CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente ha affermato che l'esclusione della recidiva, operata dalla Corte di appello a seguito dell'annullamento con rinvio, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte, non avrebbe avuto effetti sostanziali sul quantum della pena irrogata, essendo stata confermata la pena determinata dal Giudice di primo grado; considerato che il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha sottolineato che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto della recidiva nella determinazione della pena, con la conseguenza che, pur a seguito dell'esclusione della recidiva nella fase rescissoria, poteva essere confermata la pena come determinata dal Giudice di primo grado; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen