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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11397/2026

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DRO, elettivamente domiciliatopresso lo studio Sepiacci in Roma, via Torrevecchia n. 118;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in persona dei liquidatori p.t.,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1955/2021depositata il 01/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso depositato il 23/04/2007, dinanzi al Tribunale diPalermo, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso ilrigetto della propria domanda di riconoscimento in prededuzione delcredito professionale privilegiato, pari ad € 221.516,44, oltre interessinella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al saggiolegale, e rivalutazione monetaria, per l’attività difensiva espletata innumerosi giudizi in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a.Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA] per resistere alla domanda ed eccepì chenulla era dovuto al ricorrente in quanto tra le parti era intervenutauna convenzione che stabiliva un compenso predeterminato per ogniprocedimento, pari ad € 516,00 per ciascun giudizio di opposizionepatrocinato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la rideterminazione delcompenso sulla base dell’art. 2233 c.c. era infondata.Il Tribunale dichiarò inammissibile l’opposizione poiché il ricorrenteavrebbe dovuto far valere le proprie pretese con ricorso perdichiarazione tardiva del credito.2.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza non definitiva resa indata 16 aprile/24 agosto 2015, accolse il gravame e dichiaròl’ammissibilità della domanda del Sepiacci che andava qualificatacome domanda di insinuazione tardiva del credito, rimettendo lacausa sul ruolo per l’espletamento dell’interrogatorio formale delSepiacci e delle prove testimoniali.

Con ordinanza del 17-19/02/2016,la causa venne sospesa in quanto la [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso percassazione avverso la pronuncia parziale - dichiarato poi2 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 22879/2016trattandosi di impugnazione di provvedimento non definitivo dellaCorte d’appello con il quale era stata decisa soltanto una questionepregiudiziale di rito, escludendo il merito – per cui il procedimento èproseguito con l’espletamento della fase istruttoria, in esito alla qualela Corte di merito, con sentenza n. 1955/2021, accolse il gravameanche nel merito e, in riforma della sentenza impugnata, ammise, inprededuzione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. il creditodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che rideterminò in euro 14.592,00, oltre accessoridi legge ed interessi legali da calcolarsi a far data dalla decisione alsaldo; condannò la banca al pagamento del 70% delle spese dei duegradi di giudizio, compensando tra le parti il restante 30%.Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello accolsel’eccezione di nullità della convenzione, con cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv.Sepiacci avevano stabilito un compenso forfettario pari a euro 516,00per ogni causa patrocinata perché inferiore ai minimi tariffari.L’attività dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata svolta tra il 1999 ed il 2005sicché non poteva applicarsi l’art. 2233, comma 3 c.c. nel testonovellato dal D.L. 4 luglio 2006, art. 2, comma 2 bis, conv., conmodifiche, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che prevede la nullità deipatti conclusi tra gli avvocati ed i clienti, se non redatti in formascritta.

Non era, inoltre, applicabile l’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012,n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n.27, che ha dispostol’abrogazione delle tariffe professionali, trattandosi di norma nonretroattiva.Doveva, invece, trovare applicazione l’art. 24 L. n. 794/1942, cheprevede l’inderogabilità degli onorari minimi stabiliti per le prestazionidegli avvocati. [OSCURATO:PERSONA], in caso di cause di ‘facile trattazione’,trovando applicazione l’art. 60 del R.D.L. n. 1578/1933, il giudice3 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026poteva attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo condecisione motivata, a patto che detta riduzione non superasse il limitedella metà dei minimi tariffari e non venisse applicata alla voce ‘dirittidi procuratore’ e alle spese.Nel caso di specie, dalla produzione documentale del Sepiacci edell’escussione di vari testimoni, si evinceva il carattere seriale ditutte le cause trattate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’esiguità dell’attivitàdifensiva svolta, consistita nella mera integrazione degli atti difensiviredatti da altri avvocati fiduciari della banca.La Corte d’appello determinò, quindi, il compenso secondo i minimitariffari degli onorari di avvocato ridotti della metà e riconobbe unasola volta la voce “consultazioni con il cliente”.Ricalcolati gli onorari spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di taliprincipi, in relazione a 25 cause da lui trattate per conto dellaSicilcassa, la Corte d’appello riconobbe un credito professionale dieuro 14.592,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. ha resistito con controricorso.memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 60 R.D.L. n. 1578/1933, 4 e 24 L. n.794/1942 sul principio dell’equo compenso e dell’art. 6 D.M. n.127/2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corted’appello erroneamente applicato, per la liquidazione dei compensi tracliente e professionista, l’art. 60 R.D.L. n. 1578/1933 cit.,dimezzando i compensi minimi.

Secondo il ricorrente, la liquidazione4 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026di un compenso inferiore ai minimi tariffari è ammessa soltanto inpresenza di un parere conforme del Consiglio dell’Ordine competenteche, nel caso di specie, avrebbe reso un parere di congruitàsull’onorario richiesto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza prevedere la deroga aiminimi tariffari.La decisione impugnata violerebbe l’art. 2233 c.c., che precluderebbedi liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decorodella professione.Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 132 n. 4c.p.c, nonché la carenza/inesistenza della motivazione, in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.: si evidenzia l’irriducibile contrasto traaffermazioni inconciliabili, per avere la Corte d’appello, da un lato,dichiarato la nullità di ogni accordo perché in deroga ai minimitariffari, e per aver applicato, nel contempo, l’art. 60 R.D.L. n.1578/1933, dimezzando i compensi minimi.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.; la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto provata la facilità della trattazione delle cause sulla scorta diinattendibili testimonianze rese dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], senzatenere in considerazione le prove documentali acquisite al giudizio.1.1.

I motivi, che per la loro connessione, possono essere trattaticongiuntamente, sono infondati.5 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’ art. 24 della L. n. 794/1942 dispone che gli onorari e i dirittistabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabilitiper le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.Il comma 2 della citata norma stabilisce che ogni convenzionecontraria è nulla.L’art. 4 della L. n.794 del 1942 attribuisce al giudice, nelle cause distraordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, lapossibilità di liquidare, a carico della parte soccombente, gli onorarifino al doppio dei massimi stabiliti.Di converso, nelle cause di particolare semplicità gli onorari possonoessere ridotti fino alla metà dei minimi.La pronuncia in esame è conforme al costante orientamento di questaCorte, secondo cui il giudice ha facoltà di scendere sotto i limitiminimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di faciletrattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e nonanche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento dettanorma.

Per operare detta riduzione è necessario che venga adottataespressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze difatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequaenunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta dell'elementoestrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni.

Inogni caso, la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorarinon può superare il limite della metà (Cass. 29 febbraio 2016, n.3961; Cass. 4 agosto 2009, n. 17920; Cass. 21 novembre 2008, n.27804).La Corte d’appello, sulla base della produzione documentale e dellerisultanze della prova testimoniale, ha accertato che le causepatrocinate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] erano di carattere seriale e che l’attività6 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026difensiva svolta era consistita nella mera integrazione degli attidifensivi redatti da altri avvocati fiduciari.Sul punto, la sentenza d’appello ha chiarito che, secondo quantoriferito dai testimoni, i legali di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avevano redattogli scritti difensivi ed i legali esterni avevano inserito negli atti cosìredatti i dati specifici relativi al singolo giudizio, senza mutare la lineadifensiva già predisposta.Come risulta dallo stesso ricorso, infatti, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva difesola [OSCURATO:SOCIETA]. in alcuni giudizi di opposizione allo stato passivoinstaurati da alcuni dipendenti della banca per mancata integrazionedel fondo integrativo pensioni e vari procedimenti erano stati transattia seguito di conciliazione sindacale, con l’ammissione al passivo, surichiesta congiunta delle parti, della somma stabilita in sedetransattiva, con cancellazione della causa dal ruolo.Si trattava, pertanto, di procedimenti seriali per i quali era statoredatto dai legali fiduciari un unico atto di transazione, né l’Avv.Sepiacci, quale legale esterno, aveva partecipato alle sedute diconciliazione.La motivazione, che si conforma al consolidato orientamentogiurisprudenziale, si sottrae al vizio di motivazione, né, può esserecensurata, in questa sede, la valutazione delle prove testimoniali el’apprezzamento in ordine alla serialità delle cause, che giustificano lariduzione sotto i minimi degli onorari (Cass., Sez.

