CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11877 /2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]2000 SOC. COOP. R. L. , in persona del legale rappresen- tante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), domiciliata presso la Cancelleria della Cortedi Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:IVA – II.DD. – studidi settore avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Si- cilia, Sezione Staccata di Messina, n. 312/16/2020 depositata il 21.01.2020e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , Sezione Staccata di Messina, veniva accolto l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Messina n. 70 / 1 /201 1 che aveva accolto il ricorsointroduttivo della [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso di accertamento n.RJEL00002 rela- tivoall’anno di imposta 2004. 2. L’atto impositivo faceva seguito ad invito notificato in data 5.6.2008dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’instaurazione del con- traddittorioper la definizione dell’accertamento sulla base degli studi di settore e al deposito di chiarimenti scritti da parte della contri- buente. Veniva così applicato l’ accertamento standardizzato me- diantestudi di settore di cui al combinato disposto degli artt. 62 bis e62 sexies , comma 3 , d . l 1993 n. 331, 10 l .1998 n. 146, 39, comma 1,let. d) d .P.R. 1973 n. 600, 1, comma 14 bis l . 2006, n.296. L ’Am- ministrazionefinanziaria rettificava i valori imponibili dichiarati dalla contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] 2005 relativamente all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, accertando maggiori Ires,Iva e Irap. 3. Il giudice di prime cure accertava che l'Ufficio, sia nell'avviso di accertamentoche con le controdeduzioni, giustificava la rettifica sol- tanto con lo scostamento dei ricavi dichiarati con quelli puntuali di riferimentodeterminati dagli studi di settore, non suffragando il suo operatocon alcuna prova, e annullava l’avviso impugnato. 4.Il giudice d’appello non condivideva tali conclusioni in considera- zionedel fatto che la contribuente non si era presentata al contrad- dittorio, e ciò determinava un ribaltamento dell'onere della prova a caricodella contribuente. Inoltre, implicitamente condivideva la pro- spettazione dell’appellante secondo la quale il reddito rettificato in euro108.661,00 rispetto a quello dichiarato di euro 16.649,00 non potevaessere considerato un lieve scostamento. Per l’effetto, il giu- diceconfermava integralmente le riprese ad imposizione . 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motiv i , mentre l’Agenzia delle Entrate resistecon controricorso . Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. – si deduce l’o messo esame di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione tra le parti, afferente all’asserita mancatapartecipazione al contraddittorio da parte di Avvenire 2000 aseguito dell’invito formulato dall’Agenzia delle Entrate e alla con- seguenteillegittima attribuzione dell’onere della prova a carico della societàdisposta dalla CTR . La società lamenta che il giudice non ha tenutoconto documentazione versata in atti ove risulta che Avvenire 2000ha partecipato al contraddittorio azionato dall’Agenzia conte- standola fondatezza della pretesa tributaria già in sede procedimen- tale.Tale circostanza è documentata dalla memoria depositata dalla società,nella fase amministrativa, in data 10.7.2008 presso l’Agen- ziaa seguito di invito al contraddittorio da tenersi il 25.06.2008, così come si evince da lle stesse motivazioni dell’avviso di accertamento notificatodall’Agenzia e dagli atti processuali delle parti. 7. Il motivo è fondato. I n risposta alle richieste dell’Ufficio, infatti, [OSCURATO:SOCIETA], i l 10.07.2008 ha depositato presso l’Ufficio una me- moria- nella quale è stato contestato l’accertamento dell’Ufficio . La memoria è denominata « Invito al contraddittorio prot. n.61276/08»,come risulta dalla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate di Messinarilasciata al momento del suindicato deposito, ed ivi è ripor- tato testualmente : « n. Protocollo: 2008076553 - n. Progressivo: 2008018807( ... ) AVVENIRE 2000 ha consegnato a questo Ufficio il giorno10/07/2008 alle ore 12:08:22 Oggetto [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. N 61276/08 corredato dal documento con protocollo 2008/ 076554 » . Dell’intervenutocontraddittorio, del resto, dà conto anche l’avviso di accertamento,il quale a p.2 recita : « Viste le memorie difensive pro- dottein data 10/07/2008 con prot N. 76554/08 che, si ritiene, non giustifichino il mancato adeguamento al ricavo puntuale di riferi- mentoscaturito dall' elaborazione degli studi di settore, tenuto conto chenegli anni di imposta successivi al 2004 ( ... ) In questa sede, si rigettanole suddette memorie ( ... ) » . Nonè aderente alla fattispecie dunque la motivazione della CTR in cuiragiona sul fatto che la contribuente non si sarebbe presentata alcontraddittorio senza giustificazione. 8.Con il secondo motivo di ricorso - ai fini dell’art.360 primo comma nn.5e 4 cod. proc. civ. – si deduce l’o messo esame di un fatto deci- sivoper i l giudizio oggetto di discussione tra le parti, afferente all’as- seritamancanza di prove contrarie fo r nite, in sede contenziosa, da [OSCURATO:SOCIETA] e, sotto un concorrente profilo, si denuncia la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 132, c omma 2 n, 4 cod.proc. civ. in quanto la stessa sarebbe corredata da motivazione soloapparente, non espressione di un autonomo processo delibera- tivo. 9.Il motivo è fondato . N on risulta dalla lettura della sentenza che il giudiceabbia esaminato la documentazione depositata in sede pro- cedimentale,disattesa dall’Amministrazione in sede di procedimento amministrativoe riproposta davanti al giudice tributario per una rin- novata valutazione. Pertanto, la motivazione espressa dalla CTR è perplessa e non rispetta il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un.5 n.8053/2014)e i fatti devono essere oggetto di rinnovato esame in sededi giudizio rescissorio . 10.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assor- bimentodel terzo, con il quale nuovamente viene dedotta la nullità dellasentenza, in questo caso per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. , comma 1, n. 4 per omessastatuizione del Giudice di secondo grado sulla questione ri- propostadalla società in appello circa il difetto di motivazione dell’av- visodi accertamento formulata da Avvenire 2000 , per essere l’atto impositivomotivato unicamente con il richiamo al lo scostamento tra ricavi presunti e ricavi dichiarati senza menzione degli ulteriori ri- scontririchiesti dalla legge , sostanzialmente la medesima questione oggettodella precedente censura . 11. In conclusione, accolt i il primo e secondo motivo, assorbito il terzo,la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla C orte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , in diversa com- posizione,affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evidenziatie provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. LaCorte, accolt i il primo e secondo motiv