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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14252/2022

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la seguente ORDINANZA AAJTEZeu J -io L sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11314/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T08 L526L), elettivamente domiciliato in Chieti, via Spaventa n. 29, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aurelio, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50L62 L526B), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 76, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1150/2016, pubblicata il 27 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

RILEVATO che la controversia ha ad oggetto un'azione di rivendica della comproprietà su un'area di sedime, proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; che l'odierno ricorrente ha eccepito di essere aggiudicatario di tale area, per effetto di decreto di trasferimento emesso nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare intrapreso contro l'odierna controricorrente e il di lei marito; che la sentenza di prime cure ha accolto in parte qua la domanda petitoria spiegata e ha condannato il Buccicatino a ripristinare lo status quo ante dall'area di proprietà comune, rilevando che la superficie controversa costituisce pertinenza di due lotti del suddiviso immobile staggito; che, in ordine a questo aspetto, la sentenza d'appello ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure; che, con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 576, 586 e 617 c.p.c. nonché degli artt. 2919 e 2921 c.c., per avere la Corte territoriale considerato quale terzo la Ferrara, che invece era stata parte debitrice esecutata nel processo esecutivo e in tale qualità avrebbe potuto esperire ogni eventuale opposizione, sia relativamente alla formazione dei lotti, sia quanto alla disposizione del trasferimento immobiliare; che, con il secondo motivo, si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2929 c.c. e dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare il legittimo affidamento riposto dall'aggiudicatario nell'acquisto della proprietà esclusiva dell'area, sia in base al tenore letterale dell'avviso di vendita, sia in forza del dettato del decreto di trasferimento; che, con il terzo motivo, si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della pronuncia impugnata, laddove la Corte d'appello avrebbe distinto tra comproprietà dell'area di sedime e proprietà esclusiva del piazzale esterno di mq. 750, in favore del Buccicatino; che, in ragione dell'oggetto della lite e delle censure sollevate con il ricorso in cassazione, la trattazione del procedimento sembra rientrare nelle aree tematiche attribuite alla Terza Sezione civile.

P. Q. M. dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione del procedimento alla Terza Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 29 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA AAJTEZeu J -io L sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11314/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T08 L526L), elettivamente domiciliato in Chieti, via Spaventa n. 29, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aurelio, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50L62 L526B), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 76, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1150/2016, pubblicata il 27 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. RILEVATO che la controversia ha ad oggetto un'azione di rivendica della comproprietà su un'area di sedime, proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; che l'odierno ricorrente ha eccepito di essere aggiudicatario di tale area, per effetto di decreto di trasferimento emesso nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare intrapreso contro l'odierna controricorrente e il di lei marito; che la sentenza di prime cure ha accolto in parte qua la domanda petitoria spiegata e ha condannato il Buccicatino a ripristinare lo status quo ante dall'area di proprietà comune, rilevando che la superficie controversa costituisce pertinenza di due lotti del suddiviso immobile staggito; che, in ordine a questo aspetto, la sentenza d'appello ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure; che, con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 576, 586 e 617 c.p.c. nonché degli artt. 2919 e 2921 c.c., per avere la Corte territoriale considerato quale terzo la Ferrara, che invece era stata parte debitrice esecutata nel processo esecutivo e in tale qualità avrebbe potuto esperire ogni eventuale opposizione, sia relativamente alla formazione dei lotti, sia quanto alla disposizione del trasferimento immobiliare; che, con il secondo motivo, si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2929 c.c. e dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare il legittimo affidamento riposto dall'aggiudicatario nell'acquisto della proprietà esclusiva dell'area, sia in base al tenore letterale dell'avviso di vendita, sia in forza del dettato del decreto di trasferimento; che, con il terzo motivo, si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della pronuncia impugnata, laddove la Corte d'appello avrebbe distinto tra comproprietà dell'area di sedime e proprietà esclusiva del piazzale esterno di mq. 750, in favore del Buccicatino; che, in ragione dell'oggetto della lite e delle censure sollevate con il ricorso in cassazione, la trattazione del procedimento sembra rientrare nelle aree tematiche attribuite alla Terza Sezione civile. P. Q. M. dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione del procedimento alla Terza Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 29 ma
Decreto Cassazione n. 14252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris