CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 111/2021proposto da: Agenzia delle Entrate e del Territorio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione soc. coop. a r.l.; -intimata – -avverso la sentenza n. 3329 / 10 /20 20 emessa dalla CTR Sicilia il 19/06/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto [OSCURATO:PERSONA], Iva e Irap – Società cooperativa a mutualità prevalente 1. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso un avviso di accertamento per Ires, Iva ed Irap relative all’anno 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sul presupposto che la motivazione dell’avviso non faceva riferimento a quanto dedotto dalla contribuente in sede di contraddittorio. 3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il primo ed accoglieva il secondo (concernente la compensazione delle spese processuali), evidenziando, quanto al gravame principale, che l’avviso di accertamento non aveva preso posizione sul rilievo, operato dalla contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, secondo cui, rientrando la stessa nell’ambito delle società cooperative a mutualità prevalente, in sede di applicazione degli studi di settore si sarebbe dovuto tenere conto delle situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici e che l’asserzione secondo cui il carattere di mutualità prevalente verrebbe meno allorquando la società non opera esclusivamente con i soci, ma con un numero variabile di dipendenti, si poneva in contrasto con l’art. 2512 c.c. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e 2512, 2513, 2514 e 2545 octies c.c. e 62 bis d.l. n. 331/1993, conv. in l. n. 427/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Ufficio aveva preso espressa posizione, nell’avviso di accertamento, su quanto asserito dalla contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, avuto riguardo all’applicabilità degli studi di settore alle società cooperative esercitanti la loro attività non in via esclusiva in favore dei soci. 1.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la CTR ha posto in rilievo che l’Ufficio non aveva preso posizione, con l’avviso di accertamento, non sulla questione della applicabilità degli studi di settore alle società cooperative esercitanti la loro attività non in via esclusiva in favore dei soci, bensì su quella, più specifica, della necessità di tener conto, in sede di applicazione degli studi (e, quindi, dando per scontato che gli stessi fossero applicabili al caso di specie), “delle situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici, idonei ad incidere in maniera rilevante sui ricavi conseguiti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 110 del 21.05.1999”. Di ciò ne è consapevole la stessa ricorrente, la quale ha riprodotto, a pagina 8 del ricorso, il passaggio contenuto nelle memorie scritte depositate da [OSCURATO:PERSONA] durante il contraddittorio endoprocedimentale [“Per questa tipologia di società (vale a dire, per le società cooperative a mutualità prevalente) nel caso in cui si svolgano attività in via non esclusiva in favore dei soci, la Circ. 110 del 21.5.1999 ha precisato che gli uffici terranno conto che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento ai fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti”]. In secondo luogo, le disposizioni normative indicate nella rubrica del motivo non si attagliano alle argomentazioni sviluppate nello stesso. Invero, ripetesi, la doglianza dell’Agenzia delle Entrate si concentra in via esclusiva sulla considerazione secondo cui gli studi di settore non si applicano nei confronti della sole società cooperative che operano esclusivamente a favoredei (quattro) soci, laddove la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., avvalendosi anche dell’impiego di altri dipendenti (impiego reso necessario dalle varie attività specializzate svolte dalla stessa), può essere assoggettata all’applicazione dei detti studi. Orbene, da un lato, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia (come tale denunciabile in base al combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4), c.p.c.), atteso che la CTR si è espressamente pronunciata sulla questione, sostenendo che il carattere di mutualità prevalente non verrebbe meno allorquando la società non operi esclusivamente con i soci, ma con un numero variabile di dipendenti; dall’altro lato, la CTR non ha affermato che alla contribuente dovesse essere riconosciuta la qualità di società la cui attività era svolta esclusivamente a favore dei soci, ma, vale ribadirlo, che il carattere di mutualità “prevalente” non viene meno allorquando la società non opera esclusivamente con i soci, ma con un numero variabile di dipendenti. Quest’ultima circostanza, se correlata anche alla censura in precedenza analizzata, assume diretta rilevanza nella presente controversia. E’ vero, infatti, che il punto 6.5 della circolare ministeriale n. 110/E del 21.5.1999, invocata da entrambe le parti, prevede che “gli studi di settore approvati con i predetti decreti non si applicano: […] 3) nei confronti di società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; 4) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.”. Ma è altrettanto vero che la stessa disposizione successivamente stabilisce che “Le cause di inapplicabilità di cui ai punti 3 e 4 fanno riferimento alle cooperative di imprese e quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato. Tali cause di inapplicabilità operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti. In caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli uffici terranno conto, comunque, che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti (ad esempio, qualora si sia perseguito l'obiettivo di ridurre le spese dei soci attraverso lo strumento cooperativo, come potrebbe avvenire nel caso di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i soci).”.Da ultimo, è opportuno evidenziare che difetta del tutto un’espressa censura di violazione di legge con riferimento alle norme in tema di motivazione degli atti di accertamento. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia va adottata quanto all e spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svoltodifese. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Cosi de