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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19893/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L.17 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di sequestro di persona; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si adduce la violazione della legge penale in ragione del difetto della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato perché in atti è presente il verbale (in data 7 settembre 2018) contenente la dichiarazione di querela della persona offesa innanzi al personale della Polizia di Stato; considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa, del referto di [OSCURATO:PERSONA] e delle annotazioni del PG) e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e nel resto ha richiamato in maniera assertiva, nuovamente al fine di perorare un diverso apprezzamento del fatto, la sentenza n. 143 del 2021 della Corte costituzionale senza muovere critiche di legittimità, neppure in parte qua, alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L.17 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di sequestro di persona; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si adduce la violazione della legge penale in ragione del difetto della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato perché in atti è presente il verbale (in data 7 settembre 2018) contenente la dichiarazione di querela della persona offesa innanzi al personale della Polizia di Stato; considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa, del referto di [OSCURATO:PERSONA] e delle annotazioni del PG) e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e nel resto ha richiamato in maniera assertiva, nuovamente al fine di perorare un diverso apprezzamento del fatto, la sentenza n. 143 del 2021 della Corte costituzionale senza muovere critiche di legittimità, neppure in parte qua, alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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