CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 10789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21752/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); – ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese entrambe dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21752/2021 - controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2725/2022Numero di raccolta generale 10789/2022- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Data pubblicazione 04/04/2022 Lombardia sez. staccata di Brescia n. 445/23/21 depositata in data 27/01/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - le società contribuenti ricorrevano avverso l’avviso di accertamento notificato loro relativo alla valutazione catastale di una unità immobiliare in comune di Montichiari derivante da procedura DOCFA che era riclassificata da D/10 a D/01; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; le contribuenti società resistono con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 c. 3 bis del d.L. n. 557 del 1993, dell’art. 2 d. Lgs. n. 99 del 2004, nonché dell’art. 2135 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente sufficiente il mero dato oggettivo consistente nella strumentalità dell’immobile rispetto all’attività agricola per l’attribuzione della categoria catastale D/10, senza considerare il presupposto soggettivo che in questo caso difetterebbe poiché [OSCURATO:SOCIETA]. non esercita in modo esclusivo tal attività; - il motivo è inammissibile; invero esso risulta tale in forza dell’accertamento di fatto, ormai non contestabile, operato dalla CTR secondo la quale “[OSCURATO:PERSONA] svolge attività di impresa agricola…” (pag. 2 della sentenza, riga n. 16); F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21752/2021 - inoltre, nella sua concreta articolazione, esso pone una questione Numero sezionale 2725/2022Numero di raccolta generale 10789/2022 nuova estranea all’oggetto della contestazione di cui all’avviso di Data pubblicazione 04/04/2022 classamento che è quindi inammissibile in questa sede; - in ogni caso, poi, ritiene questa Corte che l'art. 9 del D. l. n. 557/1993, al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, abbia demandato al Ministero delle Finanze il compito di provvedere al censimento di tutti i fabbricati rurali ed alla loro iscrizione nel catasto edilizio urbano che, per questo motivo, avrebbe perduto l'originaria denominazione per assumere quella di catasto dei fabbricati. Anche dopo tale iscrizione, però, le costruzioni rurali che prima non erano iscritte in catasto avrebbero potuto continuare a godere dei benefici fiscali della ruralità sempreché venissero rispettate le condizioni elencate nell'art. 9 D. l. n. 557/1993. In seguito, si è ritenuto che le condizioni previste dall'art. 9 citato fossero troppo limitative avuto riguardo ai fabbricati strumentali all'attività agricola e, per tale ragione, l'art. 2 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 139 ha modificato il predetto art. 9 operando una distinzione tra i fabbricati utilizzati come abitazioni e quelli aventi finalità strumentale all'agricoltura. E' stato, così, introdotto il comma 3 bis all'art. 9 DL n. 557/1993 e, mentre la previgente normativa concernente i presupposti elencati nell'art. 9 continuava ad essere applicabile per i fabbricati adibiti ad abitazione, agli altri fabbricati doveva riconoscersi carattere rurale purché fossero strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del DPR n. 917/1986, ovvero destinate all'agriturismo od alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli oppure alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione ( cfr. Cass. n. 6884 del 01/04/2005; Cass.15321 del 10/06/2008); - il secondo motivo si incentra sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non avere F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21752/2021 Numero sezionale 2725/2022 la CTR preso in esame correttamente la documentazione versata Numero di raccolta generale 10789/2022Data pubblicazione 04/04/2022 in atti dall’Ufficio (in particolare la visura camerale di [OSCURATO:SOCIETA].); - il motivo è inammissibile; - invero, nel riferirsi alla “documentazione probante”, la CTR ha inteso evidentemente l’intero compendio documentale prodotto, con ciò implicitamente, ma chiaramente, riferendosi anche a tal documento il cui esame, corretto o meno, non può quindi dirsi omesso; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata produzione in atti di prova della notifica del controricorso per cassazione essendo nei documenti allegata due volte, peraltro, la prova della notifica del ricorso erariale; p.q.m. dichiara inammissibile il