CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 25897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22680/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro 4m di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Piazza dei Mirti n. 40, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale allegataal controricorso; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Puglian. 1719/26/20 21 , depositata il 28 .0 5 .20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Foggia rigettava il ricorso proposto dalla 4m di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il silenzio rifiuto opposto in Oggetto: Tributi relazione alla richiesta di rimborso di un credito IVA dell’anno 2008 , presentata in data 20.12.2017; - la CTR del la Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dalla contribuente, rilevando, in sintesi,che: - il credito di € 87.035,00 era stato riportato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2008 e parzialmente compensato nel successivo anno 2009 per l’importo di € 14.649,00, sicchè residuava un’eccedenza di € 72.386,00, che, tuttavia, non era stata riportata nelle dichiarazioni degli anni successivi; - sebbene la società non avesse compilato il quadro VL omettendo il riporto del credito dell’anno 2008, l’Ufficio , in sede di rettifica della dichiarazione per l’anno 2009, lo avevariconosciuto per l’importo di € 72.386,00, senza però ammetter lo in compensazione con il debito IVA accertato per l’anno 2009 per l’importo di € 46.200,00; - nel separato giudizio introdotto dalla contribuente avverso il predetto avviso di accertamento, con la sentenza n. 1677/06/2015, la CTP aveva rideterminato il reddito ai fini IRAP annullando la restante pretesa, ivi compreso il debito IVA per € 46.200,00; - a seguito di detta decisione, la società aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza IVA 2008, sostenendo che in ordine alla spettanza di detto credito si era formato il giudicato interno non contenendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate alcun rilievo sul punto; - avverso il silenzio – rifiuto formatosi su detta richiesta di rimborso, la società aveva proposto il ricorso, oggetto del presente giudizio; - sebbene non si fosse formato alcun giudicato interno sulla richiesta di rimborso, avendo l’Agenzia interposto appello avverso la predetta decisione, il credito IVA del 2008, erroneamente non riportato nella dichiarazione dell’anno successivo, era stato comunque riconosciuto dall’Amministrazione in sede di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, senza alcuna contestazione nel merito;- a tale proposito viene richiamato l’indirizzo giurisprudenziale , sulla prescrizione decennale del diritto al rimborso delcredito IVA indicato in dichiarazione; - poiché era venuto meno anche il motivo ostativo riguardante la pendenza del ricorso avverso il predetto avviso di accertamento, a seguito dell’intervenuta definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, andava accolta la richiesta di rimborso; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motiv i ; -la contribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria . [OSCURATO:PERSONA] -C on il primo motivo di ricorso, l ’Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 , in quanto la CTR ha ritenuto sufficiente, ai fini del rimborso, la mera indicazione del credito di imposta in dichiarazione, ritenendo applicabile la prescrizione decennale, motivando sul punto in modo apparente, mediante il mero richiamo a massime giurisprudenziali, anche non pertinenti; -con il secondo motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere la CTR rilevato la tardiva presentazione della domanda di rimborso del credito IVA 2008 (presentata solo in data 20.12.2017), ritenendo erroneamente applicabile il termine di prescrizione decennale, sebbene nella dichiarazione annuale la contribuente non avesse formulato un’inequivoca domanda di rimborso, mediante la compilazione del relativo campo, con l’indicazione della somma richiesta;- con il terzo motivo, lamenta , in r elazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, avendo la CTR errato nel richiamare principi giurisprudenziali riguardanti la pretesa tributaria, inapplicabili in tema di rimborso d’imposta; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, avendo la CTR ritenuto erroneamente che la definizione agevolata, intervenuta nel separato giudizio riguardante l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009, avesse inciso anche sul riconoscimento del credito chiesto a rimborso, che, invece, doveva ritenersi ancora soggetto a contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria; -con il quinto motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in quanto la CTR non ha considerato che il credito chiesto a rimborso era stato contestato dall’Amministrazione finanziaria, per l’incompletezza della relativa documentazione e, comunque, nel suo ammontare , non essendo stato decurtato dell’importo di € 46.200,00, oggetto della ripresa a tassazione in sede di accertamento riguardante l’anno 2009; - preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato oltre il termine c.d. breve di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ., essendo stata la sentenza di appello notificata alla controparte a mezzo PEC in data 3.06.2021; -l’eccezione è fondata; - la sentenza di appello risulta essere stata notificata in data 3.06.2021 all’indiritto PEC dp.f [OSCURATO:EMAIL] , come si evince dalle ricevute di accettazione e di consegna della PEC, prodotte dalla controricorrente, con conseguente scadenza del termine di 60 giorni il 2.09.2021 (giovedì); -il ricorso in esame è stato notificato a mezzo PEC in data 3.09.2021, ore 23:49:52, come risulta dal messaggio di consegna allegato al ricorso, e, quindi, tardivamente; - ne deriva l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’ Agenzia ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfe