CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 16920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riducendo la durata delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (che dà atto dei criteri utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e della genericità della censura proposta dalla difesa, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è altresì manifestamente infondato in quanto all'imputato è stata già irrogata una pena prossima al minimo, grazie anche al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (circostanza che riduce il corrispondente onere motivazionale del giudice); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024 Il •nsig re ste