CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 43044/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, provvedendo sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 10/2/2020 del Tribunale di Roma, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, commesso il 27/12/2013, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, la errata applicazione degli artt. 495 e 498 cod. proc. pen. e 10 ter d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata verifica sia degli elementi materiali del reato sia del relativo elemento soggettivo. Ha lamentato, in particolare, la revoca dei propri testimoni, tra cui il commercialista di fiducia dell'impresa amministrata dal ricorrente, che avrebbero potuto riferire sia in ordine alle difficoltà di cassa incontrate da tale impresa nel corso dell'anno 2013, sia a proposito della esatta corrispondenza tra la somma da versare quale imposta sul valore aggiunta e quella omessa, inferiore alla soglia di rilevanza, nonché a proposito della difficoltà finanziaria ed economica in cui detta impresa si era venuta trovare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, riproduttivo del primo motivo d'appello, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per la sua manifesta infondatezza. Nel dolersi della revoca dei propri testimoni il ricorrente non indica, se non genericamente, le circostanze, rilevanti, sulle quali gli stessi avrebbero dovuto deporre, limitandosi ad affermare che essi avrebbero dovuto riferire delle difficoltà di cassa dell'impresa amministrata dal ricorrente (di per sé sole irrilevanti), su non meglio specificate compensazioni d'imposta che avrebbero dovuto ridurre l'imposta dovuta e non versata al di sotto della soglia di rilevanza penale (non indicate in alcun modo e senza in alcun considerare quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata), su una generica difficoltà finanziaria di detta impresa (anch'essa indicata genericamente), omettendo di considerare quanto esposto nella sentenza impugnata a proposito della genericità della deduzione istruttoria in ordine a costi non considerati e alle difficoltà di cassa, con la conseguente inammissibilità della censura, a causa della sua genericità, sia intrinseca, sia estrinseca. Essa, inoltre, non considera adeguatamente il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità a proposito della rilevanza dello stato di difficoltà finanziaria dell'impresa che abbia omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, tale da rendere inesigibile la condotta doverosa LLog t: omessa, occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262; Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, Felisio, Rv. 277939), allegazione che nel caso in esame è stata del tutto omessa. Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità del ricorso, sia a causa della sua genericità, sia per la sua manifesta infondatezza. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021