Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04246/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01HGM5H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata ove la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente (Sez.

IV, n. 3910 del 17.12.2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380 - 01); osservato che i giudici del merito facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici hanno ritenuto - ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato - sussistente la fattispecie sulla base degli elementi di prova acquisiti, tra cui il verbale di arresto, le dichiarazioni degli agenti di polizia, le dichiarazioni del testimone oculare e degli oggetti ritrovati nello zaino del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 e 7 della sentenza impugnata ove i giudici della Corte hanno puntualmente disatteso le doglianza delle difesa in punto di trattamento sanzionatorio); invero i giudici del merito hanno ritenuto decisivi i numerosi precedenti penali del ricorrente, le particolari modalità della condotta anche in relazione alla violenza dimostrata nei confronti delle forze dell'ordine intervenute, e il pericolo innescato dalle modalità di fuga dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'l' ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01HGM5H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata ove la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente (Sez. IV, n. 3910 del 17.12.2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380 - 01); osservato che i giudici del merito facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici hanno ritenuto - ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato - sussistente la fattispecie sulla base degli elementi di prova acquisiti, tra cui il verbale di arresto, le dichiarazioni degli agenti di polizia, le dichiarazioni del testimone oculare e degli oggetti ritrovati nello zaino del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 e 7 della sentenza impugnata ove i giudici della Corte hanno puntualmente disatteso le doglianza delle difesa in punto di trattamento sanzionatorio); invero i giudici del merito hanno ritenuto decisivi i numerosi precedenti penali del ricorrente, le particolari modalità della condotta anche in relazione alla violenza dimostrata nei confronti delle forze dell'ordine intervenute, e il pericolo innescato dalle modalità di fuga dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'l' ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04246/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris