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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 05363/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17123/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la decisione del Consiglio Naz.degli Ingegneri di Roma n.17/2023 depositata il 30/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Numero registro generale 17123/2025 Numero sezionale 237/2026 Numero di raccolta generale 5363/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 05/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17123/2025 Numero sezionale 237/2026 Numero di raccolta generale 5363/2026 Data pubblicazione 10/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17123/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la decisione del Consiglio Naz.degli Ingegneri di Roma n.17/2023 depositata il 30/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Numero registro generale 17123/2025 Numero sezionale 237/2026 Numero di raccolta generale 5363/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 05/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17123/2025 Numero sezionale 237/2026 Numero di raccolta generale 5363/2026 Data pubblicazione 10/03/2026
Decreto Cassazione n. 05363/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris