CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge processuale, l'erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. peri., per avere la sentenza posto a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato le risultanze di un'attività di perquisizione illegittimamente disposta, e ritenuto che le deduzioni sul punto siano in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto a opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo, che lo stesso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo, e ritenuto che le deduzioni sul punto siano aspecifiche, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, che la natura colposa dell'illecito consentiva di formulare, a carico dell'imputato, un giudizio di rimproverabilità soggettiva connesso alla possibilità che egli interpellasse le Autorità amministrative per verificare la legittimità del possesso delle sostanze vietate; rilevato, quanto al terzo motivo, che lo stesso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto,e ritenuto che le deduzioni sul punto siano manifestamente infondate e aspecifiche, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, dei motivi della relativa decisione, fondata sulla gravità dell'episodio contestato (argomentata con la rilevante quantità della sostanza detenuta) nonché sulla presenza di un precedente penale specifico (idoneo a escludere l'occasionalità della violazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.