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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 1934

Cassazione n. 22738/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1934 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTIN t; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 2 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 11 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di riciclaggio e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 337 cod. pen., riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'erronea applicazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, invocandone la derubricazione in ricettazione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già vagliati e disattesi con logici argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa l'integrazione del riciclaggio contestato all'imputato, essendo stato questi trovato a bordo di un veicolo provento di furto, su cui era stata montata una targa appartenente ad un altro veicolo nella sua disponibilità; osservato che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale configura il delitto di riciclaggio anche la mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura e ciò perché la targa di un'autovettura costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Alaimo, Rv. 232770); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1934 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTIN t; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 2 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 11 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di riciclaggio e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 337 cod. pen., riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'erronea applicazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, invocandone la derubricazione in ricettazione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già vagliati e disattesi con logici argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa l'integrazione del riciclaggio contestato all'imputato, essendo stato questi trovato a bordo di un veicolo provento di furto, su cui era stata montata una targa appartenente ad un altro veicolo nella sua disponibilità; osservato che la Corte ha fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale configura il delitto di riciclaggio anche la mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura e ciò perché la targa di un'autovettura costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Alaimo, Rv. 232770); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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