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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 13572/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

9353) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/19594) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/19775) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/19976) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto emesso il 30 ottobre 2025 dalla Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto impugnato la Corte di appello di Milano ha rigettatol’istanza di revocazione della confisca presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TeresaBossa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali hanno presentato, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico ricorso percassazione, deducendo, attraverso due motivi, la violazione degli artt. 28, d.lgs.n. 159 del 2011, 3, 24 e 111 Cost.I ricorrenti lamentano la omessa motivazione sulla richiesta di applicazionedei principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 45280 del 2024 e dallaCorte EDU con la sentenza del 25 settembre 2025, Isaia e altri c.

Italia, daconsiderare, entrambe, quali elementi nuovi ai fini della revocazione,rappresentando la pronuncia di legittimità un mutamento giurisprudenziale.1.1.

Quanto al primo profilo, premesso che le Sezioni Unite, con la sentenzan. 3513 del 2022, hanno ampliato le ipotesi di revocazione a tutti i casi in cui siadimostrabile per fatti sopravvenuti la carenza originaria dei presupposti dellaconfisca di prevenzione, si rileva che, nel caso di specie, l'elemento nuovorilevante, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è rappresentato dalla sopravvenutaassoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di usura commesso nel 2018 con laformula perché il fatto non sussiste.Si afferma, infatti, che, escludendo tale reato, considerato ai fini del giudiziodi pericolosità generica del proposto, tutte le altre condanne si riferiscono a delitticommessi anteriormente al 1999, mentre i beni confiscati sono stati acquisiti inepoca successiva.Si aggiunge ancora che la rilevanza della sopravvenuta assoluzionediscende proprio dalla applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n.45280 del 2024, da considerare quale fatto sopravvenuto, in quanto ha affermatoche il giudice della prevenzione non può ritenere rilevanti ai fini del giudizio dipericolosità, in base al principio della valutazione autonoma, fatti per i quali siaintervenuta sentenza di assoluzione.Ad avviso dei ricorrenti, tale sentenza va equiparata ad una declaratoria diincostituzionalità della norma e se ne invoca la rilevanza sulla base dellainterpretazione della Corte EDU della nozione di legge, in riferimento tanto aldiritto di origine legislativa che giurisprudenziale.1.2.

Quanto al secondo profilo di doglianza, i ricorrenti hanno richiamatoquanto affermato dalla Corte EDU, Isaia c.

Italia, in merito alla necessità di uncollegamento tra i beni confiscati e i reati, all’esigenza di una adeguatacorrelazione temporale, alla impossibilità di disporre la confisca a carico dei terzisul solo presupposto della insufficienza di redditi leciti per giustificare l’acquisto esenza accertare l’effettiva disponibilità dei beni da parte del proposto(accertamento, quest’ultimo, non eseguito nel caso in esame).Si rileva, infatti, che nel caso di specie la confisca è stata disposta senzaaccertare l'esistenza di un nesso tra i beni e l’attività criminosa e in assenza di unacorrelazione temporale tra i delitti e gli acquisti, atteso che sono decorsi più didieci anni tra l’ultimo dei delitti ascritti al proposto (1999) e l’acquisizione dei beniconfiscati (2012-2019).Sulla base di tali motivi, i ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto o,in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d. lgs,n. 159 del 2011, con riferimento agli artt. 3, 24 e 117, comma 1, Cost.,quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 7 e 14 CEDU e 1, Prot. 1, CEDU, nella partein cui non prevede che la revocazione della confisca di prevenzione debba esseredisposta nel caso in cui sopravvengano elementi di novità, normativi ogiurisprudenziali, anche euroconvenzionali, idonei a determinare il difettooriginario dei presupposti della misura ablatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art.10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimentidi confisca, dal successivo art. 27, comma 2.

In tale nozione, secondo il costanteindirizzo ermeneutico di questa Corte, va ricompresa anche la motivazioneinesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando ildecreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo,nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare unesito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv.279284).

Come chiarito da Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246,non può, tuttavia, essere proposta come vizio di motivazione mancante oapparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà,siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.2.

Cosi definito il perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure diprevenzione, i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto traloro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto, a dispetto della rubrica,in realtà, deducono non consentiti vizi della motivazione.La Corte di appello, con motivazione tutt’altro che apparente, haadeguatamente valutato le censure difensive, escludendo, da un lato la decisivitàdel principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 45280 del 2024, e, dall’altro lato, lanovità dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU nel caso Isaia c.

Italia.In particolare, quanto al primo profilo, ha rilevato che la sentenza con cuiquesta Corte ha definito l’impugnazione proposta dai ricorrenti avverso la misuraablatoria (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024) non si pone in contrasto con quantoaffermato da Sez. 6, n. 45280 del 2024, e ciò in ragione della valenza marginaledella sopravvenuta assoluzione.

Osserva, a tale riguardo, il Collegio che dall’esamedella motivazione della sentenza emessa da Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024,emerge che la questione della sopravvenuta assoluzione era già stata dedotta, mareputata non idonea a disarticolare il giudizio di pericolosità generica di Vorruso,e ciò in ragione degli altri elementi a tal fine rilevanti, per il periodo successivo al1999, quali il fallimento della società Euromobili, l’ingente debito tributario, nonchèil procedimento penale per condotte di bancarotta a carico del proposto e dellamoglie ([OSCURATO:PERSONA]), commesse dal 2014 al 2019.2.1.Va, inoltre, aggiunto che la sentenza che secondo i ricorrentirappresenterebbe il “fatto nuovo” rilevante al fine di dimostrare il difetto geneticodei presupposti della misura ablatoria, in realtà, non rappresenta un mutamentodi giurisprudenza, ma è espressione di uno degli indirizzi ermeneutici sullarilevanza del giudicato assolutorio sul giudizio di pericolosità generica del propostoex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cfr. tra le tante, Sez.2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022,Staniscia, Rv. 282655; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrilo,Rv. 280145; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319).Sotto altro profilo, deve, in ogni caso, escludersi che la semplice evoluzionedegli assetti interpretativi della giurisprudenza di legittimità possa, di per sé,costituire motivo di revoca di una decisione definitiva, non traducendosi in modificadelle disposizioni di legge che regolano la specifica materia oggetto di analisi (intal senso, si veda Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481, che,sviluppando tale argomento, ha escluso che il diverso indirizzo giurisprudenzialeconsolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalleSezioni Unite, costituisca "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca "ex tunc" dellamisura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).2.2.

Quanto alla invocata rilevanza della sentenza della Corte EDU Isaia c.Italia, in disparte la già rilevata riconducibilità della doglianza ad una nonconsentita censura della motivazione, rileva il Collegio che, in ogni caso, il motivoomette di illustrare gli aspetti di novità della pronuncia rispetto alla consolidataermeneusi di legittimità sui presupposti della confisca di prevenzione, anche acarico dei terzi, e la loro decisività.3.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la questione di legittimitàcostituzionale appare priva di rilevanza, non essendo intervenuto alcunsignificativo mutamento giurisprudenziale, e, comunque, manifestamenteinfondata, in quanto un indirizzo ermeneutico emerso successivamente allaconferma della misura ablatoria non può essere equiparato ad un mutamentonormativo o ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale.4.

All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali.

Inoltre, i ricorrenti vanno condannati alpagamento della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delleammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9353) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/19594) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/19775) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/19976) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto emesso il 30 ottobre 2025 dalla Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Milano ha rigettatol’istanza di revocazione della confisca presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TeresaBossa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali hanno presentato, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico ricorso percassazione, deducendo, attraverso due motivi, la violazione degli artt. 28, d.lgs.n. 159 del 2011, 3, 24 e 111 Cost.I ricorrenti lamentano la omessa motivazione sulla richiesta di applicazionedei principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 45280 del 2024 e dallaCorte EDU con la sentenza del 25 settembre 2025, Isaia e altri c. Italia, daconsiderare, entrambe, quali elementi nuovi ai fini della revocazione,rappresentando la pronuncia di legittimità un mutamento giurisprudenziale.1.1. Quanto al primo profilo, premesso che le Sezioni Unite, con la sentenzan. 3513 del 2022, hanno ampliato le ipotesi di revocazione a tutti i casi in cui siadimostrabile per fatti sopravvenuti la carenza originaria dei presupposti dellaconfisca di prevenzione, si rileva che, nel caso di specie, l'elemento nuovorilevante, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è rappresentato dalla sopravvenutaassoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di usura commesso nel 2018 con laformula perché il fatto non sussiste.Si afferma, infatti, che, escludendo tale reato, considerato ai fini del giudiziodi pericolosità generica del proposto, tutte le altre condanne si riferiscono a delitticommessi anteriormente al 1999, mentre i beni confiscati sono stati acquisiti inepoca successiva.Si aggiunge ancora che la rilevanza della sopravvenuta assoluzionediscende proprio dalla applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n.45280 del 2024, da considerare quale fatto sopravvenuto, in quanto ha affermatoche il giudice della prevenzione non può ritenere rilevanti ai fini del giudizio dipericolosità, in base al principio della valutazione autonoma, fatti per i quali siaintervenuta sentenza di assoluzione.Ad avviso dei ricorrenti, tale sentenza va equiparata ad una declaratoria diincostituzionalità della norma e se ne invoca la rilevanza sulla base dellainterpretazione della Corte EDU della nozione di legge, in riferimento tanto aldiritto di origine legislativa che giurisprudenziale.1.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, i ricorrenti hanno richiamatoquanto affermato dalla Corte EDU, Isaia c. Italia, in merito alla necessità di uncollegamento tra i beni confiscati e i reati, all’esigenza di una adeguatacorrelazione temporale, alla impossibilità di disporre la confisca a carico dei terzisul solo presupposto della insufficienza di redditi leciti per giustificare l’acquisto esenza accertare l’effettiva disponibilità dei beni da parte del proposto(accertamento, quest’ultimo, non eseguito nel caso in esame).Si rileva, infatti, che nel caso di specie la confisca è stata disposta senzaaccertare l'esistenza di un nesso tra i beni e l’attività criminosa e in assenza di unacorrelazione temporale tra i delitti e gli acquisti, atteso che sono decorsi più didieci anni tra l’ultimo dei delitti ascritti al proposto (1999) e l’acquisizione dei beniconfiscati (2012-2019).Sulla base di tali motivi, i ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto o,in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d. lgs,n. 159 del 2011, con riferimento agli artt. 3, 24 e 117, comma 1, Cost.,quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 7 e 14 CEDU e 1, Prot. 1, CEDU, nella partein cui non prevede che la revocazione della confisca di prevenzione debba esseredisposta nel caso in cui sopravvengano elementi di novità, normativi ogiurisprudenziali, anche euroconvenzionali, idonei a determinare il difettooriginario dei presupposti della misura ablatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art.10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimentidi confisca, dal successivo art. 27, comma 2. In tale nozione, secondo il costanteindirizzo ermeneutico di questa Corte, va ricompresa anche la motivazioneinesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando ildecreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo,nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare unesito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv.279284). Come chiarito da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246,non può, tuttavia, essere proposta come vizio di motivazione mancante oapparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà,siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.2. Cosi definito il perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure diprevenzione, i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto traloro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto, a dispetto della rubrica,in realtà, deducono non consentiti vizi della motivazione.La Corte di appello, con motivazione tutt’altro che apparente, haadeguatamente valutato le censure difensive, escludendo, da un lato la decisivitàdel principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 45280 del 2024, e, dall’altro lato, lanovità dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU nel caso Isaia c. Italia.In particolare, quanto al primo profilo, ha rilevato che la sentenza con cuiquesta Corte ha definito l’impugnazione proposta dai ricorrenti avverso la misuraablatoria (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024) non si pone in contrasto con quantoaffermato da Sez. 6, n. 45280 del 2024, e ciò in ragione della valenza marginaledella sopravvenuta assoluzione. Osserva, a tale riguardo, il Collegio che dall’esamedella motivazione della sentenza emessa da Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024,emerge che la questione della sopravvenuta assoluzione era già stata dedotta, mareputata non idonea a disarticolare il giudizio di pericolosità generica di Vorruso,e ciò in ragione degli altri elementi a tal fine rilevanti, per il periodo successivo al1999, quali il fallimento della società Euromobili, l’ingente debito tributario, nonchèil procedimento penale per condotte di bancarotta a carico del proposto e dellamoglie ([OSCURATO:PERSONA]), commesse dal 2014 al 2019.2.1.Va, inoltre, aggiunto che la sentenza che secondo i ricorrentirappresenterebbe il “fatto nuovo” rilevante al fine di dimostrare il difetto geneticodei presupposti della misura ablatoria, in realtà, non rappresenta un mutamentodi giurisprudenza, ma è espressione di uno degli indirizzi ermeneutici sullarilevanza del giudicato assolutorio sul giudizio di pericolosità generica del propostoex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cfr. tra le tante, Sez.2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022,Staniscia, Rv. 282655; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrilo,Rv. 280145; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319).Sotto altro profilo, deve, in ogni caso, escludersi che la semplice evoluzionedegli assetti interpretativi della giurisprudenza di legittimità possa, di per sé,costituire motivo di revoca di una decisione definitiva, non traducendosi in modificadelle disposizioni di legge che regolano la specifica materia oggetto di analisi (intal senso, si veda Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481, che,sviluppando tale argomento, ha escluso che il diverso indirizzo giurisprudenzialeconsolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalleSezioni Unite, costituisca "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca "ex tunc" dellamisura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423).2.2. Quanto alla invocata rilevanza della sentenza della Corte EDU Isaia c.Italia, in disparte la già rilevata riconducibilità della doglianza ad una nonconsentita censura della motivazione, rileva il Collegio che, in ogni caso, il motivoomette di illustrare gli aspetti di novità della pronuncia rispetto alla consolidataermeneusi di legittimità sui presupposti della confisca di prevenzione, anche acarico dei terzi, e la loro decisività.3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la questione di legittimitàcostituzionale appare priva di rilevanza, non essendo intervenuto alcunsignificativo mutamento giurisprudenziale, e, comunque, manifestamenteinfondata, in quanto un indirizzo ermeneutico emerso successivamente allaconferma della misura ablatoria non può essere equiparato ad un mutamentonormativo o ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale.4. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati alpagamento della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delleammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
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