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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31618/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono manifestamente infondati e generici; in particolare, il primo motivo incentrato sulla confessione del delitto di tal [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la circostanza, evidenziata in sentenza a pg.1 che il reato fu commesso da tre individui (una donna e due uomini) di tal che l'eventuale contributo del Redi non esclude la partecipazione di Durdevic; quanto al secondo motivo, che deduce il travisamento del fatto, esso è al limitella comprensibilità.

In esso si afferma il contrasto tra la deposizione del teste nell'immediatezza dei fatti (indicata come tra i 25 ed i 30 anni) e quella resa in udienza ("27-28") quando le due indicazioni sono totalmente congruenti; in relazione all'ulteriore profilo, con cui si deduce l'errore nel riconoscimento dell'imputato, questa Corte, con orientamento (Sez.

IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, ciò che non è avvenuto nel presente caso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono manifestamente infondati e generici; in particolare, il primo motivo incentrato sulla confessione del delitto di tal [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la circostanza, evidenziata in sentenza a pg.1 che il reato fu commesso da tre individui (una donna e due uomini) di tal che l'eventuale contributo del Redi non esclude la partecipazione di Durdevic; quanto al secondo motivo, che deduce il travisamento del fatto, esso è al limitella comprensibilità. In esso si afferma il contrasto tra la deposizione del teste nell'immediatezza dei fatti (indicata come tra i 25 ed i 30 anni) e quella resa in udienza ("27-28") quando le due indicazioni sono totalmente congruenti; in relazione all'ulteriore profilo, con cui si deduce l'errore nel riconoscimento dell'imputato, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, ciò che non è avvenuto nel presente caso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21