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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36523/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, in data 25 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 337, 385, 492 e 582 - 585 cod. pen..

Ritenuto che il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1, ove la Corte territoriale motiva il diniego delle generiche, riferendosi alla capacità a delinquere del reo nonché sottolineando l'assenza di elementi idonei a giustificarle); Considerato che anche l'ulteriore censura in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata perché, come chiarito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 1, ove la Corte di appello conferma il calcolo dosimetrico del primo giudice, attestato al minimo edittale del reato più grave ed a minimali aumenti per continuazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il nsigliere Ti ore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, in data 25 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 337, 385, 492 e 582 - 585 cod. pen.. Ritenuto che il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1, ove la Corte territoriale motiva il diniego delle generiche, riferendosi alla capacità a delinquere del reo nonché sottolineando l'assenza di elementi idonei a giustificarle); Considerato che anche l'ulteriore censura in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata perché, come chiarito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 1, ove la Corte di appello conferma il calcolo dosimetrico del primo giudice, attestato al minimo edittale del reato più grave ed a minimali aumenti per continuazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il nsigliere Ti ore I
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