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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46419/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e illogicità della motivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche motivata dal fatto che dall'incidente ne derivata la morte di una dona, e con il secondo motivo, in ordine alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida nella misura di un anno, in quanto sproporzionata in considerazione del tempo trascorso dal commesso reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2, cod. pen, risalente al 2012; Considerato che con conclusioni il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

Considerato che entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, aventi ad oggetto enunciati già vagliati da non illogica motivazione della Corte territoriale; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ; e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata, laddove ha fatto riferimento all'assenza di elementi positivi a supporto, al fatto che il ricorrente non risulta incensurato, che non vi è evidenza processuale del comportamento post delictum da valorizzare.

Quanto al secondo motivo, trattasi di doglianza non dedotta in appello e pertanto inammissibile.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ' • ,/ condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e illogicità della motivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche motivata dal fatto che dall'incidente ne derivata la morte di una dona, e con il secondo motivo, in ordine alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida nella misura di un anno, in quanto sproporzionata in considerazione del tempo trascorso dal commesso reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2, cod. pen, risalente al 2012; Considerato che con conclusioni il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Considerato che entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, aventi ad oggetto enunciati già vagliati da non illogica motivazione della Corte territoriale; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ; e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata, laddove ha fatto riferimento all'assenza di elementi positivi a supporto, al fatto che il ricorrente non risulta incensurato, che non vi è evidenza processuale del comportamento post delictum da valorizzare. Quanto al secondo motivo, trattasi di doglianza non dedotta in appello e pertanto inammissibile. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ' • ,/ condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobr
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