Un., 30/09/2020, n.20867)2.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazionedel D.M. n. 127/2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltreall’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,perché la Corte d’appello avrebbe omesso di liquidare attività7 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026espletate e documentate o comunque assistite da presunzione iuristantum, quali la corrispondenza informativa, dovuta in forza di unapresunzione iuris tantum, dimostrata dal suo parere contrarioespresso in ordine alla transazione della lite.

Il ricorrente evidenzia diaver svolto attività propedeutica alla transazione, recandosi incancelleria per l’acquisizione di documentazione.

Viene, altresìcontestato il numero di udienze alle quali, per ogni singoloprocedimento, egli avrebbe partecipato.2.1.

Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.Nel liquidare i diritti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, pur dandoesterno della banca nell’attività difensiva svolta nei giudizi diopposizione allo stato passivo dei dipendenti e nell’attività dipredisposizione (rectius: integrazione) degli atti transattivi, haomesso di liquidare la voce “corrispondenza informativa”, che, invece,era dovuta.La voce "corrispondenza informativa" risulta dovuta in coerenza conl'orientamento di questa Corte (Cass. 17 ottobre 2007, n. 21841;Cass. 18 settembre 2012, n. 15656; Cass. 11 aprile 2014, n. 8517),secondo il quale: «In tema di onorari professionali di avvocato eprocuratore, l'espletamento dell'attività di "corrispondenzainformativa con il cliente" - cui si ricollega la riconoscibilità delrelativo diritto di procuratore ex art. 21 della Tabella B allegata allatariffa professionale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - nel corsodel procedimento di primo grado svolto con il rito del lavoro è oggettodi una vera e propria presunzione iuris tantum, in ragione dellapeculiare natura del procedimento che impone la comparizionepersonale della parte interessata all'udienza di discussione e quindi aritenere per ciò stesso assolto da parte del difensore il dovere di8 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenzache per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta laprova; l'attribuzione di ulteriori competenze a quel titolo èsubordinata, invece, alla documentazione e, comunque, alla provacerta dell'effettività della prestazione professionale comespecificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventiprocessuali rilevanti».Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che, proprio nella fasepropedeutica alla transazione, vi furono contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed iclienti per l’integrazione degli atti difensivi dei legali della Bancaredatti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con riguardo alle altre voci, il ricorso difetta di specificità.La Corte d’appello ha escluso la debenza delle voci “accesso uffici” o“richiesta copie” per carenza di prova ed il ricorrente si limita, inmodo apodittico e generico ad affermare di essersi recato presso lecancellerie per richiedere e ritirare copie degli atti e delladocumentazione depositata da controparte.Riguardo al numero di udienze, il ricorrente contesta, per ogniprocedimento, il calcolo effettuato dalla Corte d’appello, richiamando idocumenti allegati al ricorso da cui risulterebbe un numero maggioredi udienze cui avrebbe partecipato.A tale riguardo, le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 8950 del 2022),anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altric.

Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sui requisiti di specificitàdel ricorso, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6), specificandocome detto principio non vada interpretato in modo eccessivamenteformalistico, ovvero tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, mache il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a9 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto deglila loro presenza negli atti del giudizio di merito.L’orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientatonel senso di ritenere che in ogni caso il principio di autosufficienza,riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documentie dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensidell'art. 366 c.p.c. n. 6, anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n.55064/2011, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorsofaccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senzariassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisitoineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenutoè finalizzato principalmente all'idoneità delle censure a consentire ladecisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022).Applicando tale principio di diritto al caso in esame, si osserva che ilricorrente si limita ad indicare e produrre, per ciascun procedimento, iverbali d’udienza, senza indicare se in ognuno di essi egli fossepresente.Peraltro, la formulazione del motivo - con il quale si imputa alla Cortedi merito l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa-integra un errore revocatorio, denunciabile con il procedimento direvocazione, e non un vizio di motivazione per omesso esame di unfatto decisivo.2.3.

Infondata è la doglianza relativa alla mancata corresponsionedella voce “collaborazione prestata per la conciliazione”.La Corte d’appello ha accertato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva svoltoalcuna attività propedeutica alla transazione, affidata esclusivamente10 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026ai legali della [OSCURATO:PERSONA], tanto da non essere presente all’atto distipula della transazione.Si tratta di un accertamento di fatto in ordine all’assenza dellacollaborazione del legale all’attività prestata per la conciliazione,demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.3.

Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 Cost., del D.M. n. 127/2004 e del D.M. n.55/2014, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 delD.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere laCorte di merito applicato le tariffe di cui al D.M. n. 127/2004 e non lesuccessive tariffe del D.M. n. 55/2014, trattandosi di liquidazionesuccessiva alla entrata in vigore del decreto.3.1.

Il motivo è infondato e, a tale riguardo, vanno richiamati iprecedenti specifici affermati da questa Corte in analoghi giudiziintercorsi tra l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], aventi ad oggetto lamedesima questione di diritto.La decisione impugnata si è adeguata all'interpretazionegiurisprudenziale per la quale, ai fini della liquidazione degli onorari edei diritti spettanti all'avvocato nella disciplina vigente rationetemporis, la quantificazione degli onorari va effettuata in base allatariffa professionale forense vigente al momento in cui le attivitàprofessionali sono state condotte a termine, identificandosi talemomento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, peril caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento ditale cessazione, mentre i diritti di procuratore vanno liquidati allastregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni(Cass. Sez. 6, 16/12/2020 n. 28832; Cass. Sez. 2, 30/07/2019 n.20547; Cass. Sez. 3, 11/03/2005 n. 5426; Cass. Sez.

L, 21/11/1998n. 11814).11 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026Nel caso di specie l’attività professionale si era esaurita nel vigore delD.M. n. 127/2004.4.

Con il sesto motivo si deduce, in via subordinata, la violazione efalsa applicazione dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., per non avere la Corte territoriale riconosciuto sulla sommaliquidata la rivalutazione monetaria e, in ogni caso, per avere fattodecorrere gli interessi dal momento della sentenza e non delladomanda.4.1.

Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione, conriferimento alla decorrenza degli interessi.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nel caso dirichiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioniprofessionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi dicui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora,coincidente con la data della proposizione della domanda giudizialeovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anchedalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte delgiudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazionesia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quantorichiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non harecepito il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. ord.10.10.2022 n. 29351; Cass. 19.8.2022 n. 24973; Cass. ord.16.3.2022 n. 8611).Ha quindi, errato la Corte d’appello a far decorrere gli interessi dalladecisione al saldo mentre gli interessi erano dovuti dalla domanda.4.2.

Quanto alla doglianza relativa all’omessa rivalutazione della sortecapitale, va richiamata, tra le tante, Cass. Sez. 2, 30/07/2019, n.20547, pronunciata in un giudizio intercorso tra le medesime parti,con cui è stato riaffermato che il credito dell’avvocato per il12 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta,che non si trasforma in credito di valore per effettodell'inadempimento del cliente e, come tale è soggetto al principionominalistico.Ne consegue che la rivalutazione monetaria non può essereautomaticamente riconosciuta senza essere adeguatamentedimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardatopagamento del credito, senza che possa trovare applicazione ladisciplina dell'art. 429 c.p.c.Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende,quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo chel'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224,comma 2, c.c., il quale può, peraltro, ritenersi esistente in viapresuntiva, sempre che il creditore alleghi che durante la mora ilsaggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza nonsuperiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessilegali.Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto, con apprezzamentoinsindacabile in questa sede, che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito laprova del maggior danno.5.

È assorbito il settimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 5 e 28 delD.M. n. 55/2014 e dei parametri ivi indicati in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. per avere il giudice d’appello compensato parzialmente lespese di lite e per avere liquidato il compenso al di sotto dei minimitariffari.6.

In definitiva, devono essere accolti il quarto ed il sesto motivo diricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il settimo motivo erigettati i restanti.13 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, conrinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione ealla luce dei principi sopra illustrati, riesaminerà le questioni.Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso nei limiti di cuiin motivazione, assorbito il settimo e rigettati i restanti, cassal’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 24 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRO, elettivamente domiciliatopresso lo studio Sepiacci in Roma, via Torrevecchia n. 118;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in persona dei liquidatori p.t.,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1955/2021depositata il 01/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 23/04/2007, dinanzi al Tribunale diPalermo, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso ilrigetto della propria domanda di riconoscimento in prededuzione delcredito professionale privilegiato, pari ad € 221.516,44, oltre interessinella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al saggiolegale, e rivalutazione monetaria, per l’attività difensiva espletata innumerosi giudizi in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a.Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA] per resistere alla domanda ed eccepì chenulla era dovuto al ricorrente in quanto tra le parti era intervenutauna convenzione che stabiliva un compenso predeterminato per ogniprocedimento, pari ad € 516,00 per ciascun giudizio di opposizionepatrocinato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la rideterminazione delcompenso sulla base dell’art. 2233 c.c. era infondata.Il Tribunale dichiarò inammissibile l’opposizione poiché il ricorrenteavrebbe dovuto far valere le proprie pretese con ricorso perdichiarazione tardiva del credito.2. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza non definitiva resa indata 16 aprile/24 agosto 2015, accolse il gravame e dichiaròl’ammissibilità della domanda del Sepiacci che andava qualificatacome domanda di insinuazione tardiva del credito, rimettendo lacausa sul ruolo per l’espletamento dell’interrogatorio formale delSepiacci e delle prove testimoniali. Con ordinanza del 17-19/02/2016,la causa venne sospesa in quanto la [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso percassazione avverso la pronuncia parziale - dichiarato poi2 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 22879/2016trattandosi di impugnazione di provvedimento non definitivo dellaCorte d’appello con il quale era stata decisa soltanto una questionepregiudiziale di rito, escludendo il merito – per cui il procedimento èproseguito con l’espletamento della fase istruttoria, in esito alla qualela Corte di merito, con sentenza n. 1955/2021, accolse il gravameanche nel merito e, in riforma della sentenza impugnata, ammise, inprededuzione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. il creditodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che rideterminò in euro 14.592,00, oltre accessoridi legge ed interessi legali da calcolarsi a far data dalla decisione alsaldo; condannò la banca al pagamento del 70% delle spese dei duegradi di giudizio, compensando tra le parti il restante 30%.Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello accolsel’eccezione di nullità della convenzione, con cui la [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv.Sepiacci avevano stabilito un compenso forfettario pari a euro 516,00per ogni causa patrocinata perché inferiore ai minimi tariffari.L’attività dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata svolta tra il 1999 ed il 2005sicché non poteva applicarsi l’art. 2233, comma 3 c.c. nel testonovellato dal D.L. 4 luglio 2006, art. 2, comma 2 bis, conv., conmodifiche, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che prevede la nullità deipatti conclusi tra gli avvocati ed i clienti, se non redatti in formascritta. Non era, inoltre, applicabile l’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012,n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n.27, che ha dispostol’abrogazione delle tariffe professionali, trattandosi di norma nonretroattiva.Doveva, invece, trovare applicazione l’art. 24 L. n. 794/1942, cheprevede l’inderogabilità degli onorari minimi stabiliti per le prestazionidegli avvocati. [OSCURATO:PERSONA], in caso di cause di ‘facile trattazione’,trovando applicazione l’art. 60 del R.D.L. n. 1578/1933, il giudice3 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026poteva attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo condecisione motivata, a patto che detta riduzione non superasse il limitedella metà dei minimi tariffari e non venisse applicata alla voce ‘dirittidi procuratore’ e alle spese.Nel caso di specie, dalla produzione documentale del Sepiacci edell’escussione di vari testimoni, si evinceva il carattere seriale ditutte le cause trattate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’esiguità dell’attivitàdifensiva svolta, consistita nella mera integrazione degli atti difensiviredatti da altri avvocati fiduciari della banca.La Corte d’appello determinò, quindi, il compenso secondo i minimitariffari degli onorari di avvocato ridotti della metà e riconobbe unasola volta la voce “consultazioni con il cliente”.Ricalcolati gli onorari spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di taliprincipi, in relazione a 25 cause da lui trattate per conto dellaSicilcassa, la Corte d’appello riconobbe un credito professionale dieuro 14.592,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. ha resistito con controricorso.memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 60 R.D.L. n. 1578/1933, 4 e 24 L. n.794/1942 sul principio dell’equo compenso e dell’art. 6 D.M. n.127/2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corted’appello erroneamente applicato, per la liquidazione dei compensi tracliente e professionista, l’art. 60 R.D.L. n. 1578/1933 cit.,dimezzando i compensi minimi. Secondo il ricorrente, la liquidazione4 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026di un compenso inferiore ai minimi tariffari è ammessa soltanto inpresenza di un parere conforme del Consiglio dell’Ordine competenteche, nel caso di specie, avrebbe reso un parere di congruitàsull’onorario richiesto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza prevedere la deroga aiminimi tariffari.La decisione impugnata violerebbe l’art. 2233 c.c., che precluderebbedi liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decorodella professione.Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 132 n. 4c.p.c, nonché la carenza/inesistenza della motivazione, in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.: si evidenzia l’irriducibile contrasto traaffermazioni inconciliabili, per avere la Corte d’appello, da un lato,dichiarato la nullità di ogni accordo perché in deroga ai minimitariffari, e per aver applicato, nel contempo, l’art. 60 R.D.L. n.1578/1933, dimezzando i compensi minimi.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.; la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto provata la facilità della trattazione delle cause sulla scorta diinattendibili testimonianze rese dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], senzatenere in considerazione le prove documentali acquisite al giudizio.1.1. I motivi, che per la loro connessione, possono essere trattaticongiuntamente, sono infondati.5 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’ art. 24 della L. n. 794/1942 dispone che gli onorari e i dirittistabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabilitiper le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.Il comma 2 della citata norma stabilisce che ogni convenzionecontraria è nulla.L’art. 4 della L. n.794 del 1942 attribuisce al giudice, nelle cause distraordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, lapossibilità di liquidare, a carico della parte soccombente, gli onorarifino al doppio dei massimi stabiliti.Di converso, nelle cause di particolare semplicità gli onorari possonoessere ridotti fino alla metà dei minimi.La pronuncia in esame è conforme al costante orientamento di questaCorte, secondo cui il giudice ha facoltà di scendere sotto i limitiminimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di faciletrattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e nonanche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento dettanorma. Per operare detta riduzione è necessario che venga adottataespressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze difatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequaenunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta dell'elementoestrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni. Inogni caso, la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorarinon può superare il limite della metà (Cass. 29 febbraio 2016, n.3961; Cass. 4 agosto 2009, n. 17920; Cass. 21 novembre 2008, n.27804).La Corte d’appello, sulla base della produzione documentale e dellerisultanze della prova testimoniale, ha accertato che le causepatrocinate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] erano di carattere seriale e che l’attività6 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026difensiva svolta era consistita nella mera integrazione degli attidifensivi redatti da altri avvocati fiduciari.Sul punto, la sentenza d’appello ha chiarito che, secondo quantoriferito dai testimoni, i legali di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avevano redattogli scritti difensivi ed i legali esterni avevano inserito negli atti cosìredatti i dati specifici relativi al singolo giudizio, senza mutare la lineadifensiva già predisposta.Come risulta dallo stesso ricorso, infatti, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva difesola [OSCURATO:SOCIETA]. in alcuni giudizi di opposizione allo stato passivoinstaurati da alcuni dipendenti della banca per mancata integrazionedel fondo integrativo pensioni e vari procedimenti erano stati transattia seguito di conciliazione sindacale, con l’ammissione al passivo, surichiesta congiunta delle parti, della somma stabilita in sedetransattiva, con cancellazione della causa dal ruolo.Si trattava, pertanto, di procedimenti seriali per i quali era statoredatto dai legali fiduciari un unico atto di transazione, né l’Avv.Sepiacci, quale legale esterno, aveva partecipato alle sedute diconciliazione.La motivazione, che si conforma al consolidato orientamentogiurisprudenziale, si sottrae al vizio di motivazione, né, può esserecensurata, in questa sede, la valutazione delle prove testimoniali el’apprezzamento in ordine alla serialità delle cause, che giustificano lariduzione sotto i minimi degli onorari (Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n.20867)2. Con il quarto motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazionedel D.M. n. 127/2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltreall’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,perché la Corte d’appello avrebbe omesso di liquidare attività7 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026espletate e documentate o comunque assistite da presunzione iuristantum, quali la corrispondenza informativa, dovuta in forza di unapresunzione iuris tantum, dimostrata dal suo parere contrarioespresso in ordine alla transazione della lite. Il ricorrente evidenzia diaver svolto attività propedeutica alla transazione, recandosi incancelleria per l’acquisizione di documentazione. Viene, altresìcontestato il numero di udienze alle quali, per ogni singoloprocedimento, egli avrebbe partecipato.2.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.Nel liquidare i diritti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, pur dandoesterno della banca nell’attività difensiva svolta nei giudizi diopposizione allo stato passivo dei dipendenti e nell’attività dipredisposizione (rectius: integrazione) degli atti transattivi, haomesso di liquidare la voce “corrispondenza informativa”, che, invece,era dovuta.La voce "corrispondenza informativa" risulta dovuta in coerenza conl'orientamento di questa Corte (Cass. 17 ottobre 2007, n. 21841;Cass. 18 settembre 2012, n. 15656; Cass. 11 aprile 2014, n. 8517),secondo il quale: «In tema di onorari professionali di avvocato eprocuratore, l'espletamento dell'attività di "corrispondenzainformativa con il cliente" - cui si ricollega la riconoscibilità delrelativo diritto di procuratore ex art. 21 della Tabella B allegata allatariffa professionale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - nel corsodel procedimento di primo grado svolto con il rito del lavoro è oggettodi una vera e propria presunzione iuris tantum, in ragione dellapeculiare natura del procedimento che impone la comparizionepersonale della parte interessata all'udienza di discussione e quindi aritenere per ciò stesso assolto da parte del difensore il dovere di8 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenzache per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta laprova; l'attribuzione di ulteriori competenze a quel titolo èsubordinata, invece, alla documentazione e, comunque, alla provacerta dell'effettività della prestazione professionale comespecificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventiprocessuali rilevanti».Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che, proprio nella fasepropedeutica alla transazione, vi furono contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed iclienti per l’integrazione degli atti difensivi dei legali della Bancaredatti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con riguardo alle altre voci, il ricorso difetta di specificità.La Corte d’appello ha escluso la debenza delle voci “accesso uffici” o“richiesta copie” per carenza di prova ed il ricorrente si limita, inmodo apodittico e generico ad affermare di essersi recato presso lecancellerie per richiedere e ritirare copie degli atti e delladocumentazione depositata da controparte.Riguardo al numero di udienze, il ricorrente contesta, per ogniprocedimento, il calcolo effettuato dalla Corte d’appello, richiamando idocumenti allegati al ricorso da cui risulterebbe un numero maggioredi udienze cui avrebbe partecipato.A tale riguardo, le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 8950 del 2022),anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altric. Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sui requisiti di specificitàdel ricorso, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6), specificandocome detto principio non vada interpretato in modo eccessivamenteformalistico, ovvero tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, mache il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a9 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto deglila loro presenza negli atti del giudizio di merito.L’orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientatonel senso di ritenere che in ogni caso il principio di autosufficienza,riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documentie dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensidell'art. 366 c.p.c. n. 6, anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n.55064/2011, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorsofaccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senzariassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisitoineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenutoè finalizzato principalmente all'idoneità delle censure a consentire ladecisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022).Applicando tale principio di diritto al caso in esame, si osserva che ilricorrente si limita ad indicare e produrre, per ciascun procedimento, iverbali d’udienza, senza indicare se in ognuno di essi egli fossepresente.Peraltro, la formulazione del motivo - con il quale si imputa alla Cortedi merito l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa-integra un errore revocatorio, denunciabile con il procedimento direvocazione, e non un vizio di motivazione per omesso esame di unfatto decisivo.2.3. Infondata è la doglianza relativa alla mancata corresponsionedella voce “collaborazione prestata per la conciliazione”.La Corte d’appello ha accertato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva svoltoalcuna attività propedeutica alla transazione, affidata esclusivamente10 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026ai legali della [OSCURATO:PERSONA], tanto da non essere presente all’atto distipula della transazione.Si tratta di un accertamento di fatto in ordine all’assenza dellacollaborazione del legale all’attività prestata per la conciliazione,demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.3. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 Cost., del D.M. n. 127/2004 e del D.M. n.55/2014, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 delD.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere laCorte di merito applicato le tariffe di cui al D.M. n. 127/2004 e non lesuccessive tariffe del D.M. n. 55/2014, trattandosi di liquidazionesuccessiva alla entrata in vigore del decreto.3.1. Il motivo è infondato e, a tale riguardo, vanno richiamati iprecedenti specifici affermati da questa Corte in analoghi giudiziintercorsi tra l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], aventi ad oggetto lamedesima questione di diritto.La decisione impugnata si è adeguata all'interpretazionegiurisprudenziale per la quale, ai fini della liquidazione degli onorari edei diritti spettanti all'avvocato nella disciplina vigente rationetemporis, la quantificazione degli onorari va effettuata in base allatariffa professionale forense vigente al momento in cui le attivitàprofessionali sono state condotte a termine, identificandosi talemomento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, peril caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento ditale cessazione, mentre i diritti di procuratore vanno liquidati allastregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni(Cass. Sez. 6, 16/12/2020 n. 28832; Cass. Sez. 2, 30/07/2019 n.20547; Cass. Sez. 3, 11/03/2005 n. 5426; Cass. Sez. L, 21/11/1998n. 11814).11 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026Nel caso di specie l’attività professionale si era esaurita nel vigore delD.M. n. 127/2004.4. Con il sesto motivo si deduce, in via subordinata, la violazione efalsa applicazione dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., per non avere la Corte territoriale riconosciuto sulla sommaliquidata la rivalutazione monetaria e, in ogni caso, per avere fattodecorrere gli interessi dal momento della sentenza e non delladomanda.4.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione, conriferimento alla decorrenza degli interessi.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nel caso dirichiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioniprofessionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi dicui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora,coincidente con la data della proposizione della domanda giudizialeovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anchedalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte delgiudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazionesia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quantorichiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non harecepito il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. ord.10.10.2022 n. 29351; Cass. 19.8.2022 n. 24973; Cass. ord.16.3.2022 n. 8611).Ha quindi, errato la Corte d’appello a far decorrere gli interessi dalladecisione al saldo mentre gli interessi erano dovuti dalla domanda.4.2. Quanto alla doglianza relativa all’omessa rivalutazione della sortecapitale, va richiamata, tra le tante, Cass. Sez. 2, 30/07/2019, n.20547, pronunciata in un giudizio intercorso tra le medesime parti,con cui è stato riaffermato che il credito dell’avvocato per il12 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta,che non si trasforma in credito di valore per effettodell'inadempimento del cliente e, come tale è soggetto al principionominalistico.Ne consegue che la rivalutazione monetaria non può essereautomaticamente riconosciuta senza essere adeguatamentedimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardatopagamento del credito, senza che possa trovare applicazione ladisciplina dell'art. 429 c.p.c.Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende,quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo chel'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224,comma 2, c.c., il quale può, peraltro, ritenersi esistente in viapresuntiva, sempre che il creditore alleghi che durante la mora ilsaggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza nonsuperiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessilegali.Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto, con apprezzamentoinsindacabile in questa sede, che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito laprova del maggior danno.5. È assorbito il settimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 5 e 28 delD.M. n. 55/2014 e dei parametri ivi indicati in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. per avere il giudice d’appello compensato parzialmente lespese di lite e per avere liquidato il compenso al di sotto dei minimitariffari.6. In definitiva, devono essere accolti il quarto ed il sesto motivo diricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il settimo motivo erigettati i restanti.13 di 14Numero registro generale 14831/2022Numero sezionale 1885/2025Numero di raccolta generale 11397/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, conrinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione ealla luce dei principi sopra illustrati, riesaminerà le questioni.Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso nei limiti di cuiin motivazione, assorbito il settimo e rigettati i restanti, cassal’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 24 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi14 di 14
Sentenza Cassazione n. 11397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris