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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39141/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il 04/1:1/1978 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rn t'L-0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 luglio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2020, riconosciuta la continuazione tra il reato ex art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui è giudizio e quello giudicato cori sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 28 giugno 2019, irrevocabile il 16 luglio 2019, ha rideterminato, previa riduzione per il rito, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza.

Con il primo è stata eccepita mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., dalla Corte territoriale erroneamente esclusa, pur ricorrendone i presupposti applicativi, sulla scorta di una travisata valutazione delle emergenze probatorie.

Con il secondo motivo è stata lamentata mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riduzione della pena nei minimi edittali previsti, essendo stata quantificata essa in maniera eccessiva rispetto alla specificità della condotta a lui imputabile.

Con la terza censura è stata dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva, lamentandosi che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni di concreta sussistenza della recidiva qualificata contestatagli, così disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è a tal fine sufficiente - come invece operato nel caso di specie — l'effettuazione di un mero richiamo alla presenza di precedenti penali.

Con la quarta doglianza il ricorrente ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, oltre ad erronea applicazione dela legge penale in relazione alla individuazione della violazione più grave c:on riferimento al riconoscimento della continuazione con il 'reato precedentemente giudicato.

La Corte territoriale, cioè, non avrebbe espresso motivazione alcuna in ordine all'individuazione dei criteri osservati per stabilire la maggiore gravità del delitto giudicato con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 giugno 2019, irrevocabile il 16 luglio 2019, rispetto a quello oggetto del presente processo.

Con l'ultima censura è stata eccepita, infine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena posta in continuazione, in quanto applicata in ragione di un aumento esorbitante ed eccessivo, peraltro determinato sulla base di presupposti fattuali errati.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi di ricorso dedotti siano palesemente generici, oltre che privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica.

La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnòne, Rv. 243838-01).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere , quanto già chiesto .al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, rispetto al quale il Collegio rileva come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).

Nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, la circostanza che l'imputato fosse soggetto abitualmente dedito all'attività di spaccio, per come desumibile dai precedenti da cui risulta gravato, «dalle dichiarazioni rese dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA] che lo indica come il proprio "pusher abituale", nonché dal rinvenimento da parte degli agenti di P.G. di tre involucri di eroina confezionati singolarmente in bustine di cellophane termo saldate, custodite dal prevenuto nella tasca anteriore dei pantaloni indossati al momento del fermo».

Trattasi, in ogni modo, di questione afferente al merito,, la cui valutazione, ove non operata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice di merito — come, invero, non effettuato nel caso di specie -, sfugge allo scrutinio di legittimità, rendendo, conseguentemente, del tutto infondato il motivo di doglianza così dedotto.

4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riguardo alla successiva censura, con cui l'Hadid ha contestato l'eccessiva entità della pena inflittagli rispetto alla specificità della sua condotta.

Trattasi, infatti, di doglianza generica ed aspecifica, che non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato le ragioni per cui la pena applicata si conforma pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

D'altro canto, in tema di determinazione della pena, ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dai testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01).

Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere in alcun modo censurata.

5. La Corte di merito ha, quindi, fornito adeguata risposta anche all'invocata esclusione dell'applicazione della contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, facendo espresso riferimento alla natura del reato, al tipo di devianza di cui è espressione, alla sua perfel:ta omogeneità con le precedenti condanne, tali da comprovare una più accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità del prevenuto.

Si tratta di una motivazione del tutto logica e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).

6. Manifestamente infondate, infine, sono anche le due ultime doglianze eccepite in ricorso, con cui sono state, rispettivamente, lamentate la mancata indicazione dei criteri seguiti per affermare la maggiore gravità del delitto giudicato con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 giugno 2019, irrevocabile il 16 luglio 2019, nonché l'eccessiva entità dell'aumento di pena disposto dalla Corte territoriale per la continuazione tra la predetta sentenza e la sanzione applicata nel presente giudizio.

Con riguardo al primo aspetto, il Collegio rileva l'assoluta genericità della censura, dedotta in maniera palesemente assertiva e senza l'indicazione di alcuna effettiva ragione di doglianza ad essa sottostante.

Tale carenza esplicativa rende, invero, il motivo espresso privo di uno specifico interesse riferibile al ricorrente, con conseguente rilievo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Analogamente generiche sono le censure espresse in ordine all'entità del disposto aumento di pena per la continuazione, viceversa giustificato, in maniera logica e congrua, dalla Corte di merito in ragione del quantitativo di droga ceduto nonché di quello illecitamente detenuto da parte dell'Hadid.

7. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., s;ent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il 04/1:1/1978 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rn t'L-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 luglio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2020, riconosciuta la continuazione tra il reato ex art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui è giudizio e quello giudicato cori sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 28 giugno 2019, irrevocabile il 16 luglio 2019, ha rideterminato, previa riduzione per il rito, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., dalla Corte territoriale erroneamente esclusa, pur ricorrendone i presupposti applicativi, sulla scorta di una travisata valutazione delle emergenze probatorie. Con il secondo motivo è stata lamentata mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riduzione della pena nei minimi edittali previsti, essendo stata quantificata essa in maniera eccessiva rispetto alla specificità della condotta a lui imputabile. Con la terza censura è stata dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva, lamentandosi che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni di concreta sussistenza della recidiva qualificata contestatagli, così disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è a tal fine sufficiente - come invece operato nel caso di specie — l'effettuazione di un mero richiamo alla presenza di precedenti penali. Con la quarta doglianza il ricorrente ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, oltre ad erronea applicazione dela legge penale in relazione alla individuazione della violazione più grave c:on riferimento al riconoscimento della continuazione con il 'reato precedentemente giudicato. La Corte territoriale, cioè, non avrebbe espresso motivazione alcuna in ordine all'individuazione dei criteri osservati per stabilire la maggiore gravità del delitto giudicato con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 giugno 2019, irrevocabile il 16 luglio 2019, rispetto a quello oggetto del presente processo. Con l'ultima censura è stata eccepita, infine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena posta in continuazione, in quanto applicata in ragione di un aumento esorbitante ed eccessivo, peraltro determinato sulla base di presupposti fattuali errati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi di ricorso dedotti siano palesemente generici, oltre che privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnòne, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere , quanto già chiesto .al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, rispetto al quale il Collegio rileva come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). Nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, la circostanza che l'imputato fosse soggetto abitualmente dedito all'attività di spaccio, per come desumibile dai precedenti da cui risulta gravato, «dalle dichiarazioni rese dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA] che lo indica come il proprio "pusher abituale", nonché dal rinvenimento da parte degli agenti di P.G. di tre involucri di eroina confezionati singolarmente in bustine di cellophane termo saldate, custodite dal prevenuto nella tasca anteriore dei pantaloni indossati al momento del fermo». Trattasi, in ogni modo, di questione afferente al merito,, la cui valutazione, ove non operata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice di merito — come, invero, non effettuato nel caso di specie -, sfugge allo scrutinio di legittimità, rendendo, conseguentemente, del tutto infondato il motivo di doglianza così dedotto. 4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riguardo alla successiva censura, con cui l'Hadid ha contestato l'eccessiva entità della pena inflittagli rispetto alla specificità della sua condotta. Trattasi, infatti, di doglianza generica ed aspecifica, che non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato le ragioni per cui la pena applicata si conforma pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. D'altro canto, in tema di determinazione della pena, ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dai testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01). Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere in alcun modo censurata. 5. La Corte di merito ha, quindi, fornito adeguata risposta anche all'invocata esclusione dell'applicazione della contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, facendo espresso riferimento alla natura del reato, al tipo di devianza di cui è espressione, alla sua perfel:ta omogeneità con le precedenti condanne, tali da comprovare una più accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità del prevenuto. Si tratta di una motivazione del tutto logica e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 6. Manifestamente infondate, infine, sono anche le due ultime doglianze eccepite in ricorso, con cui sono state, rispettivamente, lamentate la mancata indicazione dei criteri seguiti per affermare la maggiore gravità del delitto giudicato con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 giugno 2019, irrevocabile il 16 luglio 2019, nonché l'eccessiva entità dell'aumento di pena disposto dalla Corte territoriale per la continuazione tra la predetta sentenza e la sanzione applicata nel presente giudizio. Con riguardo al primo aspetto, il Collegio rileva l'assoluta genericità della censura, dedotta in maniera palesemente assertiva e senza l'indicazione di alcuna effettiva ragione di doglianza ad essa sottostante. Tale carenza esplicativa rende, invero, il motivo espresso privo di uno specifico interesse riferibile al ricorrente, con conseguente rilievo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Analogamente generiche sono le censure espresse in ordine all'entità del disposto aumento di pena per la continuazione, viceversa giustificato, in maniera logica e congrua, dalla Corte di merito in ragione del quantitativo di droga ceduto nonché di quello illecitamente detenuto da parte dell'Hadid. 7. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., s;ent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.
Sentenza Cassazione n. 39141/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris