CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, con la quale la Corte di Appello ha confermato la condanna per il reato di cui all' art. 2 D.Ivo 74/2000. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione, formulata dal giudice a quo mediante un mero rinvio alla sentenza pronunciata dal giudice di primo giudice. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente, nella qualità di amministratore legale pro tempore della ditta individuale omonima, aveva utilizzato fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] in assenza di alcuna prova dell'effettivo pagamento, ad eccezione di due assegni bancari, uno dei quali non posto all'incasso, e che l'emittente le fatture era un evasore totale, non avendo mai effettuato dichiarazioni fiscali e versamenti di imposta; il giudice a quo ha anche evidenziato che le fatture in oggetto recavano causale generica, relativa a prestazioni di manodopera effettuate presso la sede del ricorrente, sebbene la ditta [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcun dipendente o l'organizzazione necessaria, e ha inferito, quindi, da tali elementi l'inesistenza oggettiva della prestazione fatturata al solo fine di consentire l'utilizzo a fini fiscali. Quanto alla seconda doglianza, essa è manifestamente infondata, avendo il giudice a quo attentamente vagliato i motivi di appello e adeguatamente motivato in ordine ad ogni questione lamentata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.MCosì deciso in Roma, il 17 aprile 2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore A drea Gentili ia [OSCURATO:PERSONA] /1- \ DEPOS; [OSCURATO:PERSONA] Sezio E,28 L 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]