CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29462/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22260/2023R.G. proposto da Comune di Pollica ( ), in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].( ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ); –controricorrente – avverso la sentenza n. 2087/2023, depositata il 28 marzo 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 2087/2023, depositata il 28 marzo 2023 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Pollica avverso la decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emessodal Comune di Pollica in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2014; 1.1 – il giudice del gravame ha rilevato che andava accolto l’assorbente motivo con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto « che, nell’avviso di accertamento impugnato, non v'è alcuna spiegazione circa le modalità di individuazione della rendita catastale attribuita al bene oggetto di imposizione, così non giustificando la determinazione del quantum della pretesa impositiva con riferimento all’annualità cui si riferisce la richiesta di pagamento. In altri terminiresta senza idonea giustificazione, come fondatamente eccepito anche in questo grado di giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’individuazione dell'importo richiesto a titolo di IMU (nel senso che non è esplicitata la basedi calcolo dell’Imu, così come il valore catastale e la classe catastale). Ciò era ancor più necessario, ove si consideri che lo stesso Comune appellante ha ribadito l’assenza di una rendita catastale, senza spiegareda dove sia stata tratta quella posta a base della contestata imposizione fiscale.»; 2. – il Comune di Pollica ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria; - resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che anch’essa ha depositato memoria. Considerato che: 1. – col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504,art. 5, comma 4, ed alla l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi 335 e ss., assumendo che: - esso esponente aveva dato applicazione a principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità a riguardo dei fabbricati non iscritti in catasto, e per i quali erano intervenute variazioni permanenti, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, cit., art. 5, comma 4, così che la rendita catastale così determinata doveva trovare applicazione (anche) per le annualità pregresse; - medesimi avvisi di accertamento , del resto, erano stati emessi per gli anni dal 2003 e sino all’anno 2012, e mai erano stati contestati sotto il profilo dellarendita catastale ( in detti termini ) quantificata; - né il giudice del gravame av rebbe potuto tener conto , per la determinazione della base imponibile del tributo , del nuovo classamento catastale «effettuato con il nuovo concessionario –società [OSCURATO:PERSONA] –ma solo nel 2019 nella categoria D8 con una rendita di €. 990,56 il quale si sostituirebbe, chiaramente, ad una determinazione legittima e giudicata conforme per annualità precedenti e mai cointestata»; 1.1 – il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 5, comma 4, ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, sull’assunto che – costituendo l’atto attributivo della rendita atto presupposto degli avvisi di accertamento (ora) in contestazione – controparte avrebbe dovuto impugnare detto atto presupposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, così che la « mancata impugnazione, nelle forme e modalità previste appena ricordate, rendeva inammissibile la generica contestazione della rendita e impediva alla C.G.T. di entrare nel merito del quantum oramai definitivo in difetto di espressaimpugnazione.»;2. – va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso che la controricorrente articola sotto plurimi profili che involgono i requisiti di contenuto del ricorso e la ricorrenza, nella fattispecie, di un giudicato esterno; 2.1 –premesso che dette eccezioni evidenziano una dilatazione del principio di autosufficienza – che, così, viene impropriamente esteso (anche) a questioni rimaste estranee al decisum oggetto di impugnazione –rileva la Corte che l’intero contenuto del ricorso – e dei proposti motivi che espongono(solo) censure di violazione di legge – soddisfa appieno il canone di specificità; 2.2 – quanto , poi, al (pur) eccepito giudicato esterno (di cui alla sentenza n. 2418, depositata il 10 dicembre 2020, della Commissione tributaria provinciale di Salerno), va rilevato, innanzitutto, che l'eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che il giudicato si sia formato dopo la conclusione del processo di appello, e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti "nuovi" sopravvenuti, sicchè l'eccezione è preclusa, e il motivo d'impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede, posto che in tal caso la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5 (Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112); - va , oltretutto, rilevato al riguardo che la portata del giudicato viene indebitamente estesa dalla controricorrente – che vi legge il recepimento di questioni che, deve ritenersi, sono rimaste assorbite – e che, ad ogni modo, difetta il requisito soggettivo di cui all’art. 2909 5 cod. civ., il giudicato essendosi formato nei confronti della precedente titolare della concessione demaniale; - il decisum passato in giudicato, si risolve difatti nella mera interpretazione dei dati normativi di regolazione della fattispecie, risultando (così) rilevato che era stata «accertata la sostanziale insussistenza del diritto di superficie atteso che allo scadere della licenza la struttura va rimossa" trattandosi di opera precaria di natura stagionale. Il valore della rendita quindi non può ritenersi valido trattandosi di struttura non accatastabile proprio per la sua natura soggetta alla rimozione al termine della stagione.»; -laddove, come la Corte ha in più occasioni rimarcato, l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723); 2.3 –né sussiste il giudicato esterno che la controricorrente ascrive alla sentenza della Corte n. 6848/2023, del 7 marzo 2023; pronuncia, questa, che si è limitata a rilevare (nei confronti del precedente concessionario demaniale) che andava «dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stato l’avviso di cui si tratta già annullato con sentenza passata in giudicato»; 3. –tanto premesso, il ricorso è inammissibile;3.1 –come reso esplicito dal decisum oggetto di impugnazione, il giudice del gravame ha accolto, in via assorbente, l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione; eccezione, questa, che la parte, odierna controricorrente, aveva riproposto nel giudizio di appello a fronte della pronuncia di prime cure che aveva accolto il ricorso rilevando la tardività della notifica dell’avviso di accertamento; -i due motivi di ricorso, quindi, non intercettano la ratio decidendi della gravata sentenza siccome non d anno alcun conto dell’effettivo contenuto motivazionale dell’atto impugnato e, in particolare, degli specifici criteri di determinazione della base imponibile del tributo; - difatti – seppur dedotto che la rendita catastale era stata determinata ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4 (dunque, sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti») – i moti v i di ricorso si risolvononella assunta legittimità del parametro normativo evocato (a fondamento del potere impositivo in concreto esercitato) ma non censurano l’accertamento in fatto condotto dal giudice del gravame secondo il quale difettava, nella fattispecie, l’indicazione delle «modalità di individuazione della rendita catastale attribuita al bene oggetto di imposizione» in quanto l’atto impositivo non esponeva «da dove sia stata tratta quella posta a base della contestata imposizione fiscale.»; 4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilproposto ricorso, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte - dichiara il ricorso inammissibile ; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri