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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08472/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale MAZZILLI Fabio è stato condannato per il reato di furto di un marsupio ai danni di AREZZO Anna, consistito nell'avere, in concorso con soggetto non identificato che lo attendeva a bordo di un mezzo per la fuga, strappato l'oggetto con forza dalle mani della persona offesa, seduta sul sedile posteriore di un'auto parcheggiata, introducendo il busto dal finestrino dello sportello anteriore della stessa.

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto quale ipotesi di furto con strappo: si contesta la ricostruzione in fatto dell'episodio e vi si oppone quella in base alla quale l'imputato avrebbe ritenuto l'oggetto abbandonato sul sedile dell'auto, non essendosi accorto della presenza della donna sul sedile posteriore, la quale avrebbe opposto resistenza solo dopo che il MAZZILLI aveva afferrato il marsupio.

Sotto altro profilo, il deducente rileva la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico del delitto, avendo il MAZZILLI agito per impossessarsi della cosa e non per strapparla dalle mani o di dosso al soggetto passivo del reato.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge sempre in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, questa volta con riferimento alla mancata configurazione della sola ipotesi tentata della fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che il fatto era caduto sotto la percezione di un rappresentante delle forze dell'ordine, allertato dalle grida della persona offesa, il quale si era posto immediatamente all'inseguimento dell'imputato, fuggito subito dopo l'impossessamento del marsupio.

Dal che la difesa fa discendere la mancata disponibilità autonoma della cosa fuori dalla cerchia di sorveglianza del legittimo proprietario.

Con il terzo motivo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla mancata esclusione della recidiva, contestando il ragionamento in base al quale i giudici del merito hanno ritenuto la maggiore offensività della condotta, con la conseguenza che, una volta esclusa la recidiva, si sarebbe dovuto operare un giudizio di comparazione con prevalenza delle generiche, avuto riguardo alla scelta del rito e all'atteggiamento collaborativo, oltre alla modesta offensività della condotta.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di merito nel richiamare la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza appellata, ha precisato che, nella specie, l'agente di PG, non in servizio e casualmente presente sulla scena del delitto, aveva osservato un soggetto, poi identificato nell'imputato, introdursi con il busto attraverso il finestrino anteriore dell'auto, contemporaneamente notando che una donna seduta sul sedile posteriore tentava di trattenere qualcosa tra le mani per opporsi all'azione dell'intruso.

Questi, tuttavia, era riuscito a sottrarre l'oggetto (un marsupio nero).

Tale dinamica ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva puntualizzato di avere afferrato tra le mani la cinghia del marsupio che l'imputato era riuscito a sottrarle, tirandolo con forza.

La circostanza che l'oggetto fosse riposto sul sedile è stata ritenuta del tutto irrilevante, in relazione alla maturazione dell'intento criminoso, essendo stato accertato che la donna aveva comunque afferrato la cinghia dell'oggetto e l'imputato intenzionalmente opposto la propria forza fisica per sottrarlo alla stessa.

La recidiva è stata riconosciuta alla stregua della storia criminale dell'imputato, gravato da precedenti prevalentemente di natura specifica, scanditi da una cadenza temporale costante, la maggiore gravità essendo stata valutata anche in considerazione del fatto che egli, nell'occorso, aveva agito con l'ausilio di un complice rimasto a bordo dell'autoveicolo per assicurargli una repentina fuga.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa si è limitata a contestare la valutazione del materiale probatorio, introducendo doglianze che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, traducendosi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello, non sono deducibili, siccome intese a sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione.

Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

4. Il secondo motivo, oltre a non essere deducibile, non avendo costituito oggetto di specifica doglianza in sede di gravame del merito (cfr., ex multis, sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; sez. 5, n. 111 del 10/9/2021; sez. 3, n. 2343 del 28/9/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346), è comunque manifestamente infondato.

Deve essere precisato in questa sede che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo di furto risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, Rv. 274016; sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275278; Sez.

U n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186).

I giudici di merito hanno formulato un ragionamento del tutto coerente con tale criterio distintivo, cosicché, ancora una volta, la doglianza si risolve nella inammissibile prospettazione di una diversa lettura del dato probatorio.

5. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo.

La Corte territoriale ha espressamente valorizzato il curriculum criminale dell'imputato e, soprattutto, la cadenza costante delle ricadute nel delitto, anche della stessa specie di quello per il quale è processo, ricavando la maggiore pericolosità dalla circostanza che, nella specie, il MAZZILLI aveva agito con l'ausilio di un complice.

Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., ex multis, sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274782; sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez.

U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale MAZZILLI Fabio è stato condannato per il reato di furto di un marsupio ai danni di AREZZO Anna, consistito nell'avere, in concorso con soggetto non identificato che lo attendeva a bordo di un mezzo per la fuga, strappato l'oggetto con forza dalle mani della persona offesa, seduta sul sedile posteriore di un'auto parcheggiata, introducendo il busto dal finestrino dello sportello anteriore della stessa. 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto quale ipotesi di furto con strappo: si contesta la ricostruzione in fatto dell'episodio e vi si oppone quella in base alla quale l'imputato avrebbe ritenuto l'oggetto abbandonato sul sedile dell'auto, non essendosi accorto della presenza della donna sul sedile posteriore, la quale avrebbe opposto resistenza solo dopo che il MAZZILLI aveva afferrato il marsupio. Sotto altro profilo, il deducente rileva la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico del delitto, avendo il MAZZILLI agito per impossessarsi della cosa e non per strapparla dalle mani o di dosso al soggetto passivo del reato. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge sempre in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, questa volta con riferimento alla mancata configurazione della sola ipotesi tentata della fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che il fatto era caduto sotto la percezione di un rappresentante delle forze dell'ordine, allertato dalle grida della persona offesa, il quale si era posto immediatamente all'inseguimento dell'imputato, fuggito subito dopo l'impossessamento del marsupio. Dal che la difesa fa discendere la mancata disponibilità autonoma della cosa fuori dalla cerchia di sorveglianza del legittimo proprietario. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla mancata esclusione della recidiva, contestando il ragionamento in base al quale i giudici del merito hanno ritenuto la maggiore offensività della condotta, con la conseguenza che, una volta esclusa la recidiva, si sarebbe dovuto operare un giudizio di comparazione con prevalenza delle generiche, avuto riguardo alla scelta del rito e all'atteggiamento collaborativo, oltre alla modesta offensività della condotta. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito nel richiamare la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza appellata, ha precisato che, nella specie, l'agente di PG, non in servizio e casualmente presente sulla scena del delitto, aveva osservato un soggetto, poi identificato nell'imputato, introdursi con il busto attraverso il finestrino anteriore dell'auto, contemporaneamente notando che una donna seduta sul sedile posteriore tentava di trattenere qualcosa tra le mani per opporsi all'azione dell'intruso. Questi, tuttavia, era riuscito a sottrarre l'oggetto (un marsupio nero). Tale dinamica ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva puntualizzato di avere afferrato tra le mani la cinghia del marsupio che l'imputato era riuscito a sottrarle, tirandolo con forza. La circostanza che l'oggetto fosse riposto sul sedile è stata ritenuta del tutto irrilevante, in relazione alla maturazione dell'intento criminoso, essendo stato accertato che la donna aveva comunque afferrato la cinghia dell'oggetto e l'imputato intenzionalmente opposto la propria forza fisica per sottrarlo alla stessa. La recidiva è stata riconosciuta alla stregua della storia criminale dell'imputato, gravato da precedenti prevalentemente di natura specifica, scanditi da una cadenza temporale costante, la maggiore gravità essendo stata valutata anche in considerazione del fatto che egli, nell'occorso, aveva agito con l'ausilio di un complice rimasto a bordo dell'autoveicolo per assicurargli una repentina fuga. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa si è limitata a contestare la valutazione del materiale probatorio, introducendo doglianze che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, traducendosi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello, non sono deducibili, siccome intese a sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). 4. Il secondo motivo, oltre a non essere deducibile, non avendo costituito oggetto di specifica doglianza in sede di gravame del merito (cfr., ex multis, sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; sez. 5, n. 111 del 10/9/2021; sez. 3, n. 2343 del 28/9/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346), è comunque manifestamente infondato. Deve essere precisato in questa sede che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo di furto risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, Rv. 274016; sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275278; Sez. U n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186). I giudici di merito hanno formulato un ragionamento del tutto coerente con tale criterio distintivo, cosicché, ancora una volta, la doglianza si risolve nella inammissibile prospettazione di una diversa lettura del dato probatorio. 5. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo. La Corte territoriale ha espressamente valorizzato il curriculum criminale dell'imputato e, soprattutto, la cadenza costante delle ricadute nel delitto, anche della stessa specie di quello per il quale è processo, ricavando la maggiore pericolosità dalla circostanza che, nella specie, il MAZZILLI aveva agito con l'ausilio di un complice. Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., ex multis, sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274782; sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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