CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N70/RG 39437 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di evasione e resistenza, in cui denuncia che sia stato ritenuto reato più grave il secondo, sebbene la pena applicata non sia illegale con censura, dunque, che non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M