadenza dalla denuncia dei vizi ed abbia, in particolare, svalutato la lettera del condomino Vaccari, pervenuta nel 1999, nella quale si dava atto dell'avvenuta denuncia delle infiltrazioni da oltre tre anni. La Corte avrebbe violato l'art. 1669 c.c. e si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che consente al singolo condomino l'azione ex art. 1668 c.c. nei confronti dell'appaltatore, con ciò implicitamente consentendo al solo condomino di interrompere il termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c.; in secondo luogo la sentenza si baserebbe su un'arbitraria distinzione tra consapevolezza dei vizi e consapevolezza della loro gravità. 1.1 Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente propone una ricostruzione alternativa delle emergenze probatorie, censurando l'accertamento, rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, con argomentazioni fattuali. La prospettata violazione dell'art. 1669 c.c. ruota intorno alla pretesa svalutazione della lettera di un condomino che aveva riferito, secondo la ricorrente con valore confessorio, la presenza di infiltrazioni da oltre tre anni. La censura, oltre ad avere valore fattuale,rgiTriva di correlazione con la ratio decidendi in quanto, come riferito nell'esposizione in fatto, la sentenza non ha negato ma anzi ha riconosciuto espressamente che le infiltrazioni si fossero manifestate prima della data della loro consapevole denuncia da parte del Condominio committente, sì da privare di ogni decisività anche il richiamo del potere del singolo condomino di effettuare la ,e7e4%/yr denuncia,12Th7ha ritenuto di accertare - quale momento utile per la decorrenza del termine - quello in cui gli effetti dannosi si erano stabilizzati, in applicazione della richiamata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, secondo la quale "In tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, comma 1, c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva individuato, quale "dies a quo" ai fini del decorso del detto termine annuale, quello di deposito, nell'ambito di un giudizio di merito già pendente, della relazione del consulente tecnico d'ufficio)" (Cass., 2, n. 24486 del 2017). Questa Corte ha altresì affermato:"Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale" (Cass., 2, n. 10048 del 24//4/2018). Dunque il primo motivo ponend si i [OSCURATO:PERSONA] i II • IP ridi-rizzo giurisprudenziale/ è inammissibile. 2.Con il secondo motivo -"nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 112, 343 e 346 c.p.c., erroneità della sentenza 7 nella parte in cui condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, da un lato, ha dato conto che la domanda di manleva svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non era stata riproposta in appello, sicché doveva intendersi rinunciata (alla luce di Cass., S.U. n. 7700 del 19/4/2016), dall'altro, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], le spese del doppio grado. 2.1 Il motivo è infondato. Non risultando infatti alcuna dichiarazione di estinzione nei confronti della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], non poteva configurarsi alcuna rinuncia che fosse apprezzabile da parte della Corte territoriale ai fini delle spese. Risulta infatti che l'archtto [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato a chiedere la rifusione delle spese e che la Corte d'Appello, riformando nel merito la decisione di primo grado, abbia conseguenzialmente posto le spese a carico della parte soccombente. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella già versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2700, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 11627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris