Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14703/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] N'DEUGOU, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 luglio 1970 avverso la sentenza n. 675/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona 1'8 aprile 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del primo aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'8 aprile 2021 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11 marzo 2019 dal Tribunale di Fermo, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] N'DEUGOU l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza di condanna per il reato di ricettazione di dieci giubbini con marchi contraffatti.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non ostando all'applicabilità della causa di non punibilità della non particolare tenuità del fatto l'unico precedente penale, risalente al lontano maggio 2005, ancorché specifico; 2) vizio della motivazione della sentenza impugnata, non potendo dirsi sussistente, nel caso in esame, l'abitualità, che richiede il compimento di una pluralità di reati da apprezzarsi complessivamente e non già un unico precedente, peraltro risalente nel tempo; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Premesso che tale attenuante sarebbe compatibile con la forma attenuata della ricettazione quando la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, il ricorrente ha dedotto che, nel caso in esame, la Corte d'appello, nel concedere l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen. avrebbe posto l'accento soltanto sul profitto, giudicato non assai elevato, così che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avrebbe potuto trovare applicazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1 Colgono nel segno, infatti, i primi due motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla valutazione compiuta dalla Corte d'appello in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Al riguardo giova premettere che l'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude sia nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso almeno due reati, oltre quello in esame, della stessa indole.

Deve altresì precisarsi che l'art. 648 cpv cod. pen. e l'art. 131 bis cod. pen. prevedono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti.Difatti, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. concerne il valore economico dell'oggetto della ricettazione e il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen..

Al fine dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., invece, deve essere valutata non solo la particolare tenuità dell'offesa, avuto riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del pericolo o del danno in relazione ai criteri indicati dal primo comma dell'art. 133 cod. pen., ma anche il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove l'offesa non sia "esigua" ovvero la condotta sia espressione di abitualità.

Di tali coordinate ermeneutiche non ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale.

Essa, infatti, ha ritenuto insussistente la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., avendo affermato che "il fatto è tutt'altro che minimale e di modesta offensività, atteso il numero degli esemplari contraffatti ricettati e l'intrinseco valore economico di ciascuno di essi.

Inoltre, il comportamento risulta abituale, essendo l'imputato già stato condannato proprio per reati della stessa specie di quelli per cui si procede".

Nella parte conclusiva della motivazione della sentenza (v. f. 7), la Corte d'appello ha affermato che l'imputato aveva riportato una sola condanna a sei mesi di reclusione, oltre multa.

Così argomentando, il Collegio del merito è, innanzitutto, incorso in contraddizione.

Difatti, avendo concesso l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen., ha ritenuto che, alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen., il fatto fosse di particolare tenuità; nel negare l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ha affermato che il fatto non era di modesta offensività e, in tal modo, posto che, come detto, il giudizio, richiesto dall'art. 131 bis cod. pen., deve compiersi in relazione ai criteri indicati dal primo comma dell'art. 133 cod. pen., ha valutato tali elementi in modo diverso e negativo rispetto a quanto effettuato al fine della concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen., per la quale ha ritenuto che gli stessi elementi non fossero ostativi.

Per di più, la Corte d'appello ha ritenuto che il comportamento fosse abituale, pur avendo precisato (v. f 7 della sentenza) che l'imputato aveva riportato una sola condanna a sei mesi di reclusione, oltre multa: condizione, questa, che non concretizza l'abitualità indicata dall'art. 131 bis cod. pen.

Questa Corte (Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591) ha affermato, infatti, che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. 1.2 n terzo motivo è privo di specificità.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Rv. 277963) che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto.

In particolare, si è precisato che: a) ove il danno patrimoniale superi la soglia della speciale tenuità, va esclusa sia l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sia quella di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., perché il fatto, per assioma, non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione dell'entità e qualità della res provento da delitto; b) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità e si accerti che anche il fatto sia di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), va riconosciuta la sola ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., rimanendo in essa assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; c) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), non sia di particolare tenuità, deve essere concessa la sola attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, deve essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall'agente.

In altri termini, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e quella di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non possono essere concesse contemporaneamente, in quanto, ove il giudice ritenga sussistente l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rimane in essa assorbita.

Al contrario, ove ne sussistano i presupposti giuridici e fattuali, la suddetta attenuante può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. sotto il profilo della componente soggettiva del fatto.

Nel caso in esame, è stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sicché in essa rimane assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.1.3 Alla luce di quanto precede si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, udienza del 1° april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] N'DEUGOU, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 luglio 1970 avverso la sentenza n. 675/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona 1'8 aprile 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del primo aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'8 aprile 2021 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11 marzo 2019 dal Tribunale di Fermo, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] N'DEUGOU l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza di condanna per il reato di ricettazione di dieci giubbini con marchi contraffatti. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non ostando all'applicabilità della causa di non punibilità della non particolare tenuità del fatto l'unico precedente penale, risalente al lontano maggio 2005, ancorché specifico; 2) vizio della motivazione della sentenza impugnata, non potendo dirsi sussistente, nel caso in esame, l'abitualità, che richiede il compimento di una pluralità di reati da apprezzarsi complessivamente e non già un unico precedente, peraltro risalente nel tempo; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Premesso che tale attenuante sarebbe compatibile con la forma attenuata della ricettazione quando la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, il ricorrente ha dedotto che, nel caso in esame, la Corte d'appello, nel concedere l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen. avrebbe posto l'accento soltanto sul profitto, giudicato non assai elevato, così che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avrebbe potuto trovare applicazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1 Colgono nel segno, infatti, i primi due motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla valutazione compiuta dalla Corte d'appello in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Al riguardo giova premettere che l'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude sia nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso almeno due reati, oltre quello in esame, della stessa indole. Deve altresì precisarsi che l'art. 648 cpv cod. pen. e l'art. 131 bis cod. pen. prevedono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti.Difatti, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. concerne il valore economico dell'oggetto della ricettazione e il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen.. Al fine dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., invece, deve essere valutata non solo la particolare tenuità dell'offesa, avuto riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del pericolo o del danno in relazione ai criteri indicati dal primo comma dell'art. 133 cod. pen., ma anche il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove l'offesa non sia "esigua" ovvero la condotta sia espressione di abitualità. Di tali coordinate ermeneutiche non ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale. Essa, infatti, ha ritenuto insussistente la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., avendo affermato che "il fatto è tutt'altro che minimale e di modesta offensività, atteso il numero degli esemplari contraffatti ricettati e l'intrinseco valore economico di ciascuno di essi. Inoltre, il comportamento risulta abituale, essendo l'imputato già stato condannato proprio per reati della stessa specie di quelli per cui si procede". Nella parte conclusiva della motivazione della sentenza (v. f. 7), la Corte d'appello ha affermato che l'imputato aveva riportato una sola condanna a sei mesi di reclusione, oltre multa. Così argomentando, il Collegio del merito è, innanzitutto, incorso in contraddizione. Difatti, avendo concesso l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen., ha ritenuto che, alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen., il fatto fosse di particolare tenuità; nel negare l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ha affermato che il fatto non era di modesta offensività e, in tal modo, posto che, come detto, il giudizio, richiesto dall'art. 131 bis cod. pen., deve compiersi in relazione ai criteri indicati dal primo comma dell'art. 133 cod. pen., ha valutato tali elementi in modo diverso e negativo rispetto a quanto effettuato al fine della concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen., per la quale ha ritenuto che gli stessi elementi non fossero ostativi. Per di più, la Corte d'appello ha ritenuto che il comportamento fosse abituale, pur avendo precisato (v. f 7 della sentenza) che l'imputato aveva riportato una sola condanna a sei mesi di reclusione, oltre multa: condizione, questa, che non concretizza l'abitualità indicata dall'art. 131 bis cod. pen. Questa Corte (Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591) ha affermato, infatti, che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. 1.2 n terzo motivo è privo di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Rv. 277963) che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. In particolare, si è precisato che: a) ove il danno patrimoniale superi la soglia della speciale tenuità, va esclusa sia l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sia quella di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., perché il fatto, per assioma, non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione dell'entità e qualità della res provento da delitto; b) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità e si accerti che anche il fatto sia di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), va riconosciuta la sola ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., rimanendo in essa assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; c) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), non sia di particolare tenuità, deve essere concessa la sola attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, deve essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall'agente. In altri termini, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e quella di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non possono essere concesse contemporaneamente, in quanto, ove il giudice ritenga sussistente l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rimane in essa assorbita. Al contrario, ove ne sussistano i presupposti giuridici e fattuali, la suddetta attenuante può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. Nel caso in esame, è stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sicché in essa rimane assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.1.3 Alla luce di quanto precede si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, udienza del 1° april
Sentenza Cassazione n. 14703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris